del 10 agosto 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004 e il regolamento (CE) n. 2768/98 relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 1 , in particolare gli articoli 5 e 12 bis ,
visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 2 , in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione 3 ha stabilito, per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004, le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva, di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE.
(2) Occorre prorogare l'applicazione del regolamento (CE) n. 2366/98 fino alla campagna di commercializzazione 2004/2005, in quanto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68, modifica l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE per mantenere, per tale campagna, l'attuale regime di aiuto alla produzione.
(3) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 sono ammessi al beneficio dell'aiuto soltanto le superfici di oliveti i cui impianti sono anteriori al 1 o maggio 1998, le superfici occupate da olivi di sostituzione e le superfici che rientrano in un programma approvato dalla Commissione. Per Cipro e Malta, la data limite degli impianti è fissata al 31 dicembre 2001 in seguito alla modifica introdotta dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Occorre pertanto adeguare le modalità applicative relative all'articolo 4 del suddetto regolamento.
(4) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2366/98 fa obbligo agli olivicoltori di presentare dichiarazioni di nuovi impianti di oliveti e agli Stati membri di comunicare alla Commissione le informazioni relative a tali impianti e di imporre sanzioni agli olivicoltori inadempienti. Per il rispetto di tali obblighi lo stesso articolo 5 ha fissato un calendario, tenendo conto della data di entrata in vigore del regolamento e della data del 1 o maggio 1998, a partire dalla quale i nuovi impianti sono esclusi da ogni futuro regime di aiuto, a meno che non rientrino in un programma approvato dalla Commissione. Per consentire ai nuovi Stati membri produttori di applicare le disposizioni dell'articolo 5 del suddetto regolamento tenendo conto della data limite fissata per Cipro e Malta, occorre adeguare alcuni termini previsti da tale articolo.
(5) Occorre inoltre adeguare l'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 2366/98 per calcolare la produzione degli olivi supplementari non ammissibili all'aiuto per la campagna 2003/2004.
(6) Il regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione 4 stabilisce le condizioni particolari per l'attuazione, fino al 31 ottobre 2004, del regime di ammasso privato di olio di oliva previsto all'articolo 12 bis del regolamento n. 136/66/CEE.
(7) Dal momento che tale regime viene mantenuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005, occorre adeguare il termine di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2768/98.
(8) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 2366/98 e (CE) n. 2768/98.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:
- Nel titolo, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005».
- All'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, i termini «2003/2004» sono sostituiti dai termini «2004/2005».
- All'articolo 29, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In mancanza di prove sufficienti o in caso di dubbio, lo Stato membro effettua un controllo in loco delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro il 1 o novembre 1999 ed entro il 1 o giugno 2005 a Cipro, Malta e in Slovenia. Gli olivi piantati ed estirpati dopo il 1 o maggio 1998 e fino al 31 ottobre 1998, tranne che per Cipro e Malta, per le quali il periodo considerato va dal 31 dicembre 2001 al 31 ottobre 2004, sono calcolati in funzione di tutti i dati che l'olivicoltore è tenuto a fornire, su richiesta dell'organismo competente dello Stato membro, e della situazione riscontrata sul posto, in particolare per quanto riguarda la dimensione degli alberi. Dopo tutte le verifiche è concesso all'olivicoltore il beneficio del dubbio.».
- All'articolo 32, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: «Anteriormente al 1 o gennaio delle campagne di commercializzazione dal 1999/2000 al 2003/2004 e al 1 o giugno della campagna 2004/2005, essi presentano una relazione riassuntiva del numero di controlli effettuati a norma degli articoli 28, 29 e 30, del numero di casi in cui è stato necessario apportare una modifica, precisando i dati o le quantità interessate, le penali o sanzioni comminate ed in corso di esame, nonché una valutazione sommaria del sistema di controllo applicato e delle difficoltà incontrate.».
Articolo 2
All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2768/98, la data del «31 ottobre 2004» è sostituita dal «31 ottobre 2005».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97 ).
2 GU L 210 del 20.7.1998, pag. 32 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004.
3 GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1780/2003 ( GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 6 ).
4 GU L 346 del 22.12.1998, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 763/2003 ( GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 12 ).