32004R1712•Regolamento (CE) n. 1712/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che stabilisce misure transitorie derivanti dall’adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardanti l’esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso la Bulgaria
32004R1712Regulation2 ott 2004
del 30 settembre 2004
che stabilisce misure transitorie derivanti dall’adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardanti l’esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso la Bulgaria
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli 1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità ha recentemente concluso un accordo commerciale con la Bulgaria sugli scambi di prodotti agricoli trasformati in vista della sua adesione alla Comunità. Tale accordo prevede concessioni che includono, da parte della Comunità, l’abolizione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli trasformati.
(2) Il regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, recante misure autonome e transitorie sull’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e sull’esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso la Bulgaria 2 fornisce una base autonoma per l’abolizione delle restituzioni sui prodotti agricoli trasformati non inclusi nell’allegato I al trattato quando questi vengono esportati verso la Bulgaria a partire dal 1 o ottobre 2004.
(3) Quale contropartita per l’abolizione delle restituzioni all’esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1676/2004, le autorità della Bulgaria si sono impegnate a concedere regimi preferenziali di importazione per merci importate nel loro territorio, a condizione che tali merci siano accompagnate da una copia della dichiarazione di esportazione indicante che non beneficiano delle restituzioni all’esportazione. Qualora le merci non siano accompagnate dalla suddetta documentazione, saranno soggette al dazio ad aliquota completa.
(4) Con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1676/2004, le merci per le quali gli operatori hanno richiesto titoli di restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo 3 , non daranno più diritto al versamento di restituzioni quando vengono esportate verso la Bulgaria.
(5) Nei casi in cui gli operatori possono dimostrare in modo soddisfacente per le autorità nazionali competenti che le loro richieste di restituzioni sono state pregiudicate dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1676/2004, sarà consentita una riduzione dei titoli di restituzione e la cauzione corrispondente sarà proporzionalmente svincolata. Nella valutazione delle richieste di riduzione dell’importo del titolo di restituzione e di liberazione proporzionale della rispettiva cauzione, l’autorità nazionale competente, in caso di dubbio, dovrebbe tenere presente soprattutto la documentazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE 4 , ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del suddetto regolamento.
(6) Per motivi amministrativi è opportuno accertarsi che le richieste di riduzione dell’importo del titolo di restituzione e di svincolo della cauzione siano effettuate tempestivamente e che gli importi per i quali sono state concesse le riduzioni vengano notificati alla Commissione immediatamente, in modo da poterne tenere conto nella fissazione dell’importo per il quale vanno rilasciati i titoli di restituzione da utilizzare a partire dal 1 o dicembre 2004, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1520/2000.
(7) Poiché i provvedimenti autonomi e transitori di cui al regolamento (CE) n. 1676/2004 si applicano a partire dal 1 o ottobre 2004, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
(8) Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le merci per le quali sono stati aboliti i titoli di restituzione in applicazione del regolamento (CE) n. 1676/2004 vengono importate in esenzione da dazi, in esenzione da dazi nell’ambito di contingenti oppure a dazio doganale ridotto verso la Bulgaria se accompagnate da una copia debitamente compilata della dichiarazione di esportazione nella quale, alla casella 44, figura la dicitura seguente:
«Restituzione all’esportazione: 0 EUR/regolamento (CE) n. 1676/2004».
1. I titoli di restituzione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000 per l’esportazione di merci per cui le restituzioni all’esportazione sono state abolite dal regolamento (CE) n. 1676/2004 possono, su richiesta della parte interessata, usufruire di riduzioni alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per poter beneficiare di una riduzione del relativo importo i titoli di restituzione di cui al paragrafo 1 devono essere stati richiesti prima della data d'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1676/2004 ed avere un periodo di validità che giunga a termine dopo il 30 settembre 2004.
3. Il titolo viene ridotto dell'importo per il quale la parte interessata si trova nell'impossibilità di richiedere una restituzione all'esportazione in seguito all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1676/2004, come comprovato con soddisfazione delle competenti autorità nazionali. In caso di dubbio, nell'effettuare la loro valutazione le competenti autorità fanno riferimento in particolare ai documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.
4. Le pertinenti garanzie vengono liberate in proporzione alle riduzioni in questione.
1. Per poter venir prese in considerazione a norma dell'articolo 2 le richieste devono tassativamente pervenire alle competenti autorità entro il 7 novembre 2004.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 14 novembre 2004 gli importi per i quali sono state accettate riduzioni in forza dell'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento. Gli importi così notificati vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della somma per la quale rilasciare certificati di restituzione da utilizzare prima del 1 o dicembre 2004.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004. Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione
1 GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5 ).
2 GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1 .
3 GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ( GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14 ).
4 GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 ( GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4 ).
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