del 17 agosto 2004
relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali 1 , in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9, lettera d), paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 70/524/CEE dispone che nessun additivo può essere immesso in circolazione senza autorizzazione comunitaria. Gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva possono essere autorizzati a tempo indeterminato, a condizione di soddisfare talune prescrizioni.
(2) L'impiego del preparato enzimatico 6-fitasi prodotto da Aspergillus oryzaen (DSM 11857) è stato autorizzato provvisoriamente, per la prima volta, per i polli da ingrasso, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso, i suinetti ed i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione 2 e per le scrofe dal regolamento (CE) n. 261/2003 della Commissione 3 .
(3) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per tale preparato. Dalla valutazione risulta che sono state soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione.
(4) È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato alle condizioni stabilite dall'allegato.
(5) La valutazione della domanda dimostra che è opportuno disporre di procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo che figura nell'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 4 .
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato appartenente al gruppo «Enzimi», che figura nell'allegato, è autorizzato a tempo indeterminato per l'impiego come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione
1 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione ( GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15 ).
2 GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15 .
3 GU L 37 del 13.2.2003, pag. 12 .
4 GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
1 1 FYT è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico, al minuto, a partire dal fitato di sodio con pH 5,5 e a 37 °C.