32004R1921•Regolamento (CE) n. 1921/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda
32004R1921Regulation1 mag 2004
del 25 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente al regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda 1 , sono stati aperti contingenti tariffari comunitari per i suddetti prodotti.
(2) La partecipazione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovenia (qui di seguito: «gli Stati di recente adesione») allo Spazio economico europeo è stata convenuta attraverso l'accordo sull'allargamento del SEE, stipulato il 14 ottobre 2003 tra la Comunità e i suoi Stati membri, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e gli Stati di recente adesione.
(3) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'adozione dell'accordo sull'allargamento del SEE, è stato approvato un accordo in forma di scambio di lettere, che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo sull'allargamento del SEE. Siffatto accordo è stato approvato con la decisione 2004/368/CE 2 .
(4) L'accordo sull'allargamento del SEE prevede un protocollo addizionale all'accordo di libero scambio CE-Islanda del 1972, che dispone un nuovo contingente tariffario comunitario per un prodotto della pesca. Occorre aprire tale contingente tariffario.
(5) Tra il 15 febbraio e il 15 giugno di ciascun anno, per quel prodotto della pesca è prevista l’esenzione dal dazio convenzionale della tariffa doganale comune e, pertanto, in quel periodo non è necessario applicare il contingente tariffario summenzionato.
(6) Il regolamento (CE) n. 499/96 dovrebbe essere opportunamente modificato.
(7) Dato che l'accordo sull'allargamento del SEE ha effetto dal 1 o maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dalla stessa data e dovrebbe entrare in vigore quanto prima,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 499/96 è modificato come segue:
All'articolo 1 è inserito il paragrafo seguente: «4. Il beneficio del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0792 non è accordato alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 giugno.»
L'allegato è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Per il 2004 il volume annuale del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0792 è ridotto proporzionalmente al periodo di contingentamento, in settimane intere, trascorso prima della data prevista al secondo comma dell'articolo 3.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente R. VERDONK
1 GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8 .
2 GU L 130 del 29.4.2004, pag. 1 .
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 è inserita la voce seguente:
«09.0792 ex 0303 50 00 0303 50 00 20 Aringhe della specie Clupea harengus o Clupea pallasii , congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla lavorazione industriale 1 1 950 0
1 L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 )].
1 Il beneficio del contingente tariffario non è accordato alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.».
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