del 10 novembre 2004
che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi 1 , in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con decisione 90/647/CEE del Consiglio 2 , modificato ed esteso da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 e approvato con decisione 2000/787/CE del Consiglio 3 prevede la possibilità di effettuare trasferimenti tra esercizi contingentali. Tali misure di flessibilità sono state comunicate all’organo di controllo dei tessili dell’Organizzazione mondiale del commercio dopo l’adesione della Cina alla stessa.
(2) Il 2 agosto 2004 la Repubblica popolare cinese ha presentato una domanda di trasferimento di quantitativi dall’esercizio contingentale 2003 all’esercizio contingentale 2004.
(3) I trasferimenti richiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti dalle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, nonché in quanto disposto dall'allegato VIII, colonna 9, del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.
(4) Nella misura in cui i quantitativi sono disponibili, è opportuno che la richiesta venga accolta.
(5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono autorizzati trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese fissati dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili per l'esercizio contingentale 2004, in conformità di quanto disposto nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione
1 GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 ( GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1 ).
2 GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1 .
3 GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13 .