32004R2053•Regolamento (CE) n. 2053/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno
32004R2053Regulation2 dic 2004
del 22 novembre 2004
che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) In seguito a una revisione in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 964/2003 2 (il «regolamento originario»), tra l’altro, un dazio antidumping definitivo del 58,6 % sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 99), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 99), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 98) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 98) e originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
2. Richiesta
(2) Il 20 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una richiesta di apertura di un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC. La richiesta è stata presentata dal Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa (Defence Committee of EU Steel Butt-welding Fittings Industry) a nome di quattro produttori comunitari.
(3) La richiesta asseriva che la configurazione degli scambi era cambiata in seguito all’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC, come dimostrava il sensibile aumento delle importazioni dello stesso prodotto provenienti dallo Sri Lanka.
(4) Il cambiamento nella configurazione degli scambi veniva attribuito al trasbordo degli accessori per tubi originari della RPC via Sri Lanka. Si è affermato inoltre che non vi è una motivazione o giustificazione economica sufficiente per queste pratiche oltre all'esistenza del dazio antidumping sugli accessori per tubi originari della RPC.
(5) Secondo il richiedente, infine, gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sugli accessori per tubi originari della RPC risultano compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzi e si sono riscontrate pratiche di dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza per gli accessori per tubi originari della RPC.
3. Apertura
(6) Con il regolamento (CE) n. 395/2004 3 (il «regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC attraverso importazioni di accessori per tubi spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno, e ha chiesto alle autorità doganali, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di registrare, a decorrere dal 4 marzo 2004, le importazioni di accessori per tubi spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno, ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 94), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 94), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 94) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 94). La Commissione ha informato le autorità della RPC e dello Sri Lanka dell’apertura dell’inchiesta.
4. Inchiesta
(7) Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori della RPC (non si hanno informazioni sui produttori dello Sri Lanka) nonché agli importatori comunitari menzionati nella richiesta o noti alla Commissione grazie all'inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC (l’«inchiesta precedente»). Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.
(8) Nessun produttore o esportatore della RPC ha risposto al questionario così come nessun importatore nella Comunità. Nessun produttore o esportatore dello Sri Lanka si è manifestato o ha risposto al questionario.
5. Periodo dell’inchiesta
(9) L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1 o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (il «PI»). Per esaminare l’andamento della configurazione degli scambi sono stati utilizzati dati dal 2000 fino alla fine del PI.
B. RISULTATI DELL'INCHIESTA
1. Considerazioni generali/livello di collaborazione
(a) Sri Lanka
(10) Nessun produttore o esportatore di accessori per tubi originari dello Sri Lanka ha cooperato all’inchiesta. In realtà le autorità dello Sri Lanka hanno comunicato alla Commissione che, in base alla definizione del prodotto contenuta nel regolamento di apertura, nessuna società del paese è registrata come produttore di accessori per tubi. L’unica reazione degli importatori è stata di dichiarare che essi non hanno importato accessori per tubi dallo Sri Lanka. È stato comunicato agli importatori e alle autorità dello Sri Lanka che l'omessa collaborazione poteva comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Queste parti sono state informate inoltre delle conseguenze dell’omessa collaborazione.
(b) RPC
(11) Nessun produttore o esportatore cinese ha cooperato all’inchiesta.
(12) È stato comunicato a tali società che l'omessa collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Queste parti sono state informate inoltre delle conseguenze dell’omessa collaborazione.
2. Prodotto in esame e prodotto simile
(13) Il prodotto interessato dalla asserita elusione è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 94), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 94), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 94) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 94).
(14) Data l’assenza di cooperazione da parte delle società dello Sri Lanka e in considerazione del cambiamento nella configurazione degli scambi descritto nella sezione che segue, si deve dedurre, in assenza di qualsiasi elemento che provi il contrario, che gli accessori per tubi esportati nella Comunità dalla RPC e quelli spediti dallo Sri Lanka hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi usi. Essi devono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3. Modificazione della configurazione degli scambi
(15) Come riportato al considerando (4), è stato asserito che la modificazione della configurazione degli scambi è dovuta a operazioni di trasbordo via Sri Lanka.
(16) Dal momento che nessuna società dello Sri Lanka ha collaborato all'inchiesta, le esportazioni da questo paese nella Comunità sono state determinate sulla base dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Sono stati utilizzati dati Eurostat, che costituivano le informazioni disponibili più appropriate, per determinare i prezzi all’esportazione e i quantitativi esportati dallo Sri Lanka nella Comunità.
(17) Le importazioni di accessori per tubi dallo Sri Lanka sono passate da 0 tonnellate nel 2000 a 302 tonnellate nel PI. Le importazioni del prodotto in esame sono iniziate nel luglio 2002, quando era in corso l'inchiesta precedente. Le importazioni nella Comunità di accessori per tubi dalla RPC sono aumentate da 44 tonnellate nel 2000 a 287 tonnellate nel PI. Tuttavia, tale aumento di esportazioni dalla RPC deve essere visto a fronte del livello di esportazioni raggiunto nel periodo considerato dall’inchiesta originale ai sensi del regolamento (CE) n. 584/96 4 . Infatti, il volume delle esportazioni cinesi nel PI ammontava a meno del 10 % del volume esportato nel periodo considerato dall’inchiesta originaria. Alla luce di queste considerazioni e in assenza di ogni elemento che provi il contrario, si è constatato che le importazioni spedite dallo Sri Lanka compensavano una parte delle importazioni precedentemente effettuate dalla RPC.
(18) Dai dati sopra riportati si deduce che vi è stata una chiara modificazione della configurazione degli scambi, che è iniziata con l’inchiesta precedente, sfociata nell’istituzione delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC, e si è sviluppata rapidamente dopo l’istituzione di tali misure.
4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica
(19) In assenza di una cooperazione delle società dello Sri Lanka e della RPC nonché di qualsiasi elemento che provi il contrario, si conclude che, data la sua coincidenza nel tempo con l’inchiesta precedente che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, la modificazione della configurazione degli scambi è dovuta all’esistenza del dazio antidumping istituito sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC piuttosto che a qualsiasi altra motivazione sufficiente o giustificazione economica ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.
(20) Si è pertanto concluso che non si possono individuare altre giustificazioni ragionevoli, a parte la necessità di eludere i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC, per la modificazione osservata nella configurazione degli scambi.
5. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili
(21) In base all’analisi dei flussi commerciali di cui sopra, si è constatato che il cambiamento rilevato nella configurazione delle importazioni comunitarie è collegato all’esistenza di misure antidumping. Importazioni del prodotto in esame dichiarate come originarie dello Sri Lanka erano assenti dal mercato comunitario fino al giugno 2002. Dopo tale data queste importazioni sono aumentate sensibilmente, raggiungendo 302 tonnellate durante il PI. Questo volume rappresenta lo 0,6 % del consumo comunitario constatato durante il PI dell’inchiesta precedente. Occorre tenere presente che le importazioni del prodotto in esame nella Comunità sono frammentate, quanto all’origine, tra una serie di vari paesi esportatori. In particolare, durante il PI lo Sri Lanka deteneva il 2,5 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità, mentre il più esteso paese esportatore dello stesso periodo (la Repubblica slovacca) deteneva il 12 %. Inoltre, lo Sri Lanka si situa al dodicesimo posto tra gli esportatori del prodotto in esame nella Comunità su totale di 36 paesi esportatori.
(22) Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti spediti dallo Sri Lanka, e in assenza di cooperazione e di qualsiasi elemento che provi il contrario, i dati Eurostat hanno rivelato che detti prezzi all’esportazione erano, durante il PI, inferiori in media (i) ai prezzi medi all’esportazione determinati per la RPC nell’inchiesta precedente, e (ii) ai prezzi dell’industria comunitaria. Si è calcolato che i prezzi delle importazioni provenienti dallo Sri Lanka erano inferiori di più del 12 % ai prezzi all’esportazione applicati dai produttori esportatori cinesi nel PI.
(23) Si conclude in base a quanto precede che la modificazione nella configurazione degli scambi, unita ai prezzi anormalmente bassi delle esportazioni dallo Sri Lanka, hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping in termini sia di quantitativi che di prezzi dei prodotti simili.
6. Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari
(24) Per stabilire se erano riscontrabili elementi di prova del dumping nelle esportazioni del prodotto in esame effettuate dallo Sri Lanka nella Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i prezzi all’esportazione determinati in base ai dati Eurostat, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.
(25) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base richiede che sia provata l’esistenza di un dumping rispetto ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari. Nell’inchiesta precedente si è stabilito che la Tailandia era appropriata come paese analogo a economia di mercato al fine di determinare il valore normale per la RPC.
(26) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per quanto riguarda il trasporto e l'assicurazione. In assenza di altre informazioni in merito a questi fattori, sono stati utilizzati i dati contenuti nella richiesta di estensione del dumping.
(27) A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell'ambito dell'inchiesta precedente e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emersa l’esistenza di un dumping da parte delle importazioni di accessori per tubi spediti dallo Sri Lanka. Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 34,3 %.
C. MISURE
(28) Viste le suddette risultanze relative all'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore rispetto alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese allo stesso prodotto spedito dallo Sri Lanka, a prescindere dal fatto che sia dichiarato o meno originario di questo paese.
(29) Il dazio esteso dovrebbe essere quello fissato dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originario.
(30) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevedono che le eventuali misure estese si applichino alle importazioni registrate a decorrere dalla data di registrazione, deve essere riscosso il dazio antidumping sulle importazioni di accessori per tubi spediti dallo Sri Lanka, assoggettate a registrazione all'ingresso nella Comunità in forza dell’articolo 2 del regolamento di apertura.
(31) L'elusione è avvenuta al di fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base mira a contrastare le pratiche di elusione senza pregiudicare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento dei produttori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche di elusione. Pertanto, appare necessario introdurre la possibilità, per i produttori che non hanno venduto il prodotto in questione all’esportazione nel periodo dell'inchiesta e non sono collegati ad alcun esportatore o produttore subordinati al dazio antidumping esteso, di chiedere un'esenzione dai dazi istituiti nei confronti di tali importazioni. I produttori interessati che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso sono tenuti a compilare un questionario per consentire alla Commissione di decidere se l'esenzione sia giustificata o meno. L'esenzione può essere concessa previa valutazione, ad esempio, della situazione del mercato del prodotto in esame, della capacità di produzione e dell'utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che siano attuate pratiche per le quali vi è una motivazione o giustificazione economica insufficiente e degli elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche a una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata senza indugio alla Commissione completa di tutte le informazioni utili, compresa l'eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite.
(32) Gli importatori possono sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dalle misure, nella misura in cui le loro importazioni provengano da esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione, e a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.
(33) Se concede un'esenzione, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone l’opportuna modifica del presente regolamento. In seguito, ogni esenzione concessa è oggetto di un controllo inteso a garantire il rispetto delle condizioni cui è stata subordinata.
(34) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni suddette,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati) di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 99), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 99), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 98) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 98) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati) di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 94), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 94), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 94) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 94) spediti dallo Sri Lanka, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari di questo paese o meno.
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 è riscosso sulle importazioni registrate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 395/2004 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.
3. Si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo: Commissione Europea Direzione generale del Commercio Direzione B J-79 5/16 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877.
2. La Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni per le quali si accerti che non eludono il dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 del presente regolamento.
Si dà ordine alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 395/2004.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2004 ( GU L 275 del 25.8.2004, pag. 1 ).
3 GU L 65 del 3.3.2004, pag. 7 .
4 GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 778/2003 ( GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 1 ).
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