del 3 dicembre 2004
che adatta per la prima volta l’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi (EDDHSA e perfosfato triplo)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi 1 , in particolare l’articolo 31, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un fertilizzante appartenente a un tipo di fertilizzanti elencati nell’allegato e conforme alle prescrizioni stabilite in tale regolamento può recare l'indicazione «fertilizzante CE».
(2) Tra i fertilizzanti fosfatici elencati nella tabella A2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 rientra il perfosfato triplo (TSP), che in base a uno dei criteri è designato «fosforo valutato come P 2 O 5 solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno il 93 % del titolo dichiarato di P 2 O 5 solubile in acqua».
(3) La maggiore solubilità in acqua del perfosfato triplo comporta un’efficienza agronomica più elevata. In passato il terreno europeo era povero di fosforo e un elevato valore minimo della solubilità in acqua, pari al 93 %, era giustificato per correggere questa povertà del terreno.
(4) Oggi la situazione è mutata, in quanto numerosi terreni non sono più caratterizzati da povertà di fosforo. Pertanto, mentre le condizioni di alcuni terreni o colture richiedono ancora un TSP con solubilità in acqua pari almeno al 93 %, per altri terreni o colture europei sarà altrettanto efficace un TSP con solubilità in acqua pari almeno all’85 %.
(5) Gli utilizzatori di perfosfato triplo dovrebbero pertanto essere autorizzati a scegliere tra TSP con solubilità in acqua pari almeno all’85 % e TSP con solubilità maggiore, in funzione delle necessità del terreno e delle colture. La voce relativa al TSP nella tabella A2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 2003/2003 deve essere modificata di conseguenza.
(6) Da 15 anni il sale sodico di EDDHSA e i suoi prodotti di condensazione (EDDHSA) sono utilizzati soprattutto in Spagna, Francia e Italia come agenti chelanti organici per i microelementi. L’esperienza ha dimostrato che si tratta di un agente fertilizzante efficace, che non presenta rischi per l’ambiente.
(7) In particolare, il ferro chelato con EDDHSA è utilizzato per correggere la carenza di ferro e curare la clorosi ferrica. È raccomandato per un’ampia varietà di specie vegetali, segnatamente alberi da frutto, quali agrumi, albicocchi, avocado, susini e peschi; inoltre è utilizzato anche per le viti, i piccoli arbusti e le fragole.
(8) L’eliminazione della clorosi ferrica e dei suoi sintomi assicura un fogliame verde con una buona crescita e la maturazione dei frutti per il raccolto.
(9) Per quanto concerne gli effetti sul terreno e sull’ambiente, l’EDDHSA subisce un processo di degradazione chimica nel terreno relativamente lento, ma che non produce sostanze pericolose; inoltre non comporta neppure problemi di salinità del terreno.
(10) L’EDDHSA deve essere pertanto aggiunto all’elenco di agenti organici chelanti per microelementi autorizzati in base all’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003.
(11) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2003/2003.
(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Membro della Commissione
1 GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 ( GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1 ).
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato nei seguenti termini:
L’allegato I è modificato come segue: