32004R1886•Regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore marocchino
32004R1886Regulation1 nov 2004
del 25 ottobre 2004
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore marocchino
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») 1 , in particolare l'articolo 13,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 2 , nell'agosto 1999 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 60,4 % sulle importazioni di cavi d'acciaio («cavi di fili di acciaio» o «CFA») originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (RPC).
2. Richiesta
(2) Il 5 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto una richiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, presentata dal Comitato di collegamento dell’Unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS), il quale chiedeva di indagare sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della RPC. La richiesta è stata presentata per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di CFA.
(3) La richiesta asseriva, fornendo una prova a prima vista sufficiente, che in seguito all'istituzione delle misure sulle importazioni di CFA originarie della RPC si era verificata una notevole variazione dell’andamento degli scambi, riguardante le esportazioni di CFA dalla RPC e dal Marocco alla Comunità. Secondo quanto affermato, la variazione derivava dal trasbordo in Marocco di CFA originari della RPC. Si era verificato un notevole aumento delle importazioni dal Marocco, mentre le importazioni dalla RPC erano diminuite in misura più o meno equivalente.
(4) La richiesta ha concluso che non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica per le variazioni di cui sopra, a parte l'esistenza del dazio antidumping sui CFA originari della RPC.
(5) Infine, l’EWRIS ha presentato prove sufficienti anche del fatto che gli effetti correttivi di tale dazio erano indeboliti per quanto riguarda sia i quantitativi che i prezzi e che inoltre i prezzi dei CFA provenienti dal Marocco erano oggetto di dumping rispetto ai valori normali precedentemente stabiliti per i CFA originari della RPC.
3. Apertura
(6) Con il regolamento (CE) n. 275/2004 3 («regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un'inchiesta sulla presunta elusione ed ha chiesto alle autorità doganali, ai sensi degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di registrare le importazioni di CFA spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari di tale paese, a partire dal 19 febbraio 2004. La Commissione ha informato le autorità della RPC e del Marocco dell'apertura dell'inchiesta.
4. Inchiesta
(7) Sono stati inviati questionari agli importatori comunitari nonché agli esportatori di CFA con sede nella RPC e in Marocco, menzionati nella richiesta, e ad altre parti interessate che si sono manifestate entro i limiti previsti. Tutte le parti interessate sono state informate del fatto che la omessa collaborazione potrebbe portare all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Sono state inoltre comunicate loro le conseguenze della omessa collaborazione.
(8) Numerosi importatori comunitari hanno contattato la Commissione per iscritto, dichiarando di non aver importato CFA dal Marocco.
(9) Nessun esportatore o produttore della RPC ha risposto al questionario.
(10) Una risposta al questionario è pervenuta da un produttore esportatore marocchino, l’azienda Remer Maroc SARL, Settat, presso la quale la Commissione ha effettuato una visita di verifica.
5. Periodo dell’inchiesta
(11) Il periodo dell'inchiesta («PI») va dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2003. Sono stati raccolti dati dal 1999 alla fine del PI per verificare la presunta variazione dell’andamento degli scambi.
B. RISULTATI DELL'INCHIESTA
1. Considerazioni generali/grado di collaborazione
(12) Come menzionato al considerando 9, nessun produttore o esportatore di CFA della RPC ha collaborato. Sono invece state ottenute informazioni da un produttore esportatore marocchino che ha collaborato, la Remer Maroc SARL, che ha prodotto CFA ed ha esportato una piccola parte della produzione nella Comunità durante il PI. Come risulta dai dati Eurostat, l'azienda è stata responsabile di meno del 5 % del volume di importazioni di CFA dal Marocco alla Comunità durante il PI. Le risultanze si sono pertanto dovute basare parzialmente sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.
2. Prodotto in questione e prodotto simile
(13) Come ha definito l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore («inchiesta iniziale»), il prodotto in questione sono i cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm (denominati, secondo la terminologia industriale, «CFA»), originari della Repubblica popolare cinese, normalmente dichiarati ai codici NC ex 7312 10 82 , ex 7312 10 84 , ex 7312 10 86 , ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99 .
(14) Dall'inchiesta è risultato che i CFA esportati nella Comunità dalla RPC e quelli spediti dal Marocco alla Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3. Variazione dell’andamento degli scambi
Esportatore marocchino che ha collaborato
(15) L'azienda esportatrice che ha collaborato, la Remer Maroc SARL, è stata creata nel 2001 come controllata al 100 % dell'azienda italiana Remer Italia Srl. Durante il PI, la Remer Maroc SARL ha esportato nella Comunità soltanto un quantitativo piccolissimo del prodotto in questione, pari a meno del 5 % delle importazioni di CFA provenienti dal Marocco. Gran parte delle sue vendite sono infatti destinate al mercato locale marocchino.
(16) È stato inoltre stabilito che la Remer Maroc SARL è sia fabbricante che esportatore di CFA, dispone di impianti per l'intero processo produttivo del prodotto in questione, utilizzando fili d'acciaio, anima in materia tessile e grasso lubrificante acquistati. Vende soltanto la propria produzione o quella della sua azienda madre in Italia e non ha mai acquistato CFA o altri materiali dalla RPC.
(17) Visto quanto precede, la Remer Maroc SARL ha dimostrato che le sue esportazioni non influiscono sulla variazione dell'andamento degli scambi tra la RPC e la Comunità. Pertanto, è opportuno chiudere l'inchiesta per quanto riguarda i CFA esportati dalla Remer Maroc SARL.
Esportatori marocchini che non hanno collaborato
(18) Per quanto riguarda gli esportatori che non hanno collaborato, le esportazioni nella Comunità dovevano essere determinate sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Si è ritenuto che i dati Eurostat a livello NC costituissero le migliori informazioni disponibili per determinare le risultanze per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità in seguito all'imposizione del dazio antidumping sulle importazioni di CFA originarie della RPC. A tale proposito, va rilevato che anche la richiesta dell'industria comunitaria si basa sui dati Eurostat e che nel corso dell'inchiesta la Commissione non disponeva di altre fonti indipendenti di dati. Il prezzo all'esportazione dal Marocco all'UE è stato determinato in base al valore e al peso totali in tonnellate delle esportazioni riferiti da Eurostat a livello NC, dai quali sono stati sottratti i quantitativi e i valori esportati dall'azienda marocchina che ha collaborato. Inoltre, per i dati riguardanti il periodo precedente l'imposizione delle misure, si è ritenuto che i dati Eurostat a livello NC fossero le migliori informazioni disponibili, in assenza di altre fonti indipendenti.
(19) È stato rilevato che dopo l'entrata in vigore delle misure antidumping sui CFA originari della RPC nell'agosto 1999, le importazioni nella Comunità hanno iniziato a provenire massicciamente dal Marocco e non più dalla RPC. In seguito all'imposizione di misure antidumping da parte comunitaria, le importazioni nella Comunità di CFA dalla RPC sono notevolmente diminuite, passando da 14 057 tonnellate nel 1998 a 364 tonnellate nel 2000; anche tra il 2000 e il 2003 sono rimaste a livelli ugualmente bassi. Nello stesso periodo, le importazioni nella Comunità di CFA dal Marocco sono aumentate da zero nel 1998 a 2 338 tonnellate nel 2003.
(20) È stata pertanto determinata una chiara variazione nell'andamento degli scambi per quanto riguarda le aziende che non hanno collaborato, registrata dopo l'entrata in vigore, nell'agosto 1999, delle misure antidumping comunitarie sui CFA originari della RPC.
4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica (esportatori marocchini che non hanno collaborato)
(21) In base ai dati disponibili è risultato che la giustificazione economica non esisteva o era insufficiente per la variazione nell'andamento degli scambi. Anzitutto, il produttore marocchino che ha collaborato non ha importato CFA dalla RPC. In secondo luogo, in base alle statistiche cinesi, marocchine e comunitarie, vi è un aumento delle esportazioni dalla RPC al Marocco corrispondente all’aumento delle esportazioni dal Marocco alla Comunità nello stesso periodo. Contrariamente alle statistiche commerciali comunitarie, quelle marocchine e cinesi non fanno distinzione fra CFA e trefoli (CFA semilavorati). Tuttavia, vista la diffusa omessa collaborazione e in assenza di indicazioni dell’esistenza in Marocco di un processo di trasformazione di trefoli in cavi, si può ragionevolmente ritenere che i dati statistici forniscano un quadro adeguato delle importazioni di CFA dalla RPC al Marocco. Inoltre, se vi fosse trasformazione, non sarebbe notevole. Economicamente, non sarebbe conveniente trasformare trefoli in CFA in un luogo diverso da quello di produzione dei trefoli, dato che il valore aggiunto dalla trasformazione è abbastanza ridotto rispetto ai costi di trasporto. Viene inoltre rilevato che un’azienda marocchina che non ha completato il questionario né accettato una visita di verifica ha fornito informazioni contraddittorie riguardo alle sue attività, mentre avrebbe potuto facilmente chiarire la situazione collaborando all’inchiesta. In mancanza di collaborazione da tutte le aziende, a parte la Remer Maroc SARL, si può pertanto dedurre da questo parallelismo che le importazioni in Marocco provenienti dalla RPC non erano destinate al mercato marocchino ma all'esportazione nella Comunità.
(22) Questa conclusione è rafforzata dal fatto che l'unico esportatore marocchino noto del prodotto in questione, oltre all'esportatore che ha collaborato, è una società controllata da un produttore esportatore cinese. Tale società è stata creata in Marocco nel 2001, in coincidenza con l'inizio delle esportazioni di CFA dal Marocco alla Comunità.
(23) Visto quanto precede e dato che la citata sostituzione delle importazioni dalla RPC mediante importazioni dal Marocco si è verificata nel periodo successivo all'imposizione dei dazi antidumping, occorre concludere, in assenza di altre spiegazioni, che la variazione dell'andamento degli scambi è dovuta all'imposizione del dazio piuttosto che da altra sufficiente motivazione o giustificazione economica ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda fase del regolamento di base.
(24) Visto quanto precede, si può concludere ragionevolmente che l’affermazione contenuta nella denuncia è confermata, vale a dire che gran parte delle esportazioni dalla RPC al Marocco venivano semplicemente trasbordate in Marocco per giungere nella Comunità.
5. Indebolimento degli effetti correttivi del dazio in termini di prezzi e/o quantitativi dei prodotti simili (esportatori marocchini che non hanno collaborato)
(25) Dai dati riportati nel considerando 19 è evidente che dopo l'imposizione delle misure l'andamento delle importazioni comunitarie del prodotto in questione è chiaramente mutato. Il notevole volume di esportazioni di CFA dalla RPC alla Comunità, prima dell'imposizione delle misure, è stato sostituito parzialmente da un volume minore ma ancora significativo di esportazioni a opera dagli esportatori marocchini che non hanno collaborato. Quest'ultimo corrisponde al 20-25 % del volume raggiunto dalle importazioni dalla RPC durante il PI (1 o gennaio 1997-31 marzo 1998). Si ritiene pertanto che il notevole mutamento dei flussi commerciali abbia indebolito gli effetti correttivi delle misure per quanto riguarda i quantitativi importati sul mercato comunitario.
(26) Per quanto riguarda i prezzi, dato lo scarso livello di collaborazione, si sono dovuti utilizzare i dati disponibili, vale a dire quelli di Eurostat a livello NC, i quali hanno rivelato che i prezzi all'esportazione CIF dal Marocco in termini nominali erano inferiori del 3 % circa ai prezzi CIF degli esportatori cinesi nell'inchiesta iniziale. Di conseguenza, bisogna presumere che i prezzi delle esportazioni marocchine siano inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio dei prezzi comunitari determinati nell'inchiesta iniziale.
(27) Si conclude pertanto che le importazioni in questione abbiano indebolito gli effetti correttivi del dazio per quanto riguarda sia i quantitativi che i prezzi.
6. Prova di dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per prodotti simili (esportatori marocchini che non hanno collaborato)
(28) Per determinare se ci fossero prove di dumping per quanto riguarda i CFA esportati dal Marocco alla Comunità da parte degli esportatori che non hanno collaborato durante il PI, sono stati utilizzati i dati sulle esportazioni forniti da Eurostat a livello NC, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, onde determinare i prezzi all'esportazione nella Comunità.
(29) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale da utilizzare in un'inchiesta antielusione è il valore normale determinato durante l'inchiesta iniziale.
(30) Nell'inchiesta iniziale si è ritenuto che la Polonia fosse un paese analogo ad economia di mercato adeguato per la RPC ed il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi nonché come valore normale costruito in tale paese analogo. Su questa base, per l'intera RPC è stato stabilito un margine di dumping del 60,4 %.
(31) Nell'attuale inchiesta antielusione, in assenza di collaborazione, non è stato possibile calcolare i margini di dumping in modo dettagliato per tipo di prodotto. Tuttavia, è stato possibile paragonare i prezzi all'esportazione con quelli dell'inchiesta iniziale in base al codice NC, usando i dati Eurostat, che sono ragionevolmente dettagliati. Dal confronto risulta che i prezzi all'esportazione CIF dal Marocco alla Comunità nel PI in media erano del 3 % inferiori dei prezzi all'esportazione CIF dalla RPC alla Comunità nell'inchiesta iniziale. Dato che questi prezzi all'esportazione devono essere confrontati con gli stessi valori normali per tutto il paese usati per determinare il margine di dumping iniziale del 60,4 %, si può dedurre che si tratta di margini di dumping a un livello superiore al 60 %.
C. RICHIESTE DI ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE O DALL'ESTENSIONE DEL DAZIO
(32) La Commissione ha ricevuto da un produttore marocchino, la Remer Maroc SARL, una richiesta di esenzione dalla registrazione e dalle misure. Come affermato nel considerando 12, l’azienda ha collaborato all'inchiesta, rispondendo al questionario e accettando una visita di verifica.
(33) Con il regolamento (CE) n. 1699/2004 4 , la Commissione ha modificato il regolamento di apertura al fine di cessare la registrazione delle importazioni di CFA dall'azienda marocchina che non eludeva i dazi antidumping, vale a dire la Remer Maroc SARL.
(34) Conformemente alle risultanze di cui sopra, dalle quali si rileva che non ha eluso le misure antidumping in vigore, l'azienda deve essere esentata anche dall'estensione delle misure previste.
D. MISURE
(35) In considerazione delle risultanze precedenti riguardanti l'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, occorre estendere le misure antidumping in vigore sui CFA originari della RPC allo stesso prodotto spedito dal Marocco, anche se non dichiarato originario di tale paese, sempre ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, ad eccezione dei prodotti fabbricati dal produttore che ha collaborato, la Remer Maroc SARL.
(36) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevede l'applicazione di un'eventuale estensione delle misure nei confronti delle importazioni registrate a decorrere dalla data della registrazione, occorre riscuotere il dazio antidumping sulle importazioni di CFA spediti dal Marocco e soggetti a registrazione all’entrata nella Comunità in forza del regolamento di apertura, ad eccezione dei CFA prodotti dalla Remer Maroc SARL.
(37) La decisione di non estendere i dazi alle importazioni nella Comunità dei CFA esportati dalla Remer Maroc SARL è stata presa in base alle risultanze della presente inchiesta. Di conseguenza, la non estensione si applica unicamente alle importazioni di CFA spediti dal Marocco e prodotti da tale persona giuridica. Le importazioni di CFA fabbricati o spediti da qualsiasi altra società non specificamente menzionata, con nome e indirizzo, nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare dell'esenzione e sono soggette all'aliquota del dazio imposta dal regolamento (CE) n. 1796/1999.
(38) L'elusione si verifica al di fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base mira a contrastare le pratiche di elusione senza incidere sugli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento dei produttori che possono dimostrare di non essere coinvolti nell’elusione. Pertanto, appare necessario introdurre la possibilità, per i produttori che non hanno esportato il prodotto in questione durante il PI e non sono collegati a nessun esportatore o produttore soggetto al dazio antidumping esteso, di chiedere un'esenzione dai dazi istituiti nei confronti di tali importazioni. I produttori interessati che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso sono tenuti a compilare un questionario per consentire alla Commissione di decidere se l'esenzione sia giustificata o meno. L'esenzione può essere concessa a seguito di una valutazione, per esempio, della situazione del mercato del prodotto in questione, della capacità di produzione e dell'utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità di pratiche per le quali non esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente e degli elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata senza indugio alla Commissione, completa di tutte le informazioni utili, compresa l'eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite.
(39) Gli importatori possono beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dai dazi nella misura in cui le loro importazioni provengono da esportatori cui sia stata concessa tale esenzione, e conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
(40) Se ritiene opportuna l'esenzione, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone di modificare il regolamento di conseguenza. Ogni esenzione sarà quindi oggetto di un controllo per vigilare sul rispetto delle condizioni fissate.
E. PROCEDURA
(41) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE ) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC ex 7312 10 82 , ex 7312 10 84 , ex 7312 10 86 , ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99 , è esteso alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari di tale paese (codici TARIC 7312 10 82 12, 7312 10 84 12, 7312 10 86 12, 7312 10 88 12, 7312 10 99 12 rispettivamente), ad eccezione di quelli prodotti dalla Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco (codice addizionale TARIC A567).
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 275/2004 della Commissione e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, ad eccezione di quelli prodotti dalla Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta è inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Commercio Direzione B Ufficio: J-79 05/17 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex: COMEU B 21877.
2. Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni di cui si dimostra che non eludono il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 del presente regolamento.
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 275/2004.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente R. VERDONK
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1674/2003 ( GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1 ).
3 GU L 47 del 18.2.2004, pag. 13 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1699/2004 ( GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 25 ).
4 GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 25 .
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