del 24 agosto 2004
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario 1 ,
visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92 2 , ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.
(2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004. Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione
1 GU L 302 del 19.10.1992, p. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 ( GU L 311 del 12.12.2000, p. 17 ).
2 GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ( GU L 343 del 31.12.2003, p. 1 ).