del 20 agosto 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe 1 , in particolare l'articolo 11, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.
(2) La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito all’Unione europea il 1 o maggio 2004. L’atto di adesione non prevede la modifica dell’allegato suddetto.
(3) Occorre quindi inserire nell’allegato le autorità competenti dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1 o maggio 2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica dal 1 o maggio 2004.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004. Per la Commissione Christopher PATTEN Membro della Commissione
1 GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1 .
L'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue: