del 25 ottobre 2004
che stabilisce per la Confederazione svizzera talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli trasformati
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Nell’ambito dell’accordo preferenziale esistente tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera 1 , concluso con il regolamento (CEE) n. 2840/72 2 , una concessione per prodotti agricoli trasformati è stata accordata a tale paese.
(2) In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è opportuno adattare la suddetta concessione tenendo conto dei regimi di scambi che esistono in materia di prodotti agricoli trasformati tra questi dieci paesi, da una parte, e la Svizzera, dall’altra.
(3) A tale scopo, dei negoziati si sono conclusi il 25 giugno 2004 con la firma di un accordo che apporterà gli adeguamenti dell'accordo preferenziale succitato, necessari per tener conto degli effetti dell’ampliamento dell’Unione europea.
(4) Tuttavia, a causa dei termini troppo brevi, l’accordo non ha potuto entrare in vigore il 1 o maggio 2004, è quindi necessario che la Comunità adotti le misure necessarie per rimediare alla situazione.
(5) Queste misure devono avere la forma di un contingente tariffario comunitario autonomo che riprende le concessioni tariffarie preferenziali applicate dalla Repubblica ceca, dall’Estonia, da Cipro, dalla Lettonia, dalla Lituania, dall’Ungheria, da Malta, dalla Polonia, dalla Slovenia e dalla Slovacchia.
(6) Un contingente tariffario è stato aperto per lo stesso prodotto nel 2004 con il numero d’ordine 09.0914 con il regolamento (CE) n. 2232/2003 della Commissione 3 . Questo nuovo contingente tariffario si aggiunge alla concessione esistente.
(7) La Confederazione svizzera ha preso l’impegno, con riserva di reciprocità, di adottare misure autonome transitorie a favore della Comunità con effetto a partire dal 1 o maggio 2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Dal 1 o maggio al 31 dicembre 2004 le merci originarie della Svizzera elencate nell’allegato sono sottoposte a un contingente tariffario aperto secondo le condizioni indicate.
Articolo 2
Il contingente di cui all’articolo 1 sarà gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 4 .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o maggio 2004.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente R. VERDONK
1 GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189 .
2 GU L 300 del 31.12.1972, pag. 188 .
3 GU L 339 del 24.12.2003, pag. 20 .
4 GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ( GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1 ).
CONTINGENTE TARIFFARIO PREFERENZIALE APERTO