32004R2138•Regolamento (CE) n. 2138/2004 della Commissione, del 15 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per il latte e la crema di latte
32004R2138Regulation19 dic 2004
del 15 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per il latte e la crema di latte
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) 1 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio 2 , definisce il bilancio previsionale di approvvigionamento e fissa l'aiuto comunitario per i prodotti coperti dal regime specifico di approvvigionamento, in particolare per gli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e le Isole Canarie.
(2) Allo stadio attuale dell’esecuzione del bilancio annuo di approvvigionamento delle isole Canarie relativamente al latte e alla crema di latte di cui ai codici CN 0402 91 e 0402 99 , risulta che i quantitativi fissati per l’approvvigionamento di tali prodotti sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.
(3) Occorre pertanto adattare i quantitativi del prodotto succitato al fabbisogno effettivo della regione interessata.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 14/2004.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato V del regolamento (CE) n. 14/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 ( GU L 305, dell’1.10.2004, pag. 1 ).
2 GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/2004 ( GU L 344 del 20.11.2004, pag. 28 ).
Nella parte 11 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 14/2004, la tabella è sostituita dalla seguente:
«Descrizione Codice NC Quantitativo (in tonnellate) Aiuto (in EUR/tonnellata) I II III 1 Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 2 0401 114 800 3 41 59 4 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 2 0402 28 600 5 41 59 4 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % 6 0402 91 19 9310 — 97 — Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere 2 0405 4 000 72 90 4 Formaggi 2 0406 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81 15 000 72 90 4 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 1 900 Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse 1901 90 99 800 — 59 7 Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc. 2106 90 92 45 »
1 In EUR/100 kg di peso netto, salvo se diversamente specificato.
2 I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all’esportazione a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.
3 Di cui 1 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.
4 L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni rilasciate ai sensi dell'articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), e 2, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 800/1999 ( GU L 102, del 17.4.1999, pag. 11 ), l’importo dell’aiuto è pari all’importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice NC [regolamento (CEE) n. 3846/87 ( GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 )].
Tuttavia, per il burro aggiudicato nell’ambito del regolamento (CE) n. 2571/97, l’importo sarà modificato come indicato nella colonna II.
5 Da ripartire come segue:
— 7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate al consumo diretto,
— 5 350 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento,
— 16 000 tonnellate dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento.
6 Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38) nella sostanza secca non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non è concesso alcun aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.
7 L’importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.
In EUR/100 kg di peso netto, salvo se diversamente specificato. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all’esportazione a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
Di cui 1 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento. ↩ ↩2
L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Se le restituzioni rilasciate ai sensi dell'articolo 31 di tale regolamento hanno più tassi di restituzione, come stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), e 2, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 800/1999 (), l’importo dell’aiuto è pari all’importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice NC [regolamento (CEE) n. 3846/87 ()]. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto x 6,38) nella sostanza secca non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non è concesso alcun aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua. ↩ ↩2
L’importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000. ↩ ↩2
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