32004R2019•Regolamento (CE) n. 2019/2004 della Commissione, del 25 novembre 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
32004R2019Regulation26 nov 2004
del 25 novembre 2004
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
(2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo 2 , indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.
(3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
(4) Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.
(5) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.
(6) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.
(7) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari 3 , autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.
(8) Con il regolamento (CE) n. 1676/2004 del 24 settembre 2004 del Consiglio si addotano misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione 4 di taluni pordotti agricoli trasformati a decorrere dal 1 o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
(9) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.
In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1 o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Bulgaria.
Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2004. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vice presidente
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6 ).
2 GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione ( GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14 ).
3 GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione ( GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94 ).
4 GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1 .
| In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri | ||
|---|---|---|---|
| ex 0402 10 19 | Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): | ||
| a): nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 | — | — | |
| b): nel caso d'esportazione di altre merci | 27,00 | 27,00 | |
| ex 0402 21 19 | Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): | ||
| a): in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 | 34,57 | 34,57 | |
| b): nel caso d'esportazione di altre merci | 70,00 | 70,00 | |
| ex 0405 10 | Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): | ||
| a): in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 | 46,00 | 46,00 | |
| b): nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % | 138,25 | 138,25 | |
| c): nel caso d'esportazione di altre merci | 131,00 | 131,00 |
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