32004R1498•Regolamento (CE) n. 1498/2004 della Commissione, del 24 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 633/2004 recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore del pollame
32004R1498Regulation28 ago 2004
del 24 agosto 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 633/2004 recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore del pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 1 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 12,
considerando quanto segue:
(1) Le condizioni economiche sui mercati di esportazione del pollame sono molto diverse e variabili. È necessario pertanto precisare le condizioni di concessione delle restituzioni all’esportazione per i prodotti in tale settore.
(2) Per meglio conseguire gli obiettivi di adattamento del metodo di assegnazione dei quantitativi che possono essere esportati con il beneficio delle restituzioni e per utilizzare più efficacemente le risorse disponibili di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2777/75, è opportuno ampliare la gamma delle situazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione 2 in cui la Commissione può prendere misure per limitare il rilascio o la presentazione di titoli durante il periodo di riflessione previsto dopo la presentazione delle domande.
(3) Occorre altresì prevedere in quali situazioni dette misure possono essere prese per destinazione.
(4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 633/2004.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 633/2004 è così modificato:
| 1) | Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora il rilascio dei titoli di esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l’esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all’articolo 8, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2777/75, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può: a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti; b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d’esportazione; c) sospendere la presentazione di domande di titoli d’esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75. Le domande di titoli d’esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili. Le misure di cui al primo comma possono essere prese o differenziate per categoria di prodotto e per destinazione.» | a) | fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti; | b) | respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d’esportazione; | c) | sospendere la presentazione di domande di titoli d’esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti; | ||||||
| b) | respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d’esportazione; | ||||||
| c) | sospendere la presentazione di domande di titoli d’esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75. |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
2 GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8 .
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