del 6 dicembre 2004
che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi d'orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura 1 , in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, e l’articolo 26, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 dispongono che per ogni campagna di pesca vengano fissati un prezzo di orientamento e un prezzo alla produzione comunitario allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato di taluni prodotti della pesca.
(2) L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II di detto regolamento.
(3) In base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati nell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre aumentare, mantenere o diminuire i prezzi di orientamento secondo le specie per la campagna di pesca 2005.
(4) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitario per ciascuno dei prodotti di cui all’allegato III del suddetto regolamento. È tuttavia sufficiente fissare un prezzo alla produzione comunitario solamente per uno dei prodotti elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000, poiché i prezzi degli altri prodotti possono essere calcolati mediante coefficienti di adattamento stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione 2 .
(5) In base ai criteri enunciati nell’articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e nell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno adeguare il prezzo alla produzione comunitario per la campagna di pesca 2005.
(6) Data l'urgenza della questione, è opportuno accordare un'esenzione dal periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di pesca dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2005, i prezzi d'orientamento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per la campagna di pesca dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2005, il prezzo alla produzione comunitario di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 è fissato nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente H. HOOGERVORST
1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 .
2 GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 ( GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24 ).
I prezzi alla produzione comunitari per gli altri prodotti elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000 sono determinati mediante i coefficienti di adattamento fissati dal regolamento (CEE) n. 3510/82.