32004R1418•Regolamento (CE) n. 1418/2004 della Commissione, del 4 agosto 2004, relativo alla determinazione dei gruppi di varietà di alta qualità esentati dal programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio per il raccolto 2004
32004R1418Regulation12 ago 2004
del 4 agosto 2004
relativo alla determinazione dei gruppi di varietà di alta qualità esentati dal programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio per il raccolto 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio 1 , in particolare l’articolo 14 bis , sesto trattino,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all’aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio 2 , la Commissione determina, in base alle proposte degli Stati membri, le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che saranno esentati dal programma di riscatto delle quote.
(2) Alcuni Stati membri hanno chiesto che un determinato numero di varietà di alta qualità sia esentato dal programma di riscatto delle quote per il raccolto 2004. Occorre pertanto determinare detti gruppi di varietà di alta qualità per il raccolto 2004.
(3) Poiché il regolamento (CE) n. 2848/98 prevede che lo Stato membro renda pubblica l’intenzione di vendita a decorrere dal 1 o novembre, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1 o novembre 2004.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I quantitativi dei gruppi di varietà di alta qualità esentati dal programma di riscatto delle quote per il raccolto 2004 sono i seguenti:
| a) | | —: gruppo III | 2 576,480 tonnellate, |; | --- | --- | |
|---|
| b) | | —: gruppo I | 1 231,000 tonnellate, |; | --- | --- |; | —: gruppo II | 218,000 tonnellate. | |
|---|
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso è applicabile a decorrere dal 1 o novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48 ).
2 GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1983/2002 ( GU L 306 dell’8.11.2002, pag. 8 ).
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