32004R1432•Regolamento (CE) n. 1432/2004 della Commissione, del 10 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004 e il regolamento (CE) n. 2768/98 relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva
32004R1432Regulation18 ago 2004
del 10 agosto 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004 e il regolamento (CE) n. 2768/98 relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 1 , in particolare gli articoli 5 e 12 bis ,
visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 2 , in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione 3 ha stabilito, per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2003/2004, le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva, di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE.
(2) Occorre prorogare l'applicazione del regolamento (CE) n. 2366/98 fino alla campagna di commercializzazione 2004/2005, in quanto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68, modifica l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE per mantenere, per tale campagna, l'attuale regime di aiuto alla produzione.
(3) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 sono ammessi al beneficio dell'aiuto soltanto le superfici di oliveti i cui impianti sono anteriori al 1 o maggio 1998, le superfici occupate da olivi di sostituzione e le superfici che rientrano in un programma approvato dalla Commissione. Per Cipro e Malta, la data limite degli impianti è fissata al 31 dicembre 2001 in seguito alla modifica introdotta dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. Occorre pertanto adeguare le modalità applicative relative all'articolo 4 del suddetto regolamento.
(4) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2366/98 fa obbligo agli olivicoltori di presentare dichiarazioni di nuovi impianti di oliveti e agli Stati membri di comunicare alla Commissione le informazioni relative a tali impianti e di imporre sanzioni agli olivicoltori inadempienti. Per il rispetto di tali obblighi lo stesso articolo 5 ha fissato un calendario, tenendo conto della data di entrata in vigore del regolamento e della data del 1 o maggio 1998, a partire dalla quale i nuovi impianti sono esclusi da ogni futuro regime di aiuto, a meno che non rientrino in un programma approvato dalla Commissione. Per consentire ai nuovi Stati membri produttori di applicare le disposizioni dell'articolo 5 del suddetto regolamento tenendo conto della data limite fissata per Cipro e Malta, occorre adeguare alcuni termini previsti da tale articolo.
(5) Occorre inoltre adeguare l'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 2366/98 per calcolare la produzione degli olivi supplementari non ammissibili all'aiuto per la campagna 2003/2004.
(6) Il regolamento (CE) n. 2768/98 della Commissione 4 stabilisce le condizioni particolari per l'attuazione, fino al 31 ottobre 2004, del regime di ammasso privato di olio di oliva previsto all'articolo 12 bis del regolamento n. 136/66/CEE.
(7) Dal momento che tale regime viene mantenuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005, occorre adeguare il termine di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2768/98.
(8) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 2366/98 e (CE) n. 2768/98.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:
| 2) | a): al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'erogazione di un aiuto a favore dei produttori di olive nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore a partire dal 1 o novembre 2001, gli olivi supplementari piantati dopo la data del 1 o maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta, devono essere oggetto di un'identificazione geografica e figurare in un programma nazionale o regionale approvato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.»; | a) | al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'erogazione di un aiuto a favore dei produttori di olive nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore a partire dal 1 o novembre 2001, gli olivi supplementari piantati dopo la data del 1 o maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta, devono essere oggetto di un'identificazione geografica e figurare in un programma nazionale o regionale approvato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.»; | b) | al paragrafo 2, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98, per “olivo supplementare” si intende un olivo piantato dopo il 1 o maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta, che non sostituisce un olivo estirpato dopo il 1 o maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta.». |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell'erogazione di un aiuto a favore dei produttori di olive nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore a partire dal 1 o novembre 2001, gli olivi supplementari piantati dopo la data del 1 o maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta, devono essere oggetto di un'identificazione geografica e figurare in un programma nazionale o regionale approvato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.»; | ||||
| b) | al paragrafo 2, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98, per “olivo supplementare” si intende un olivo piantato dopo il 1 o maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta, che non sostituisce un olivo estirpato dopo il 1 o maggio 1998, o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta.». |
| 3) | a): al paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Tuttavia, per Cipro, Malta e la Slovenia, la dichiarazione di cui al primo comma è presentata anteriormente al 1 o dicembre 2004 e riguarda i nuovi impianti effettuati dal 1 o novembre 1999 al 31 ottobre 2004 a Cipro e a Malta e dal 1 o novembre 1995 al 31 ottobre 2004 in Slovenia. Tale dichiarazione è corredata delle prove, ritenute soddisfacenti dallo Stato membro: — che gli impianti, o parte di essi, sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 per Cipro e Malta e anteriormente al 1 o maggio 1998 per la Slovenia, oppure — che gli impianti abbinati all'estirpazione, di cui al primo comma, secondo trattino, sono stati effettuati dopo il 31 dicembre 2001 e prima del 1 o novembre 2004 a Cipro e a Malta e dopo il 1 o maggio 1998 e prima del 1 o novembre 2004 in Slovenia.»; — — — che gli impianti, o parte di essi, sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 per Cipro e Malta e anteriormente al 1 o maggio 1998 per la Slovenia, oppure — — — che gli impianti abbinati all'estirpazione, di cui al primo comma, secondo trattino, sono stati effettuati dopo il 31 dicembre 2001 e prima del 1 o novembre 2004 a Cipro e a Malta e dopo il 1 o maggio 1998 e prima del 1 o novembre 2004 in Slovenia.»; —: che gli impianti, o parte di essi, sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 per Cipro e Malta e anteriormente al 1 o maggio 1998 per la Slovenia, oppure —: che gli impianti abbinati all'estirpazione, di cui al primo comma, secondo trattino, sono stati effettuati dopo il 31 dicembre 2001 e prima del 1 o novembre 2004 a Cipro e a Malta e dopo il 1 o maggio 1998 e prima del 1 o novembre 2004 in Slovenia.»; | a) | —: che gli impianti, o parte di essi, sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 per Cipro e Malta e anteriormente al 1 o maggio 1998 per la Slovenia, oppure | — | che gli impianti, o parte di essi, sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 per Cipro e Malta e anteriormente al 1 o maggio 1998 per la Slovenia, oppure | — | che gli impianti abbinati all'estirpazione, di cui al primo comma, secondo trattino, sono stati effettuati dopo il 31 dicembre 2001 e prima del 1 o novembre 2004 a Cipro e a Malta e dopo il 1 o maggio 1998 e prima del 1 o novembre 2004 in Slovenia.»; | b) | al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1 o novembre 1998 gli olivicoltori interessati presentano una dichiarazione preventiva di intenzione di impianto in cui figurano il numero di olivi da piantare e la loro ubicazione e, se del caso, il numero e l'ubicazione degli olivi da estirpare o estirpati e non sostituiti dopo il 1 o maggio 1998 o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta.»; | c) | il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata e nel caso di Cipro, di Malta e della Slovenia entro il 30 giugno 2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per controllare l'applicazione del disposto dei paragrafi 2 e 3 e le sanzioni inflitte agli olivicoltori inadempienti.». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | —: che gli impianti, o parte di essi, sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 per Cipro e Malta e anteriormente al 1 o maggio 1998 per la Slovenia, oppure | — | che gli impianti, o parte di essi, sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 per Cipro e Malta e anteriormente al 1 o maggio 1998 per la Slovenia, oppure | — | che gli impianti abbinati all'estirpazione, di cui al primo comma, secondo trattino, sono stati effettuati dopo il 31 dicembre 2001 e prima del 1 o novembre 2004 a Cipro e a Malta e dopo il 1 o maggio 1998 e prima del 1 o novembre 2004 in Slovenia.»; | ||||||
| — | che gli impianti, o parte di essi, sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 per Cipro e Malta e anteriormente al 1 o maggio 1998 per la Slovenia, oppure | ||||||||||
| — | che gli impianti abbinati all'estirpazione, di cui al primo comma, secondo trattino, sono stati effettuati dopo il 31 dicembre 2001 e prima del 1 o novembre 2004 a Cipro e a Malta e dopo il 1 o maggio 1998 e prima del 1 o novembre 2004 in Slovenia.»; | ||||||||||
| b) | al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1 o novembre 1998 gli olivicoltori interessati presentano una dichiarazione preventiva di intenzione di impianto in cui figurano il numero di olivi da piantare e la loro ubicazione e, se del caso, il numero e l'ubicazione degli olivi da estirpare o estirpati e non sostituiti dopo il 1 o maggio 1998 o dopo il 31 dicembre 2001 a Cipro e a Malta.»; | ||||||||||
| c) | il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata e nel caso di Cipro, di Malta e della Slovenia entro il 30 giugno 2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per controllare l'applicazione del disposto dei paragrafi 2 e 3 e le sanzioni inflitte agli olivicoltori inadempienti.». |
| 4) | —: del numero di olivi supplementari piantati dal 1 o maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,90 e | — | del numero di olivi supplementari piantati dal 1 o maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,90 e | — | del numero di olivi supplementari piantati dal 1 o novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,70 e | — | del numero di olivi supplementari piantati dal 1 o novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,35. | — | del numero di olivi in produzione piantati prima del 1 o maggio 1998 e | — | del numero di olivi in produzione piantati dal 1 o maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,90 e | — | del numero di olivi in produzione piantati dal 1 o novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,70 e | — | del numero di olivi in produzione piantati dal 1 o novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,35.». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | del numero di olivi supplementari piantati dal 1 o maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,90 e | ||||||||||||||
| — | del numero di olivi supplementari piantati dal 1 o novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,70 e | ||||||||||||||
| — | del numero di olivi supplementari piantati dal 1 o novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,35. | ||||||||||||||
| — | del numero di olivi in produzione piantati prima del 1 o maggio 1998 e | ||||||||||||||
| — | del numero di olivi in produzione piantati dal 1 o maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 0,90 e | ||||||||||||||
| — | del numero di olivi in produzione piantati dal 1 o novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,70 e | ||||||||||||||
| — | del numero di olivi in produzione piantati dal 1 o novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,35.». |
| 6) | a): il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «2. Gli schedari di cui al paragrafo 1, ad eccezione della base grafica di riferimento, consentono perlomeno la consultazione diretta e immediata dei dati relativi alla campagna di commercializzazione in corso e alle quattro campagne precedenti, tranne che per Cipro, Malta e la Slovenia, i cui dati si riferiscono soltanto alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»; | a) | il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «2. Gli schedari di cui al paragrafo 1, ad eccezione della base grafica di riferimento, consentono perlomeno la consultazione diretta e immediata dei dati relativi alla campagna di commercializzazione in corso e alle quattro campagne precedenti, tranne che per Cipro, Malta e la Slovenia, i cui dati si riferiscono soltanto alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»; | b) | al quarto comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «Fatti salvi i controlli da attuare, in particolare i controlli incrociati dei dati degli schedari, o i risultati da comunicare, negli schedari sono archiviati i dati disponibili per le campagne anteriori a quelle indicate al primo comma e, a decorrere dal 31 ottobre 2001 o, nel caso di Cipro, Malta e della Slovenia, dal 1 o novembre 2004, le informazioni ivi contenute permettono di effettuare:». |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «2. Gli schedari di cui al paragrafo 1, ad eccezione della base grafica di riferimento, consentono perlomeno la consultazione diretta e immediata dei dati relativi alla campagna di commercializzazione in corso e alle quattro campagne precedenti, tranne che per Cipro, Malta e la Slovenia, i cui dati si riferiscono soltanto alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»; | ||||
| b) | al quarto comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente: «Fatti salvi i controlli da attuare, in particolare i controlli incrociati dei dati degli schedari, o i risultati da comunicare, negli schedari sono archiviati i dati disponibili per le campagne anteriori a quelle indicate al primo comma e, a decorrere dal 31 ottobre 2001 o, nel caso di Cipro, Malta e della Slovenia, dal 1 o novembre 2004, le informazioni ivi contenute permettono di effettuare:». |
| 8) | «—: 20 % dal 2000/2001 al 2004/2005.». | «— | 20 % dal 2000/2001 al 2004/2005.». |
|---|---|---|---|
| «— | 20 % dal 2000/2001 al 2004/2005.». |
All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2768/98, la data del «31 ottobre 2004» è sostituita dal «31 ottobre 2005».
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97 ).
2 GU L 210 del 20.7.1998, pag. 32 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004.
3 GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1780/2003 ( GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 6 ).
4 GU L 346 del 22.12.1998, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 763/2003 ( GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 12 ).
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004. ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1780/2003 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 763/2003 (). ↩ ↩2
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"title": "Règlement (CE) n° 1432/2004 de la Commission du 10 août 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004, ainsi que le règlement (CE) n° 2768/98 relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’olive",
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"title": "Commission Regulation (EC) No 1432/2004 of 10 August 2004 amending Regulations (EC) No 2366/98 laying down detailed rules for the application of the system of production aid for olive oil for the 1998/99 to 2003/04 marketing years and (EC) No 2768/98 on the aid scheme for the private storage of olive oil",
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