del 18 agosto 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 596/2004 recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova 1 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 13,
considerando quanto segue:
(1) Le condizioni economiche sui mercati di esportazione delle uova e dei prodotti a base di uova sono molto diverse e variabili. È necessario pertanto precisare le condizioni di concessione delle restituzioni all’esportazione per i prodotti del settore.
(2) Per meglio conseguire gli obiettivi di adattamento del metodo di assegnazione dei quantitativi che possono essere esportati con il beneficio delle restituzioni e per utilizzare più efficacemente le risorse disponibili di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2771/75, è opportuno ampliare la gamma delle situazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione 2 in cui la Commissione può prendere misure per limitare il rilascio o la presentazione di titoli durante il periodo di riflessione previsto dopo la presentazione delle domande.
(3) Occorre altresì prevedere in quali situazioni dette misure possono essere prese per destinazione.
(4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 596/2004.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 596/2004 è modificato come segue:
- È inserito il seguente paragrafo 4 bis : «4 bis Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli d’esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato comunitario.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
2 GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33 .