del 21 ottobre 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi 2 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Le direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE stabiliscono norme generali relative all’ammissibilità delle denominazioni varietali, mediante un riferimento all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali 3 .
(2) Il regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione 4 ha stabilito le modalità dettagliate di applicazione di taluni criteri enunciati all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare per quanto concerne gli impedimenti alla designazione di una denominazione varietale.
(3) In ragione degli sviluppi nell’ambito della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio 5 , e delle modifiche del procedimento dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali di cui al regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione 6 , occorre aggiornare di conseguenza le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 930/2000.
(4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 930/2000.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 930/2000 è modificato come segue:
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All’articolo 2, sono inseriti i seguenti paragrafi: «2. Nel caso di una indicazione geografica o di una denominazione di origine di prodotti agricoli o alimentari che costituisce un diritto anteriore altrui, l’impiego di una denominazione varietale nel territorio della Comunità è vietato qualora la denominazione varietale violerebbe l’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio in riferimento all’indicazione geografica o alla denominazione di origine protetta in uno Stato membro o nella Comunità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’articolo 6 o dell’ex articolo 17 di tale regolamento per prodotti identici o comparabili alla varietà di pianta interessata. 3. L’inammissibilità di una denominazione dovuta all’esistenza di un diritto anteriore nel caso di cui al paragrafo 2 può essere eliminata ottenendo il consenso scritto del titolare del diritto anteriore a che la denominazione venga impiegata con riferimento alla varietà interessata, purché tale consenso non sia atto a indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto. GU L 208 del 27.7.1992, pag. 1 .»."
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All’articolo 2, il paragrafo 2 diventa paragrafo 4.
- All’articolo 5, la lettera b) è soppressa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso non si applica alle denominazioni varietali che il richiedente ha sottoposto all’approvazione dell’autorità competente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione
1 GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003.
3 GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003 del 18 giugno 2003 ( GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28 ).
4 GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3 .
5 GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
6 GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 37 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2002 ( GU L 331 del 7.12.2002, pag. 14 ).