del 6 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 216/96 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario 1 , in particolare l’articolo 157, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 422/2004 ha modificato il regolamento (CE) n. 40/94 per quanto riguarda, tra l’altro, l’organizzazione e la procedura delle commissioni di ricorso di cui agli articoli 130 e 131.
(2) Il regolamento (CE) n. 422/2004, in particolare, ha introdotto la nuova carica di presidente delle commissioni di ricorso, istituito una commissione di ricorso allargata e stabilito che in determinate condizioni le decisioni delle commissioni di ricorso possano essere prese da un solo membro. Occorre pertanto definire nei dettagli i poteri del presidente delle commissioni di ricorso, la composizione e i poteri dell’organo delle commissioni di ricorso, l’attribuzione dei ricorsi alle commissioni di ricorso, la composizione della commissione allargata e i casi in cui viene adita nonché i casi in cui le decisioni vengono prese da un solo membro.
(3) L’esperienza acquisita con il funzionamento delle commissioni di ricorso ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche all’organizzazione e alla procedura delle stesse, per quanto riguarda, ad esempio, il ruolo della cancelleria e alcuni aspetti relativi alla conduzione del procedimento. La centralizzazione del servizio di cancelleria e la riorganizzazione delle sua competenze come pure le norme relative allo scambio di memorie fra le parti mirano a garantire una maggiore efficacia nel trattamento dei ricorsi da parte delle commissioni di ricorso. Al fine di non arrecare turbativa ai procedimenti già in corso al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, occorre prevedere un periodo transitorio per le disposizioni relative allo scambio di memorie.
(4) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 216/96 è così modificato:
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All’articolo 4, è soppresso il paragrafo 3 e il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3.
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L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Cancelleria 1. Presso le commissioni di ricorso viene istituita una cancelleria, che ha segnatamente il compito, sotto l’autorità del presidente delle commissioni di ricorso, di ricevere, trasmettere, conservare e notificare tutti i documenti relativi al procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso e di formare i relativi fascicoli. 2. La cancelleria è diretta da un cancelliere. Il presidente delle commissioni designa un agente di cancelleria incaricato di esercitare le funzioni di cancelliere in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo o qualora il suo posto sia vacante. 3. La cancelleria controlla in particolare il rispetto dei termini e delle altre condizioni di forma relative alla presentazione del ricorso e della memoria contenente i motivi del ricorso. Qualora venga rilevata un’irregolarità tale da comportare l’inammissibilità del ricorso, il cancelliere trasmette senza indugio un parere motivato al presidente della commissione di ricorso interessata. 4. I verbali delle procedure orali e degli atti istruttori sono redatti dal cancelliere o, previo consenso del presidente delle commissioni di ricorso, da qualsiasi altro agente delle commissioni di ricorso designato dal presidente della commissione interessata. 5. Il presidente delle commissioni di ricorso può affidare al cancelliere l’attribuzione dei ricorsi alle commissioni di ricorso conformemente ai criteri di attribuzione definiti dal Presidium. Su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, il Presidium può affidare alla cancelleria altri compiti relativi allo svolgimento del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso».
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L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Svolgimento del procedimento 1. Quando il cancelliere trasmette al presidente di una commissione di ricorso un parere sull’ammissibilità di un ricorso conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, il presidente della commissione interessata può sospendere l’istruzione del caso e invitare la commissione a pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso o riservare il giudizio sull’ammissibilità del ricorso alla decisione che conclude il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. 2. Nei procedimenti inter partes, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento, la memoria con i motivi del ricorso e le osservazioni di risposta possono essere completate da una replica del ricorrente, presentata entro due mesi a partire dalla notifica delle osservazioni di risposta, e da una controreplica della parte convenuta, presentata entro due mesi a partire dalla notifica della replica. 3. Nei procedimenti inter partes, la parte convenuta può formulare nella sua risposta delle conclusioni volte all’annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. Queste conclusioni diventano prive di oggetto in caso di rinuncia del ricorrente.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 216/96 quali modificate dall’articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento si applicano esclusivamente ai procedimenti per i quali il ricorso è stato presentato successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004. Per la Commissione Charlie McCREEVY Membro della Commissione
1 GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 ( GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1 ).