del 13 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2318/2001 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione, del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 2 contiene in particolare le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in uno Stato membro. Tali criteri non sono sufficienti ai fini del riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in differenti Stati membri.
(2) Occorre stabilire le condizioni e la procedura per la concessione e la revoca, da parte degli Stati membri, del riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in differenti Stati membri in modo tale da garantire un'applicazione uniforme delle norme che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
(3) La creazione di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in differenti Stati membri può contribuire all’obiettivo generale di conseguire uno sfruttamento razionale e sostenibile delle risorse che rientrano nell'ambito della politica comune della pesca e di garantire la sostenibilità di lungo termine del settore della pesca.
(4) La normativa comunitaria in materia di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca nella misura in cui la sua applicazione non sia in contraddizione con norme esplicite relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, né possa compromettere il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.
(5) Le disposizioni relative alla richiesta di estensione delle regole ai non aderenti presentata da un’organizzazione di produttori, come previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 104/2000 non sono applicabili a un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in differenti Stati membri.
(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2318/2001.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2318/2001 è modificato come segue:
- Nel titolo, la frase «relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» è sostituita dalla frase seguente: «relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 .
2 GU L 313 del 30.11.2001, pag. 9 .
3 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .