del 28 luglio 2004
che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi 1 , in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con la decisione 90/647/CEE del Consiglio 2 , modificato ed esteso da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 e approvato con la decisione 2000/787/CE del Consiglio 3 , prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra anni contingentali. Queste disposizioni in materia di flessibilità sono state notificate all'Organo di controllo dei tessili dell'Organizzazione mondiale del commercio dopo l'adesione della Cina all'OMC.
(2) L'appendice B dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 fissa i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese usati esclusivamente in occasione di fiere europee.
(3) Il 12 settembre 2003 la Repubblica popolare cinese ha chiesto che siano effettuati trasferimenti di quantitativi dall'anno contingentale 2003 all'anno contingentale 2004.
(4) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, nonché nei limiti di cui all'allegato VIII, colonna 9, del regolamento (CEE) n. 3030/93.
(5) È opportuno che la richiesta venga accolta compatibilmente con i quantitativi disponibili.
(6) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne prima possibile.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese stabiliti dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione
1 GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 ( GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1 ).
2 GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1 .
3 GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13 .