del 26 agosto 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2295/2003 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova 1 , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 1, e l’articolo 22, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione 2 ha evidenziato la necessità di precisare meglio alcune disposizioni di detto regolamento.
(2) L’attività dei raccoglitori consiste nel raccogliere le uova presso il luogo di produzione e consegnarle ai centri di imballaggio o ad altri stabilimenti, tra cui le imprese industriali del settore alimentare e non alimentare. È opportuno precisare a quali stabilimenti possono essere consegnate le uova.
(3) La garanzia di qualità delle uova dipende in parte dai tempi di raccolta e di consegna ai centri di imballaggio. Il fatto che gli operatori economici impieghino diversi metodi di raccolta e di consegna delle uova non deve indurre a privilegiare una modalità rispetto ad un’altra. Occorre pertanto precisare i tempi per la raccolta e la consegna delle uova secondo le varie modalità praticate.
(4) La normativa comunitaria distingue gli operatori economici in funzione delle condizioni in cui essi intervengono nella manipolazione dei prodotti di origine animale e non sottopone ad autorizzazione le imprese dedite esclusivamente ad attività di trasporto o di magazzinaggio che non richiedono una regolazione della temperatura. Si deve quindi sottoporre a semplice registrazione i raccoglitori che si limitano a trasportare le uova tra il luogo di produzione e lo stabilimento che ne cura la manipolazione, precisare le modalità di autorizzazione e predisporre formalità distinte per la registrazione di questa categoria di raccoglitori.
(5) In considerazione della perdita fisiologica di acqua e di peso che subiscono le uova tra la data di deposizione e la data di commercializzazione al dettaglio, è necessario precisare che il peso netto totale indicato al momento dell’imballaggio deve corrispondere almeno al peso netto totale delle uova al momento della vendita al dettaglio.
(6) Le uova della categoria «A» possono essere consegnate all’industria senza procedere alla classificazione per categorie di peso. È quindi opportuno esigere che sui contenitori forniti agli stabilimenti in questione venga apposta la dicitura distintiva «uova della categoria A».
(7) La marchiatura delle uova e degli imballaggi ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento (CEE) n. 1907/90 può avere luogo in date diverse. Occorre precisare tali date.
(8) Al fine di evitare frodi nell’utilizzazione dei contratti di esclusiva di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2295/2003, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di fissare una durata minima di tali contratti, superiore ad un mese.
(9) Per garantire la tracciabilità delle uova in caso di trasferimento da un centro di imballaggio ad un altro, si deve esigere che il primo centro di imballaggio stampigli le uova prima di consegnarle al secondo.
(10) Le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2295/2003, relative alla classificazione, all’imballaggio e alla consegna delle uova ad un altro centro di imballaggio, si prestano a confusione e ripetono quanto già disposto all’articolo 2 dello stesso regolamento. Occorre pertanto sopprimerle.
(11) Affinché la marchiatura delle uova sia effettuata secondo le stesse modalità a prescindere dal metodo di allevamento, occorre autorizzare in ogni caso l’uso dei codici di cui al punto 2.1. dell’allegato della direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio 3 .
(12) Affinché il consumatore sia informato, in caso di vendita alla rinfusa, del significato del numero distintivo del produttore e dei codici utilizzati, è indispensabile renderne obbligatoria la spiegazione, sui grandi imballaggi e altri imballaggi, come ad esempio quelli avvolti in pellicole di plastica, oppure su un foglietto a parte.
(13) Nel caso delle uova vendute con la denominazione «uova lavate» o «uova refrigerate», è necessario, per l’informazione del consumatore, che le uova rechino una marchiatura che le distingua dalle uova commercializzate con la denominazione «uova della categoria A», purché vi figurino le altre indicazioni previste per le uova della categoria A.
(14) La mancanza di marchiatura sulle uova destinate all’industria potrebbe occasionare frodi aventi come conseguenza l’immissione sul mercato di talune partite di uova non conformi alla normativa comunitaria, destinate alla vendita al dettaglio. Occorre limitare le deroghe previste per queste forniture.
(15) In virtù degli impegni internazionali della Comunità, le uova della categoria B importate dai paesi terzi sono esenti da marchiatura. Tuttavia, in considerazione del rischio di frodi inerente a questo commercio sul mercato interno, è necessario predisporre misure di sorveglianza per garantire la destinazione finale dei prodotti.
(16) La legislazione comunitaria ha previsto, per l’importazione di uova da paesi terzi in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 4 , il riconoscimento delle norme applicate da taluni paesi terzi. Occorre pertanto prevedere la possibilità che le uova vengano marchiate direttamente nel paese di origine, secondo modalità identiche a quelle vigenti nell’ambito comunitario.
(17) Al fine di razionalizzare la presentazione delle disposizioni relative alla registrazione delle informazioni da parte delle varie categorie di operatori economici, è opportuno raggruppare gli obblighi di cui agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento (CE) n. 2295/2003 secondo la categoria di operatori e il tipo di obbligo.
(18) A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1907/90, alcuni centri di imballaggio possono essere autorizzati ad effettuare il lavaggio delle uova. L’elenco dei centri di imballaggio comunicato alla Commissione deve quindi recare espressamente questa informazione complementare.
(19) Talune deroghe ai requisiti minimi applicabili agli impianti di allevamento sono autorizzate a favore degli stabilimenti di allevamento fino alle date specificate all’articolo 4 della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole 5 . Tali deroghe non possono tuttavia riguardare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria precedentemente in vigore, in particolare i requisiti minimi di cui all’allegato II, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabile alle uova 6 , prima che fosse modificato dal regolamento (CE) n. 1651/2001 della Commissione 7 .
(20) Per ragioni linguistiche, occorre aggiungere alcuni sinonimi greci equivalenti alle diciture utilizzate per designare i metodi di allevamento delle galline ovaiole nella colonna 2 dell’allegato II.
(21) Il regolamento (CE) n. 2295/2003 deve essere pertanto modificato.
(22) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2295/2003 è modificato come segue:
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All’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. I raccoglitori consegnano le uova agli stabilimenti, diversi dai raccoglitori, menzionati all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1907/90, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui le hanno ricevute.»
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All’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Il centro di imballaggio procede alla classificazione e alla marchiatura delle uova entro il secondo giorno lavorativo successivo al giorno del ricevimento delle uova. Esso dispone di un giorno lavorativo supplementare per l’imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi. Il primo comma non si applica qualora le uova fornite dai produttori vengano consegnate, previa marchiatura a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, ad un altro centro di imballaggio per la classificazione secondo la qualità e il peso, l’imballaggio e la marchiatura degli imballaggi. In questo caso, la consegna al secondo centro di imballaggio avviene entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento presso il primo centro di imballaggio. La classificazione delle uova ha luogo entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento presso il secondo centro di imballaggio. Il secondo centro di imballaggio dispone di un giorno lavorativo supplementare per l’imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi. Quando il primo centro di imballaggio consegna le uova ad un secondo centro dopo aver effettuato la marchiatura e la classificazione secondo la qualità e il peso, l’imballaggio delle uova e la marchiatura degli imballaggi hanno luogo entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento delle uova presso il secondo centro di imballaggio. L’articolo 1, paragrafo 4, si applica alle consegne di cui al secondo e al terzo comma. Nel caso contemplato al terzo comma, ogni contenitore reca inoltre l’indicazione della categoria di qualità e di peso delle uova.»
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All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Sono autorizzati come centri di imballaggio ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1907/90 o registrati come raccoglitori solo le imprese e i produttori che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.»
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All’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Per le uova refrigerate destinate alla vendita al dettaglio nei dipartimenti francesi d’oltremare, la data di durata minima non può essere posteriore al quarantesimo giorno successivo alla data di deposizione.».
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All’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, il termine «quaranta» è sostituito da «trentatré».
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All’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Se l’approvvigionamento di uova del centro di imballaggio non è effettuato mediante contenitori, ma è praticato dalle proprie unità di produzione situate nello stesso luogo, sulle uova deve essere stampigliata la data di deposizione il giorno stesso della deposizione. Tuttavia, le uova deposte un giorno non lavorativo possono essere stampigliate il primo giorno lavorativo successivo, insieme alle uova deposte quel giorno, indicando la data del primo giorno non lavorativo.».
- Nell’allegato III, paragrafo 1, lettere a) e b), primo capoverso, sono soppressi i seguenti termini: «a partire dalle date ivi indicate».
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È aggiunto il seguente allegato V: «ALLEGATO V Diciture di cui all’articolo 16, paragrafo 6 — in spagnolo : huevos destinados exclusivamente a la transformación, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 16 del Reglamento (CE) n o 2295/2003. — in ceco : vejce určená výhradně ke zpracování v souladu s čl. 16, odst. 6 Nařízení (ES) č. 2295/2003. — in danese : æg, der udelukkende er bestemt til forarbejdning, jf. artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 2295/2003. — in tedesco : Eier ausschließlich bestimmt zur Verarbeitung gemäß Artikel 16 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 2295/2003. — in estone : eranditult ümbertöötlemisele kuuluvad munad, vastavalt määruse (EÜ) nr 2295/2003 artikli 16 lõikele 6. — in greco : αυγά που προορίζονται αποκλειστικά για την μεταποίησή τους σε υποπροϊόντα των αυγών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2295/2003. — in inglese : eggs intended exclusively for processing in accordance with Article 16(6) of Regulation (EC) No 2295/2003. — in francese : œufs destinés exclusivement à la transformation, conformément à l’article 16, paragraphe 6 du règlement (CE) n o 2295/2003. — in italiano : uova destinate esclusivamente alla trasformazione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2295/2003. — in lettone : olas, kas paredzētas tikai pārstrādei, saskaņā ar regulas (EK) Nr. 2295/2003 16. panta 6. punktu. — in lituano : tik perdirbti skirti kiaušiniai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 2295/2003 16 straipsnio 6 dalies reikalavimus. — in ungherese : A 2295/2003/EK rendelet 16. cikke (6) bekezdésének megfelelően kizárólag feldolgozásra szánt tojás. — in maltese : bajd destinat esklussivament għall-konverżjoni, f’konformità ma’ l-Artikolu 16, Paragrafu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2295/2003. — in neerlandese : eieren die uitsluitend bestemd zijn voor verwerking, overeenkomstig artikel 16, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2295/2003. — in polacco : jaja przeznaczone wyłącznie dla przetwórstwa, zgodnie z artykułem 16, paragraf 6 rozporządzenia (WE) nr 2295/2003. — in portoghese : ovos destinados exclusivamente à transformação, em conformidade com o n. o 6 do artigo 16. o do Regulamento (CE) n. o 2295/2003. — in slovacco : vajcia určené výhradne na spracovanie podľa článku 16, odsek 6 nariadenia (ES) č. 2295/2003. — in sloveno : jajca namenjena izključno predelavi, v skladu s 6. odstavkom 16. čelna uredbe (CE) št. 2295/2003. — in finlandese : Yksinomaan jalostettaviksi tarkoitettuja munia asetuksen (EY) N:o 2295/2003 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti. — in svedese : Ägg uteslutande avsedda för bearbetning, i enlighet med artikel 16.6 i förordning (EG) nr 2295/2003.».
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L’allegato V diventa allegato VI.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/2003 ( GU L 305 del 22.11.2003, pag. 1 ).
2 GU L 340 del 24.12.2003, pag. 16 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 818/2004 ( GU L 153 del 30.4.2004, pag. 84 ).
3 GU L 30 del 31.1.2002, pag. 44 . Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.
4 GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 ( GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10 ).
5 GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
6 GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 326/2003 ( GU L 47 del 21.2.2003, pag. 31 ).
7 GU L 220 del 15.8.2001, pag. 5 .