del 31 agosto 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti originari del Messico
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico 1 , in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1362/2000 reca attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie figuranti nella decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico 2 .
(2) Il Consiglio congiunto UE-Messico, con la decisione n. 3/2004 del 29 luglio 2004 che introduce contingenti tariffari per taluni prodotti originari del Messico 3 elencati nell'allegato I della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, ha deciso di aprire un contingente tariffario provvisorio per le banane, che cesserà di essere applicabile quando sarà introdotto un regime esclusivamente tariffario, e un contingente tariffario per talune sostanze pectiche. Tali contingenti tariffari devono essere aperti.
(3) Al fine di evitare discriminazioni tra il Messico e gli altri paesi esportatori che hanno accesso ai contingenti tariffari comunitari per le banane a norma del regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità 4 , il contingente tariffario per le banane oggetto del presente regolamento deve essere considerato inizialmente non critico ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 5 quando è gestito secondo il sistema di cui all'articolo 308 bis del suddetto regolamento e non devono applicarsi i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 308 quater del medesimo regolamento.
(4) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana 6 le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d'importazione. Per quanto riguarda le banane fresche oggetto del presente regolamento tale obbligo non è necessario, in quanto il sistema di gestione basato sul criterio «primo arrivato primo servito» di cui all'articolo 308 bis del regolamento (CE) n. 2454/93 fornisce informazioni equivalenti a quelle figuranti su un certificato d'importazione.
(5) La gestione dei contingenti tariffari per gli ovoprodotti (numeri d'ordine 09.1832 e 09.1869) richiede l'applicazione di un coefficiente al peso netto delle merci dichiarate in dogana. Al fine di migliorare l'efficienza della gestione dei contingenti tariffari in questione, deve essere creato un numero d'ordine separato per ciascun gruppo di prodotti che ha un solo coefficiente.
(6) Il regolamento (CE) n. 1362/2000 deve essere opportunamente modificato.
(7) Poiché la decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 29 luglio 2004, entra in vigore il 1 o maggio 2004, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dalla stessa data.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1362/2000 è così modificato:
- L'allegato è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o maggio 2004, fatta eccezione per il punto 2 dell'allegato.
Il punto 2 dell'allegato si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004. Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione
1 GU L 157 del 30.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 875/2004 della Commissione ( GU L 162 del 30.4.2004, pag. 51 ).
2 GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10 .
3 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
4 GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 ( GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52 ).
5 GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ( GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1 ).
6 GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
Modifiche dell'allegato del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio.
7 Questo contingente cesserà di applicarsi quando gli attuali contingenti OMC per le banane del codice NC 0803 00 19 saranno sostituiti da un regime unicamente tariffario.».
3 Equivalente uova con gusci. Da convertire secondo le aliquote fissate nell'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93.».