del 17 dicembre 2004
che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni 1 , in particolare l’articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
(2) Ai sensi del medesimo regolamento, è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.
(3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2005 siano adottate prima che inizi l’anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.
(4) Le misure adottate negli scorsi anni, quali quelle di cui al regolamento (CE) n. 2308/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2004 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio 2 , si sono dimostrate soddisfacenti; è pertanto opportuno adottare norme simili per il 2005, escludendo tuttavia gli adeguamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 2308/2003 al fine di tener conto dell’allargamento dell’Unione europea a partire dal 1 o maggio 2004.
(5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base al medesimo metodo.
(6) A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un’efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d’importazione per il 2005 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2004.
(7) Per un’utilizzazione ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, ammesso che nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.
(8) A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni di importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell’anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo a condizione che l’operatore interessato possa dimostrare l’esistenza di un contratto e possa certificare, in assenza di una disposizione specifica contraria, di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un’autorizzazione d’importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2006, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento intende fissare, per il 2005, regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui agli allegati III B e IV del regolamento (CE) n. 517/94.
Articolo 2
I contingenti di cui all’articolo 1 sono assegnati secondo l’ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all’allegato I.
I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2005, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d’importazione loro concesse per il 2004.
Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2004 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.
Articolo 3
Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d’origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all’allegato I.
Articolo 4
1. A partire dalle ore 10.00 del 4 gennaio 2005, le autorità nazionali competenti di cui all’allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande di autorizzazione di importazione. L’orario fissato al primo comma è indicato in ora di Bruxelles.
2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione. Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l’operatore interessato: a) dimostri l’esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci; b) certifichi per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati: i) di non avere già beneficiato del rilascio di un’autorizzazione a norma del presente regolamento, oppure ii) di aver beneficiato del rilascio di un’autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.
3. Le autorizzazioni d’importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non supera la data del 31 dicembre 2005. Tuttavia, su richiesta dell’importatore, le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzazione pari ad almeno il 50 %. In nessun caso la scadenza di detta proroga può essere ulteriore al 31 marzo 2006.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione
1 GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/2004 della Commissione ( GU L 326 del 29.10.2004, pag. 25 ).
2 GU L 342 del 29.12.2003, pag. 13 .
Massimali di cui agli articoli 2 e 3
1 Incluso il Kosovo, secondo quanto definito nella Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
Elenco degli uffici preposti al rilascio delle licenze di cui all’articolo 4