32004R2112•Regolamento (CE) n. 2112/2004 della Commissione, del 10 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 634/2004 recante misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2111/2003 a motivo dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea
32004R2112Regulation10 set 2004
del 10 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 634/2004 recante misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2111/2003 a motivo dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1) È opportuno che le organizzazioni di produttori della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») beneficino del disposto del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi 1 .
(2) Il regime di aiuti comunitario ai produttori di taluni agrumi si fonda su contratti fra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli 2 , da un lato, e i trasformatori, dall'altro.
(3) Il regolamento (CE) n. 634/2004 3 reca misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 e del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1 o dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi 4 .
(4) L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2111/2003 stabilisce che le organizzazioni di produttori e i trasformatori che intendano beneficiare del regime di aiuti informino le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale al più tardi venti giorni prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.
(5) A causa di diversi vincoli amministrativi constatati nei nuovi Stati membri, talune organizzazioni di produttori non hanno potuto essere riconosciute o prericonosciute dalle autorità competenti, ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, in tempo per poter comunicare alle suddette autorità la loro intenzione di beneficiare del regime di aiuti entro i termini stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2111/2003.
(6) Per dare a tali organizzazioni di produttori, nella misura del possibile, l’opportunità di beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2202/96, pur assicurando la corretta applicazione del regime di aiuti, occorre adottare alcune disposizioni per la campagna di commercializzazione 2004/2005 relativamente al termine entro il quale le organizzazioni di produttori nei nuovi Stati membri devono comunicare alle competenti autorità la propria intenzione di beneficiare del regime di aiuti.
(7) L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2003 stabilisce che gli Stati membri possono fissare, entro un determinato termine definito nel suddetto articolo, la data o le date entro le quali i contratti a breve termine devono essere stipulati dalle organizzazioni di produttori aventi sede sul loro territorio. Tuttavia, se le organizzazioni di produttori nei nuovi Stati membri debbono comunicare alle competenti autorità la propria intenzione di beneficiare del regime di aiuti in un momento successivo, occorre riesaminare la scadenza per la stipula di contratti a breve termine che coprono almeno otto mesi interi e consecutivi. Ciò nonostante, la revisione di tale scadenza non deve compromettere i necessari controlli che le autorità competenti degli Stati membri interessati devono effettuare.
(8) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 634/2004.
(9) Poiché la campagna di commercializzazione 2004/2005 ha avuto inizio il 1 o ottobre 2004 e i contratti fra organizzazioni di produttori e trasformatori sono già stati stipulati, le modifiche si devono applicare a decorrere dal 10 settembre 2004.
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nel regolamento (CE) n. 634/2004 si inseriscono i seguenti articoli 3 bis e 3 ter:
«Articolo 3 bis In deroga all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2111/2003, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, e soltanto per i nuovi Stati membri, le organizzazioni di produttori che intendono beneficiare del regime di aiuti di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96, devono informare le competenti autorità dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale al più tardi 120 giorni dopo essere stati riconosciuti o prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio , e comunque non oltre il 21 gennaio 2005.
Articolo 3 ter In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2111/2003, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, e soltanto per i nuovi Stati membri, i contratti a breve termine che coprono almeno otto mesi interi e consecutivi debbono essere stipulati entro il 1 o febbraio 2005.»
GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 ."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 10 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49 . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
2 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64 ).
3 GU L 100 del 6.4.2004, pag. 19 .
4 GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5 .
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