del 10 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 18, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 3, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione 2 , è necessario pubblicare la versione completa della nomenclatura dei prodotti per le restituzioni applicabile a partire dal 1 o gennaio 2005, quale risulta dalle disposizioni previste dai regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti agricoli.
(2) Occorre tenere in considerazione le modifiche della nomenclatura combinata applicabili a partire dal 2005 introdotte in virtù del regolamento (CE) n. 1810/2004 per la carne suina, il vino Tokay, le arance, le mele e 3 l’uva sultanina e adattare di conseguenza la nomenclatura per le restituzioni.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i competenti comitati di gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:
-
l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
-
l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 .
2 GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 ( GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1 ).
3 GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1 .
SOMMARIO
Settore
1. Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala 4
2. Riso e rotture di riso 6
3. Prodotti trasformati a base di cereali e di riso 8
4. Alimenti composti a base di cereali per l'alimentazione degli animali 13
5. Carni bovine 14
6. Carni suine 18
7. Carni di volatili 22
8. Uova 24
9. Latte e prodotti lattiero-caseari 25
10. Ortofrutticoli 38
11. Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 40
12. Olio di oliva 42
13. Zucchero bianco e zucchero greggio come tali 43
14. Sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero 44
15. Vini 45
1. Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala
2. Riso e rotture di riso
3. Prodotti trasformati a base di cereali e di riso
4. Alimenti composti a base di cereali per l'alimentazione degli animali
5. Carni bovine
6. Carni suine
7. Carni di volatili
8. Uova
9. Latte e prodotti lattiero-caseari
10. Ortofrutticoli
11. Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
12. Olio di oliva
13. Zucchero bianco e zucchero greggio come tali
14. Sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero
15. Vini
1 GU L 149 del 29.6.1968, pag. 46 .
2 Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in materie grasse è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE della Commissione ( GU L 15 del 18.1.1984, pag. 28 ).
3 La procedura da seguire per la determinazione del tenore in materie grasse è la seguente:
— il campione deve essere macinato in maniera tale che il 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 micron e il 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 micron,
— il metodo utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE.
4 Il tenore di materia secca degli amidi e delle fecole è determinato ricorrendo al metodo indicato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione ( GU L 178 del 5.7.1984, pag. 22 ). La purezza dell'amido e della fecola nella materia secca è determinata mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell'allegato I della terza direttiva 72/199/CEE della Commissione ( GU L 123 del 29.5.1972, pag. 6 ).
5 La restituzione all'esportazione da versare per gli amidi e le fecole è aggiustata applicando la seguente formula:
1. fecola di patate: ((tenore effettivo% di materia secca)/80) × restituzione all'esportazione;
2. per tutti gli altri amidi: ((tenore effettivo% di materia secca)/87) × restituzione all'esportazione.
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, il richiedente indica il tenore di materia secca del prodotto nella dichiarazione all'uopo prevista.
6 La restituzione all'esportazione è versata per i prodotti che hanno un tenore di materia secca pari almeno a 78 %. La restituzione all'esportazione per i prodotti aventi un tenore di materia secca inferiore a 78 % è adeguata secondo la formula seguente:
((tenore effettivo di materia secca)/78) × restituzione all'esportazione
Il tenore di materia secca è determinato con il metodo 2 descritto nell'allegato II della direttiva 79/796/CEE della Commissione ( GU L 239 del 22.9.1979, pag. 24 ), o con qualsiasi altro metodo di analisi idoneo che offra almeno le stesse garanzie.
7 Vedi il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione ( GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51 ).
8 Ai fini della restituzione vengono presi in considerazione solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli. Con l'espressione prodotti cerealicoli si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19 , capitolo 10, nelle voci 1101 , 1102 , 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione), ad esclusione della sottovoce 1104 30 , e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali. Non è concessa alcuna restituzione per i cereali nei quali non è possibile stabilire chiaramente mediante analisi l'origine dell'amido.
9 La restituzione sarà pagata solamente per prodotti aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %.
10 L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione ( GU L 4 dell'8.1.1982, pag. 11 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 ( GU L 89 dell'11.4.2000, pag. 3 ).
14 La restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione ( GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48 ), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 ( GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35 ).
11 GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44 .
12 GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18 .
17 GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28 .
13 Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione ( GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39 ). Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 ( GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6 ). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.
15 GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5 .
16 Determinazione del tenore in collageno:
Viene considerato come tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina dev'essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.
21 I prodotti e i loro pezzi possono essere classificati in questa sottovoce solo se le dimensioni e le caratteristiche del tessuto muscolare coerente permettono di determinare la loro provenienza dai tagli primari citati. L'espressione «loro pezzi» si riferisce ai prodotti aventi un peso netto unitario di almeno 100 g oppure ai prodotti tagliati in fette uniformi ove si può chiaramente riconoscere la provenienza dallo stesso taglio primario, confezionati nello stesso imballaggio ed aventi un peso netto complessivo di almeno 100 g.
25 Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello Stato membro produttore.
29 La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.
27 Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.
52 Soppressa dal regolamento (CE) n. 2333/97 ( GU L 323 del 26.11.1997, pag. 25 ).
28 Se le preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono salsicce, sono classificate, in base alla loro composizione, nella voce 1601 , la restituzione è concessa solo sul peso netto delle salsicce, delle carni o delle frattaglie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura o di ogni origine, contenuti in tali preparazioni.
30 La restituzione applicabile ai prodotti che contengono ossa è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di dette ossa.
26 La concessione delle restituzioni è subordinata all'osservanza delle condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 2331/97 della Commissione ( GU L 323 del 26.11.1997, pag. 19 ). Al momento dell'ottemperamento delle formalità doganali d'esportazione, l'esportatore dichiara per iscritto che i prodotti in causa rispondono a queste condizioni.
31 Il tenore di carne e di grasso è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell'allegato del regolamento (CE) n. 2004/2002 della Commissione ( GU L 308 dell'9.11.2002, pag. 22 ).
34 Il tenore di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e il grasso di qualsiasi natura o origine, è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 226/89 della Commissione ( GU L 29 del 31.1.1989, pag. 11 ).
22 Non è ammessa la congelazione dei prodotti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, e dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (CE) n. 800/1999.
18 Le carcasse o le mezzene possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa».
19 Le spalle possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa».
20 Le parti anteriori possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa».
23 La parte della «gola, parte della spalla», la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della «gola parte della spalla», se presentate da sole, non beneficiano della restituzione.
24 La carne senz'osso appartenente al collare, presentata da sola, non beneficia della restituzione.
32 Qualora la classificazione dei prodotti come prosciutti o pezzi di prosciutti della voce 1602 41 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 42 10 9110 o, se del caso, per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ( GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11 ).
33 Qualora la classificazione dei prodotti come spalle o pezzi di spalle della voce 1602 42 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 800/1999.
35 Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee, e sulle quali vengono stampati il numero distintivo dell'azienda produttrice e/o altre menzioni previste ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio ( GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100 ).
42 Se un prodotto appartenente a questo codice contiene siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati e/o il permeato e/o i prodotti di cui al codice NC 3504 e/o i derivati dal siero di latte aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.
I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.
Se un prodotto appartenente a questo codice è costituito da permeato, non viene concessa alcuna restituzione.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se sono state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte e, in caso affermativo:
— il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 e/o dei derivati dal siero di latte aggiunti in 100 kg di prodotto finito, e, in particolare,
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
53 Soppressa dal regolamento (CE) n. 2287/2000 della Commissione ( GU L 260 del 14.10.2000, pag. 22 )
46 Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati aggiunti in precedenza o al momento della fabbricazione, non viene concessa alcuna restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati.
43 L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:
a) importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Se al prodotto sono stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati e/o dal permeato e/o dai prodotti di cui al codice NC 3504 e/o dai derivati dal siero di latte aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto;
b) un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione ( GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8 ).
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 e/o derivati dal siero di latte e, in caso affermativo:
— il tenore massimo, in peso, del saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 e/o dei derivati dal siero di latte aggiunti in 100 kg di prodotto finito, e, in particolare,
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto. Se la parte lattica del prodotto è costituita da permeato, non viene concessa alcuna restituzione
54 Soppressa dal regolamento (CE) n. 707/98 della Commissione ( GU L 98 del 31.3.1998, pag. 11 ).
55 Soppressa dal regolamento (CE) n. 823/96 della Commissione ( GU L 111 del 4.5.1996, pag. 9 ).
44 La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concessa sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.
37 Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) nella sostanza lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore a 34 %, non viene concessa alcuna restituzione. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore a 5 %, non viene concessa alcuna restituzione.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo d'acqua.
56 Soppressa dal regolamento (CE) n. 2287/2000 della Commissione ( GU L 260 del 14.10.2000, pag. 22 ).
45 Se il prodotto contiene sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 , la parte che rappresenta sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte (escluso il burro di siero di latte di cui al codice NC 0405 10 50 ) e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 aggiunti, non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione. Per l'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o di derivati dal siero di latte (specificando, se del caso, il tenore di burro di siero di latte) e/o di lattosio e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotti finito.
38 La restituzione per il latte condensato congelato è pari a quella applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e 0402 99 .
41 Le restituzioni per i prodotti congelati dei codici NC da 0403 90 11 a 0403 90 39 sono pari a quelle applicabile rispettivamente ai prodotti dei codici NC da 0403 90 51 a 0403 90 69 .
39 I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.
40 L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:
a) importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione;
b) un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione ( GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8 ).
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, di saccarosio e se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.
36 I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso è preso in considerazione per il calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno prodotti e, in caso affermativo, specificare il tenore massimo di tali aggiunte.
47 GU L 95 del 15.4.2000, pag. 24 .
48 GU L 244 del 14.9.2001, pag. 12 .
49 GU L 336 del 29.12.1999, pag. 13 .
[^55] GU L 13 del 20.1.2004, pag. 3
50 GU L 281 del 4.11.1999, pag. 11 .
51 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 .