32004R1615•Regolamento (CE) n. 1615/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che chiude i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originarie dell'India, di Taiwan e della Serbia e Montenegro
32004R1615Regulation20 mar 2003
del 13 settembre 2004
che chiude i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originarie dell'India, di Taiwan e della Serbia e Montenegro
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 (in seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio, del 3 giugno 2002, che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate ai sensi di dette decisioni e ancora pendenti 2 ,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. BASE GIURIDICA
(1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio («trattato CECA») è scaduto il 23 luglio 2002. Dal 24 luglio 2002 i prodotti contemplati precedentemente dal trattato CECA sono disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea. Ai sensi del regolamento (CE) n. 963/2002, tutte le inchieste antidumping ancora pendenti a tale data sono pertanto disciplinate dal regolamento di base.
2. MISURE IN VIGORE
(2) Nel febbraio 2000, con decisione n. 283/2000/CECA 3 , la Commissione ha imposto dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo (in seguito denominati «arrotolati laminati a caldo»), originari della Bulgaria, dell'India, di Taiwan, del Sudafrica e della Serbia e Montenegro.
3. CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI
(3) Ai sensi dell'articolo 5 della decisione n. 2277/96/CECA 4 («la decisione CECA»), il 20 dicembre 2001, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5 , la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di arrotolati laminati a caldo originarie dell'Egitto, dell'Ungheria, dell'Iran, della Libia, della Slovacchia e della Turchia.
(4) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della decisione CECA, il 20 dicembre 2001, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 6 , la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame dei dazi antidumping definitivi e degli impegni istituiti con decisione n. 283/2000/CECA della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione n. 1043/2002/CECA 7 , sulle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie della Bulgaria e del Sudafrica.
(5) Al termine dell'inchiesta, la Commissione ha proposto che il Consiglio istituisca misure antidumping definitive sulle importazioni di arrotolati laminati a caldo originari dell'Egitto, della Slovacchia e della Turchia. Tuttavia, il Consiglio non ha adottato la proposta entro il termine stabilito nel regolamento di base. Di conseguenza, non sono state istituite misure definitive sulle importazioni in questione originarie dell'Egitto, della Slovacchia e della Turchia.
(6) Uno dei principi generali e fondamentali del diritto comunitario stabilisce che situazioni analoghe debbono essere trattate in modo non discriminatorio. Tale principio è riflesso nell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, il quale prevede che i dazi antidumping devono essere istituiti senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte.
(7) Pertanto, si era concluso che, in assenza di misure sulle importazioni originarie dell'Egitto, della Slovacchia e della Turchia, l'istituzione di qualsiasi misura sulle importazioni originarie della Bulgaria e del Sudafrica in conseguenza del riesame menzionato al considerando 4 avrebbe costituito una discriminazione verso questi ultimi due paesi.
(8) Con il regolamento (CE) n. 1616/2004 8 , il Consiglio ha quindi chiuso il riesame menzionato al considerando 4 senza istituire misure di alcun tipo sulle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie della Bulgaria e del Sudafrica.
(9) La decisione n. 283/2000/CECA ha istituito dazi antidumping definitivi anche sulle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie dell'India, di Taiwan e della Serbia e Montenegro.
(10) Al fine di garantire un'impostazione coerente nonché il rispetto del summenzionato principio di non discriminazione sotteso all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre pertanto chiudere i procedimenti antidumping attualmente in corso relativi alle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie di Taiwan, dell'India e della Serbia e Montenegro.
(11) L'inchiesta riguardante, tra l'altro, le importazioni originarie dell'Egitto, della Slovacchia e della Turchia doveva essere conclusa il 20 marzo 2003, o con l'istituzione delle misure o con la chiusura dei procedimenti. Dal momento che alle importazioni originarie di Taiwan, della Serbia e Montenegro e dell'India dovrebbe essere applicato lo stesso trattamento, è opportuno chiudere i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie di questi tre paesi con effetto retroattivo a decorrere dal 20 marzo 2003,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I procedimenti antidumping relativi alle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originarie di Taiwan, della Serbia e Montenegro e dell'India sono chiusi.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 20 marzo 2003.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2002 ( GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9 ).
3 GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15 . Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio ( GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 1 ).
4 GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11 . Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA ( GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14 ).
5 GU C 364 del 20.12.2001, pag. 5 .
6 GU C 364 del 20.12.2001, pag. 8 .
7 GU L 157 del 15.6.2002, pag. 45 .
8 Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (). ↩ ↩2
. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio (). ↩ ↩2
. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA (). ↩ ↩2
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