del 16 novembre 2004
che adegua il regolamento (CEE) n. 3515/92, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d’intervento, a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L’adesione alla Comunità della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso: «i nuovi Stati membri») rende necessario adeguare il regolamento (CEE) n. 3515/92 della Commissione 1 e introdurre talune diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.
(2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3515/92,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3515/92 è modificato come segue:
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso è applicabile a decorrere dal 1 o maggio 2004. Non è tuttavia pregiudicata la validità delle diciture apposte conformemente all’articolo 2, secondo comma, e dell’articolo 5, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3515/92, tra il 1 o maggio 2004 e la data d’entrata in vigore del presente regolamento.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione
1 GU L 355 del 5.12.1992, pag. 15 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 306/95 ( GU L 36 del 16.2.1995, pag. 1 ).