32004R1616•Regolamento (CE) n. 1616/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che chiude i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originarie della Bulgaria e del Sudafrica
32004R1616Regulation20 mar 2003
del 13 settembre 2004
che chiude i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originarie della Bulgaria e del Sudafrica
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 (in seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 963/2002 del Consiglio, del 3 giugno 2002, che stabilisce le disposizioni transitorie relative alle misure antidumping e antisovvenzioni adottate ai sensi delle decisioni n. 2277/96/CECA e n. 1889/98/CECA della Commissione, nonché alle inchieste, alle denunce e alle domande antidumping e antisovvenzioni presentate ai sensi di dette decisioni e ancora pendenti 2 ,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Base giuridica
(1) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio («trattato CECA») è scaduto il 23 luglio 2002. Dal 24 luglio 2002 i prodotti contemplati precedentemente dal trattato CECA sono disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea. Ai sensi del regolamento (CE) n. 963/2002, tutte le inchieste antidumping ancora pendenti a tale data sono pertanto disciplinate dal regolamento di base.
2. Misure in vigore e presente riesame
(2) Nel febbraio 2000, con decisione n. 283/2000/CECA 3 , la Commissione ha imposto dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo (in seguito denominati «arrotolati laminati a caldo»), originari della Bulgaria, dell'India, di Taiwan, del Sudafrica e della Serbia e Montenegro, e ha altresì accettato un impegno relativi ai prezzi minimi offerto da alcuni produttori esportatori della Bulgaria, dell'India e del Sudafrica.
(3) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della decisione n. 2277/96/CECA 4 («decisione CECA»), e a seguito di una denuncia presentata nel novembre del 2001 dalla Eurofer (Associazione europea della siderurgia) («il denunziante»), il 20 dicembre 2001, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5 , la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame dei dazi antidumping definitivi e degli impegni istituiti con la decisione n. 283/2000/CECA, modificata dalla decisione n. 1043/2002/CECA della Commissione 6 , sulle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie della Bulgaria e del Sudafrica.
3. Inchiesta antidumping parallela
(4) A seguito di una denuncia presentata dalla Eurofer, il 20 dicembre 2001, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 7 , la Commissione ha inoltre annunciato l'apertura, ai sensi dell'articolo 5 della decisione CECA, di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità dello stesso prodotto (arrotolati laminati a caldo) originarie dell'Egitto, dell'Ungheria, dell'Iran, della Libia, della Slovacchia e della Turchia.
B. CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI
(5) Nell'inchiesta antidumping parallela relativa alle importazioni nella Comunità di arrotolati laminati a caldo originarie dell'Egitto, dell'Ungheria, dell'Iran, della Libia, della Slovacchia e della Turchia, la Commissione, al termine dell'inchiesta, ha proposto al Consiglio di istituire misure antidumping definitive sulle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie dell'Egitto, della Slovacchia e della Turchia. Tuttavia, il Consiglio non ha adottato la proposta entro il termine stabilito nel regolamento di base. Di conseguenza, non sono state istituite misure definitive sulle importazioni in questione originarie dell'Egitto, della Slovacchia e della Turchia.
(6) Uno dei principi generali e fondamentali del diritto comunitario stabilisce che situazioni analoghe debbono essere trattate in modo non discriminatorio. Tale principio è riflesso nell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, il quale prevede che i dazi antidumping vengono istituiti senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte.
(7) Pertanto, si è concluso che, in assenza di misure sulle importazioni originarie dell'Egitto, della Slovacchia e della Turchia, l'istituzione di qualsiasi misura sulle importazioni originarie della Bulgaria e del Sudafrica in conseguenza della presente inchiesta costituirebbe una discriminazione verso questi due paesi.
(8) In considerazione di quanto suesposto, e al fine di garantire un'impostazione coerente nonché il rispetto del summenzionato principio di non discriminazione sotteso alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre chiudere i procedimenti relativi alle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie della Bulgaria e del Sudafrica senza istituire dazi antidumping.
(9) La nuova inchiesta riguardante le importazioni originarie dell'Egitto, della Slovacchia e della Turchia doveva essere conclusa il 20 marzo 2003, o con l'istituzione delle misure o con la chiusura dei procedimenti. Poiché dall'inchiesta relativa alle importazioni originarie della Bulgaria e del Sudafrica sono emerse conclusioni simili, è opportuno che anche queste ultime importazioni ricevano lo stesso trattamento. Di conseguenza, i procedimenti relativi alle importazioni di arrotolati laminati a caldo originarie della Bulgaria e del Sudafrica dovrebbero essere chiusi senza l'istituzione di ulteriori misure antidumping, con effetto retroattivo a decorrere dal 20 marzo 2003,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I procedimenti antidumping relativi alle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza pari o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originarie della Bulgaria e del Sudafrica sono chiusi.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 20 marzo 2003.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2002 ( GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9 ).
3 GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15 . Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio ( GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 1 ).
4 GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11 . Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA ( GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14 ).
5 GU C 364 del 20.12.2001, pag. 8 .
6 GU L 157 del 15.6.2002, pag. 45 .
7 GU C 364 del 20.12.2001, pag. 5 .
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (). ↩ ↩2
. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio (). ↩ ↩2
. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA (). ↩ ↩2
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"title": "Règlement (CE) n° 1616/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud",
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