| c) | «10): “petroliera a doppio scafo”: a) petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure b) petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». — a) — petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure — b) — petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». a): petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure b): petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». | «10) | a): petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure | a) | petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure | b) | petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». | | | | | | |
| «10) | a): petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure | a) | petroliera di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, che soddisfa le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente di cui alla regola 13 F dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 o le disposizioni del paragrafo 1, lettera c), della regola riveduta 13 G dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78; oppure | b) | petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». | | | | | | | | |
| b) | petroliera di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate ma inferiore a 5 000 tonnellate, provvista di cisterne o spazi a doppio fondo rispondenti alle norme di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera a), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, o cisterne o spazi laterali sistemati conformemente alla regola 13 F, paragrafo 3, lettera a), e rispondenti alla norma in materia di distanza w di cui alla regola 13 F, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78;». | | | | | | | | | | | | |