32004R2200•Regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativamente al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
32004R2200Regulation23 dic 2004
del 13 dicembre 2004
che modifica i regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativamente al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) La Comunità è parte contraente dell’accordo dell’OMC sui tessili e sull’abbigliamento (ATA) in base al quale lo stesso e tutte le restrizioni ivi disposte sono abrogati il 1 o gennaio 2005, conformemente al calendario di integrazione contenuto nell’articolo 9 dell’accordo.
(2) Per monitorare efficacemente le tendenze di importazione di prodotti liberalizzati è istituito un sistema di sorveglianza ex post a livello doganale.
(3) Oltre tale data possono essere mantenute in vigore disposizioni speciali, in forza di quanto disposto dal protocollo di adesione della Cina all’OMC. Considerato quanto sopra esposto e al fine di raccogliere per tempo le informazioni necessarie all’effettuazione di un controllo efficace su talune importazioni è opportuno introdurre una vigilanza preventiva delle importazioni di origine cinese da attuarsi tramite un sistema di licenze di importazione automatiche applicabile fino al 31 dicembre 2005, anche se questa condizione può essere abrogata prima non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale da istituire.
(4) Secondo l’ATA i paesi importatori non sono tenuti ad accettare spedizioni che eccedano le restrizioni notificate. Ai sensi della normativa comunitaria è perciò la data di spedizione a determinare l’imputazione al relativo contingente. Di conseguenza, le merci che giungono a destinazione nel 2005, benché spedite nel 2004, devono essere imputate, per un periodo transitorio nel 2005, al contingente del 2004 e sono perciò sottoposte al sistema del duplice controllo.
(5) È nell’interesse degli operatori economici comunitari rendere gli scambi certi e prevedibili ed è pertanto opportuno fissare un termine ultimo decorso il quale non si procederà più all’imputazione ai contingenti del 2004 delle merci che giungono a destinazione nel 2005. Tale termine ultimo dovrebbe essere fissato al 31 marzo 2005.
(6) Per ottemperare alle disposizioni ATA relative all’abrogazione delle restrizioni quantitative nei confronti dei membri dell’OMC, dal 2005 l’allegato II del regolamento (CEE) n. 3030/93 1 dovrebbe applicarsi solo agli Stati che non sono membri dell’OMC con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali in materia di prodotti tessili.
(7) L’elenco dei prodotti tessili e dell’abbigliamento sottoposti alle regole e alle discipline del GATT che figura nell’allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 2 , dovrebbe essere modificato per inserirvi, dal 1 o gennaio 2005, i prodotti da integrare nel GATT.
(8) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:
| 1) | a): il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina ai sensi dell’articolo 10 bis.»; | a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina ai sensi dell’articolo 10 bis.»; | b) | il paragrafo 7 è abrogato; |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina ai sensi dell’articolo 10 bis.»; | ||||
| b) | il paragrafo 7 è abrogato; |
| 2) | a): il paragrafo 4 è abrogato; | a) | il paragrafo 4 è abrogato; | b) | il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta, prima del 1 o gennaio 2005, ai limiti quantitativi di cui agli allegati V bis e VII bis e spediti prima di tale data, continua, fino al 31 marzo 2005, ad essere soggetta alla presentazione dell’autorizzazione d’importazione emessa in forza del regime di importazione vigente anteriormente al 1 o gennaio 2005. Le merci s'intendono spedite alla data in cui, nel paese di origine, vengono caricate sull’aereo, sull’autoveicolo o sulla nave per essere esportate.»; |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | il paragrafo 4 è abrogato; | ||||
| b) | il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta, prima del 1 o gennaio 2005, ai limiti quantitativi di cui agli allegati V bis e VII bis e spediti prima di tale data, continua, fino al 31 marzo 2005, ad essere soggetta alla presentazione dell’autorizzazione d’importazione emessa in forza del regime di importazione vigente anteriormente al 1 o gennaio 2005. Le merci s'intendono spedite alla data in cui, nel paese di origine, vengono caricate sull’aereo, sull’autoveicolo o sulla nave per essere esportate.»; |
all'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono abrogati;
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Disposizioni di flessibilità I paesi fornitori, previa notifica alla Commissione, possono effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi di cui agli allegati V e V bis nella misura e alle condizioni di cui agli allegati VIII e VIII bis.»;
l'articolo 9 è abrogato;
| 6) | a): sono abrogati i paragrafi 4, 5 e 6, le lettere b) e c) del paragrafo 9 e i paragrafi 10 e 12; | a) | sono abrogati i paragrafi 4, 5 e 6, le lettere b) e c) del paragrafo 9 e i paragrafi 10 e 12; | b) | «a): le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;»; | «a) | le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;»; | c) | nel paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Le consultazioni con il paese fornitore interessato previste dal paragrafo 3 possono portare ad un'intesa fra tale paese e la Comunità sull'introduzione e il livello di limiti quantitativi.»; | d) | il paragrafo 13 è sostituito dal seguente: «13. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | sono abrogati i paragrafi 4, 5 e 6, le lettere b) e c) del paragrafo 9 e i paragrafi 10 e 12; | ||||||||||
| b) | «a): le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;»; | «a) | le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;»; | ||||||||
| «a) | le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;»; | ||||||||||
| c) | nel paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Le consultazioni con il paese fornitore interessato previste dal paragrafo 3 possono portare ad un'intesa fra tale paese e la Comunità sull'introduzione e il livello di limiti quantitativi.»; | ||||||||||
| d) | il paragrafo 13 è sostituito dal seguente: «13. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»; |
nell’articolo 10 bis è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Le importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento compresi nell’allegato I originari della Cina ed elencati nella tabella B dell’allegato III sono soggette ad un sistema di previa sorveglianza unica ai sensi dell'articolo 13 e della parte IV dell’allegato III. Il requisito per il rilascio di un documento di sorveglianza non si applica ai prodotti tessili e dell'abbigliamento per i quali sia stata rilasciata un'autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 5. Tale sistema di previa sorveglianza sarà abolito non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale istituito dall'articolo 13. Le decisioni per porre fine al sistema di previa sorveglianza e per modificare la tabella B dell'allegato III sono adottate ai sensi dell'articolo 17.»;
l'articolo 11 è abrogato;
all'articolo 13, il paragrafo 1 è modificato come segue: «1. Qualora, ai sensi delle pertinenti disposizioni di un accordo, di un protocollo o altra intesa fra la Comunità e un paese terzo o per monitorare le tendenze delle importazioni di prodotti originari di un paese terzo, sia stato istituito un sistema di sorveglianza ex ante o ex post su una categoria di prodotti di cui all'allegato I che non è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, le procedure e le formalità concernenti la sorveglianza unica e doppia, il perfezionamento economico passivo, la classificazione e la certificazione dell'origine sono quelle stabilite negli allegati III e IV.»;
all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La decisione di imporre il sistema di sorveglianza su categorie di prodotti o su paesi fornitori non elencati nelle tabelle dell'allegato III è adottata, se applicabile, ai sensi delle pertinenti disposizioni in materia di consultazioni previste nell'accordo, nel protocollo o altre intese con il paese terzo in questione. La Commissione decide dell'introduzione di un sistema di sorveglianza ex ante o ex post. Le decisioni di imporre il sistema di controllo ex ante e altre misure necessarie per attuare tale sistema sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;
l'articolo 14 è abrogato;
l'articolo 15, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando, a seguito di indagini svolte secondo le procedure di cui all'allegato IV, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti originari di un paese fornitore di cui all'allegato V e soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 oppure introdotti in forza degli articoli 10 o 10 bis sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità, eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 17, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti limiti quantitativi.»;
all’articolo 16 il paragrafo 2 è abrogato;
l'articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Il presente regolamento fa salve le disposizioni degli accordi, protocolli o intese bilaterali conclusi tra la Comunità ed i paesi terzi elencati nell'allegato II.»;
è inserito il seguente articolo: «Articolo 21 bis I riferimenti agli allegati V, VII e VIII si applicano, mutatis mutandis, agli allegati V bis, VII bis e VIII bis.»;
gli allegati I, II, III, V, VII, VIII, IX e X sono modificati e i nuovi allegati V bis, VII bis e VIII bis sono aggiunti come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Il regolamento (CE) n. 3285/94 è così modificato:
| 1) | all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione: a) dei prodotti tessili soggetti al regime specifico in materia di importazioni di cui al regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, b) dei prodotti originari di taluni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio concernente norme comuni per le importazioni di taluni paesi terzi.»; | a) | dei prodotti tessili soggetti al regime specifico in materia di importazioni di cui al regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, | b) | dei prodotti originari di taluni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio concernente norme comuni per le importazioni di taluni paesi terzi.»; |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | dei prodotti tessili soggetti al regime specifico in materia di importazioni di cui al regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, | ||||
| b) | dei prodotti originari di taluni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio concernente norme comuni per le importazioni di taluni paesi terzi.»; |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005, ad eccezione delle seguenti disposizioni dell'allegato, che si applicano a decorrere dal 1 o aprile 2005:
punto 1, le lettere a), e) e h) del punto 3, lettere b) e c) del punto 4, punto 6 e lettere a) e b) del punto 9.
La lettera l) del punto 3 dell'allegato non si applica oltre il 31 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT
1 GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 ( GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1 ).
2 GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 ( GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1 ).
MODIFICHE DI TALUNI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93
| 1) | «2.: Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114 originari del Vietnam, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.»; | «2. | Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114 originari del Vietnam, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.»; |
|---|---|---|---|
| «2. | Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114 originari del Vietnam, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.»; |
| 2) | l'allegato II è sostituito dal seguente: «ALLEGATO II Paesi esportatori di cui all'articolo 1 Bielorussia Russia Ucraina Uzbekistan Vietnam»; | Bielorussia | Russia | Ucraina | Uzbekistan | Vietnam»; |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielorussia | ||||||
| Russia | ||||||
| Ucraina | ||||||
| Uzbekistan | ||||||
| Vietnam»; |
| 3) | a): l'articolo 12, paragrafo 2 è abrogato; |
|---|
| 4) | a): l'allegato V è sostituito dal seguente: «ALLEGATO V LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI applicabili nel 2005 Bielorussia Categoria unità Contingenti dal 1 o gennaio 2005 Gruppo IA 1 tonnellate 1 585 2 tonnellate 5 100 3 tonnellate 233 Gruppo IB 4 M pezzi 1 600 5 M pezzi 1 058 6 M pezzi 1 400 7 M pezzi 1 200 8 M pezzi 1 110 Gruppo IIA 9 tonnellate 363 20 tonnellate 318 22 tonnellate 498 23 tonnellate 255 39 tonnellate 230 Gruppo IIB 12 M paia 5 958 13 M pezzi 2 651 15 M pezzi 1 500 16 M pezzi 186 21 M pezzi 889 24 M pezzi 803 26/27 M pezzi 1 069 29 M pezzi 450 73 M pezzi 315 83 tonnellate 178 Gruppo IIIA 33 tonnellate 387 36 tonnellate 1 242 37 tonnellate 463 50 tonnellate 196 Gruppo IIIB 67 tonnellate 339 74 M pezzi 361 90 tonnellate 199 Gruppo IV 115 tonnellate 87 117 tonnellate 1 800 118 tonnellate 448 Paese terzo Categoria Unità 2005 Vietnam 1 GRUPPO IB 4 1 000 pezzi 23 613 5 1 000 pezzi 8 129 6 1 000 pezzi 10 340 7 1 000 pezzi 6 792 8 1 000 pezzi 23 986 GRUPPO IIA 9 tonnellate 1 131 20 tonnellate 307 39 tonnellate 282 GRUPPO IIB 12 1 000 paia 5 872 13 1 000 pezzi 15 883 14 1 000 pezzi 675 15 1 000 pezzi 1 124 18 tonnellate 2 260 21 1 000 pezzi 24 318 26 1 000 pezzi 2 489 28 1 000 pezzi 7 536 29 1 000 pezzi 792 31 1 000 pezzi 8 574 68 tonnellate 837 73 1 000 pezzi 2 219 76 tonnellate 2 173 78 tonnellate 2 254 83 tonnellate 753 GRUPPO IIIA 35 tonnellate 1 422 41 tonnellate 1 416 GRUPPO IIIB 10 1 000 paia 7 252 97 tonnellate 389 GRUPPO IV 118 tonnellate 312 GRUPPO V 161 tonnellate 578 »; — Bielorussia — Categoria — unità — Contingenti dal 1 o gennaio 2005 — Gruppo IA — 1 — tonnellate — 1 585 — 2 — tonnellate — 5 100 — 3 — tonnellate — 233 — Gruppo IB — 4 — M pezzi — 1 600 — 5 — M pezzi — 1 058 — 6 — M pezzi — 1 400 — 7 — M pezzi — 1 200 — 8 — M pezzi — 1 110 — Gruppo IIA — 9 — tonnellate — 363 — 20 — tonnellate — 318 — 22 — tonnellate — 498 — 23 — tonnellate — 255 — 39 — tonnellate — 230 — Gruppo IIB — 12 — M paia — 5 958 — 13 — M pezzi — 2 651 — 15 — M pezzi — 1 500 — 16 — M pezzi — 186 — 21 — M pezzi — 889 — 24 — M pezzi — 803 — 26/27 — M pezzi — 1 069 — 29 — M pezzi — 450 — 73 — M pezzi — 315 — 83 — tonnellate — 178 — Gruppo IIIA — 33 — tonnellate — 387 — 36 — tonnellate — 1 242 — 37 — tonnellate — 463 — 50 — tonnellate — 196 — Gruppo IIIB — 67 — tonnellate — 339 — 74 — M pezzi — 361 — 90 — tonnellate — 199 — Gruppo IV — 115 — tonnellate — 87 — 117 — tonnellate — 1 800 — 118 — tonnellate — 448 — Paese terzo — Categoria — Unità — 2005 — Vietnam 1 — GRUPPO IB — 4 — 1 000 pezzi — 23 613 — 5 — 1 000 pezzi — 8 129 — 6 — 1 000 pezzi — 10 340 — 7 — 1 000 pezzi — 6 792 — 8 — 1 000 pezzi — 23 986 — GRUPPO IIA — 9 — tonnellate — 1 131 — 20 — tonnellate — 307 — 39 — tonnellate — 282 — GRUPPO IIB — 12 — 1 000 paia — 5 872 — 13 — 1 000 pezzi — 15 883 — 14 — 1 000 pezzi — 675 — 15 — 1 000 pezzi — 1 124 — 18 — tonnellate — 2 260 — 21 — 1 000 pezzi — 24 318 — 26 — 1 000 pezzi — 2 489 — 28 — 1 000 pezzi — 7 536 — 29 — 1 000 pezzi — 792 — 31 — 1 000 pezzi — 8 574 — 68 — tonnellate — 837 — 73 — 1 000 pezzi — 2 219 — 76 — tonnellate — 2 173 — 78 — tonnellate — 2 254 — 83 — tonnellate — 753 — GRUPPO IIIA — 35 — tonnellate — 1 422 — 41 — tonnellate — 1 416 — GRUPPO IIIB — 10 — 1 000 paia — 7 252 — 97 — tonnellate — 389 — GRUPPO IV — 118 — tonnellate — 312 — GRUPPO V — 161 — tonnellate — 578 »; Bielorussia: Categoria — unità — Contingenti dal 1 o gennaio 2005 Gruppo IA: 1 — tonnellate — 1 585 2: tonnellate — 5 100 3: tonnellate — 233 Gruppo IB: 4 — M pezzi — 1 600 5: M pezzi — 1 058 6: M pezzi — 1 400 7: M pezzi — 1 200 8: M pezzi — 1 110 Gruppo IIA: 9 — tonnellate — 363 20: tonnellate — 318 22: tonnellate — 498 23: tonnellate — 255 39: tonnellate — 230 Gruppo IIB: 12 — M paia — 5 958 13: M pezzi — 2 651 15: M pezzi — 1 500 16: M pezzi — 186 21: M pezzi — 889 24: M pezzi — 803 26/27: M pezzi — 1 069 29: M pezzi — 450 73: M pezzi — 315 83: tonnellate — 178 Gruppo IIIA: 33 — tonnellate — 387 36: tonnellate — 1 242 37: tonnellate — 463 50: tonnellate — 196 Gruppo IIIB: 67 — tonnellate — 339 74: M pezzi — 361 90: tonnellate — 199 Gruppo IV: 115 — tonnellate — 87 117: tonnellate — 1 800 118: tonnellate — 448 Paese terzo: Categoria — Unità — 2005 Vietnam 1: GRUPPO IB 4: 1 000 pezzi — 23 613 5: 1 000 pezzi — 8 129 6: 1 000 pezzi — 10 340 7: 1 000 pezzi — 6 792 8: 1 000 pezzi — 23 986 GRUPPO IIA 9: tonnellate — 1 131 20: tonnellate — 307 39: tonnellate — 282 GRUPPO IIB 12: 1 000 paia — 5 872 13: 1 000 pezzi — 15 883 14: 1 000 pezzi — 675 15: 1 000 pezzi — 1 124 18: tonnellate — 2 260 21: 1 000 pezzi — 24 318 26: 1 000 pezzi — 2 489 28: 1 000 pezzi — 7 536 29: 1 000 pezzi — 792 31: 1 000 pezzi — 8 574 68: tonnellate — 837 73: 1 000 pezzi — 2 219 76: tonnellate — 2 173 78: tonnellate — 2 254 83: tonnellate — 753 GRUPPO IIIA 35: tonnellate — 1 422 41: tonnellate — 1 416 GRUPPO IIIB 10: 1 000 paia — 7 252 97: tonnellate — 389 GRUPPO IV 118: tonnellate — 312 GRUPPO V 161: tonnellate — 578 »; |
|---|
| 5) | è inserito il seguente allegato V bis: «ALLEGATO V bis LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI di cui all'articolo 2, paragrafo 5 Paese terzo Categoria Unità Limiti quantitativi comunitari Livelli del contingente applicabili nel 2004 Argentina GRUPPO IA 1 tonnellate 6 010 2 tonnellate 8 551 2 a tonnellate 7 622 Cina 3 4 GRUPPO IA 1 tonnellate 4 770 2 2 tonnellate 30 556 di cui 2a tonnellate 4 359 3 tonnellate 8 088 di cui 3a tonnellate 2 769 GRUPPO IB 4 2 1 000 pezzi 126 808 5 2 1 000 pezzi 39 422 6 2 1 000 pezzi 40 913 7 2 1 000 pezzi 17 093 8 2 1 000 pezzi 27 723 GRUPPO IIA 9 tonnellate 6 962 20/39 tonnellate 11 361 22 tonnellate 19 351 23 tonnellate 11 847 GRUPPO IIB 12 1 000 paia 132 029 13 1 000 pezzi 586 244 14 1 000 pezzi 17 887 15 2 1 000 pezzi 20 131 16 1 000 pezzi 17 181 17 1 000 pezzi 13 061 26 2 1 000 pezzi 6 645 28 1 000 pezzi 92 909 29 1 000 pezzi 15 687 31 1 000 pezzi 96 488 78 tonnellate 36 651 83 tonnellate 10 883 Gruppo III B 97 tonnellate 2 861 GRUPPO V 163 2 tonnellate 8 481 Hong Kong GRUPPO IA 2 tonnellate 14 172 2a tonnellate 12 166 3 tonnellate 11 912 3a tonnellate 8 085 GRUPPO IB 4 2 1 000 pezzi 58 250 5 1 000 pezzi 40 240 6 2 1 000 pezzi 79 703 6 a 1 000 pezzi 68 857 7 1 000 pezzi 42 372 8 1 000 pezzi 59 172 GRUPPO IIA 39 tonnellate 2 444 GRUPPO IIB 12 1 000 paia 53 159 13 2 1 000 pezzi 117 655 16 1 000 serie 4 707 26 1 000 pezzi 12 498 29 1 000 serie 5 191 31 1 000 pezzi 35 442 78 tonnellate 14 658 83 tonnellate 792 India GRUPPO IA 1 tonnellate 55 398 2 tonnellate 67 539 2 a tonnellate 30 211 3 tonnellate 38 567 3 a tonnellate 7 816 GRUPPO IB 4 2 1 000 pezzi 100 237 5 1 000 pezzi 53 303 6 2 1 000 pezzi 13 706 7 1 000 pezzi 78 485 8 1 000 pezzi 58 173 GRUPPO IIA 9 tonnellate 15 656 20 tonnellate 29 049 23 tonnellate 31 206 39 tonnellate 9 185 GRUPPO IIB 15 1 000 pezzi 10 238 26 1 000 pezzi 24 712 29 1 000 pezzi 14 637 Indonesia GRUPPO IA 1 tonnellate 22 559 2 tonnellate 34 126 2 a tonnellate 12 724 3 tonnellate 31 250 3 a tonnellate 16 872 GRUPPO IB 4 1 000 pezzi 59 337 5 1 000 pezzi 58 725 6 2 1 000 pezzi 21 429 7 1 000 pezzi 15 694 8 1 000 pezzi 24 626 GRUPPO IIA 23 tonnellate 32 405 GRUPPO IIIA 35 tonnellate 32 725 Macao GRUPPO IB 4 2 1 000 pezzi 15 051 5 1 000 pezzi 14 055 6 2 1 000 pezzi 15 179 7 1 000 pezzi 5 907 8 1 000 pezzi 8 257 GRUPPO IIA 20 tonnellate 244 39 tonnellate 307 GRUPPO IIB 13 1 000 pezzi 9 446 15 1 000 pezzi 651 16 1 000 pezzi 508 26 1 000 pezzi 1 322 31 1 000 pezzi 10 789 78 tonnellate 2 115 83 tonnellate 517 Malaysia GRUPPO IA 2 tonnellate 8 870 2 a tonnellate 3 406 3 2 tonnellate 18 594 3 a 2 tonnellate 7 652 GRUPPO IB 4 2 1 000 pezzi 21 805 5 1 000 pezzi 10 132 6 2 1 000 pezzi 12 831 7 1 000 pezzi 43 822 8 1 000 pezzi 10 500 GRUPPO IIA 22 tonnellate 18 573 Pakistan GRUPPO IA 1 2 tonnellate 25 961 2 tonnellate 51 252 2 a tonnellate 19 376 3 tonnellate 86 004 GRUPPO IB 4 2 1 000 pezzi 50 030 5 1 000 pezzi 14 849 6 1 000 pezzi 53 885 7 1 000 pezzi 36 205 8 1 000 pezzi 8 350 GRUPPO IIA 9 tonnellate 15 398 20 tonnellate 59 896 39 tonnellate 20 156 GRUPPO IIB 26 1 000 pezzi 35 434 28 1 000 pezzi 128 083 Perù GRUPPO IA 1 2 tonnellate 24 085 2 tonnellate 18 080 Filippine GRUPPO IB 4 2 1 000 pezzi 32 787 5 1 000 pezzi 16 653 6 2 1 000 pezzi 15 388 7 1 000 pezzi 8 185 8 1 000 pezzi 9 275 GRUPPO IIB 13 1 000 pezzi 42 526 15 1 000 pezzi 5 213 26 1 000 pezzi 6 964 31 1 000 pezzi 26 364 Singapore GRUPPO IA 2 tonnellate 5 895 2a tonnellate 2 846 3 tonnellate 2 009 GRUPPO IB 4 2 1 000 pezzi 35 106 5 1 000 pezzi 19 924 6 2 1 000 pezzi 21 452 7 1 000 pezzi 17 176 8 1 000 pezzi 10 343 Corea del Sud GRUPPO IA 1 tonnellate 932 2 tonnellate 6 290 2a tonnellate 1 156 3 tonnellate 9 470 3 a tonnellate 5 156 GRUPPO IB 4 2 1 000 pezzi 16 962 5 1 000 pezzi 36 754 6 2 1 000 pezzi 6 749 7 1 000 pezzi 10 785 8 1 000 pezzi 34 921 GRUPPO IIA 9 tonnellate 1 721 22 tonnellate 22 841 GRUPPO IIB 12 1 000 paia 231 975 13 1 000 pezzi 17 701 14 1 000 pezzi 8 961 15 1 000 pezzi 12 744 16 1 000 pezzi 1 285 17 1 000 pezzi 3 524 26 1 000 pezzi 3 345 28 1 000 pezzi 1 359 29 2 1 000 pezzi 857 31 1 000 pezzi 8 318 78 tonnellate 9 358 83 tonnellate 485 GRUPPO IIIA 35 tonnellate 17 631 50 tonnellate 1 463 GRUPPO IIIB 97 tonnellate 2 783 97 a 2 tonnellate 889 Taiwan GRUPPO IA 2 tonnellate 5 994 2 a tonnellate 595 3 tonnellate 12 143 3 a tonnellate 4 485 GRUPPO IB 4 2 1 000 pezzi 12 468 5 1 000 pezzi 22 264 6 2 1 000 pezzi 6 215 7 1 000 pezzi 3 823 8 1 000 pezzi 9 821 GRUPPO IIA 20 tonnellate 369 22 tonnellate 10 054 23 tonnellate 6 524 GRUPPO IIB 12 1 000 paia 43 744 13 1 000 pezzi 3 765 14 1 000 pezzi 5 076 15 1 000 pezzi 3 162 16 1 000 pezzi 530 17 1 000 pezzi 1 014 26 1 000 pezzi 3 467 28 2 1 000 pezzi 2 549 78 tonnellate 5 815 83 tonnellate 1 300 GRUPPO IIIA 35 tonnellate 12 480 GRUPPO IIIB 97 tonnellate 1 783 97 a 2 tonnellate 807 Thailandia GRUPPO IA 1 tonnellate 25 175 2 tonnellate 18 729 2 a tonnellate 4 987 3 2 tonnellate 34 101 3a 2 tonnellate 9 517 GRUPPO IB 4 1 000 pezzi 55 198 5 1 000 pezzi 38 795 6 1 000 pezzi 16 568 7 1 000 pezzi 13 169 8 1 000 pezzi 6 856 GRUPPO IIA 20 tonnellate 15 443 22 tonnellate 7 478 GRUPPO IIB 12 1 000 paia 49 261 26 1 000 pezzi 11 460 GRUPPO IIIB 97 tonnellate 3 445 97 a 2 tonnellate 2 911 Appendice A dell'allegato V bis Categoria Paese terzo Osservazioni 1 Pakistan I seguenti quantitativi supplementari possono essere aggiunti al limite quantitativo annuale corrispondente (tonnellate): 509 Detti quantitativi possono essere trasferiti, previa notifica, verso i limiti quantitativi corrispondenti della categoria 2. Una parte del quantitativo trasferito può essere utilizzata, su base proporzionale, per la categoria 2a Perù Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, viene riservato un quantitativo annuo supplementare di 900 tonnellate di prodotto della categoria 1 per le importazioni nella Comunità destinate ad essere trasformate dall'industria comunitaria. 2 Cina Per i tessuti di larghezza inferiore a 115 cm (codici NC: 5208 11 90 , ex 5208 12 16 , ex 5208 12 96 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 90 , ex 5208 22 16 , ex 5208 22 96 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , ex 5208 32 16 , ex 5208 32 96 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 10 , 5208 53 00 , 5208 59 00 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 90 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 10 , 5210 12 00 , 5210 19 00 , 5210 31 10 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 42 00 , 5210 49 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , ex 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , ex 5811 00 00 ed ex 6308 00 00 ), la Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate): 1 454 La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate) di tessuti della categoria 2 per garze per fasciature (codici NC 5208 11 10 e 5208 21 10 ): 2 009 I trasferimenti verso e dalla categoria 3 sono autorizzati fino al 40 % della categoria di destinazione. 3 Malaysia Tailandia I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i tessuti di cotone della categoria 2. 3a Malaysia Tailandia I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i tessuti di cotone diversi da quelli greggi o imbianchiti della categoria 2a. 4 Cina Hong Kong India Macao Malaysia Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. 5 Pakistan Filippine Singapore Corea del Sud Taiwan Questa cifra è del 3 % per Hong Kong, Macao e la Corea del Sud e del 4 % per Taiwan. Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm”. Cina Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 700 Ai prodotti della categoria 5 [tranne le giacche a vento (anoraks), i giubbotti e simili] di peli fini di cui ai codici NC 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 e 6110 19 90 , si applicano i seguenti sottolimiti, entro i limiti quantitativi fissati per la categoria 5 (migliaia di pezzi): 250 6 Cina Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 1 274 La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari di shorts (codici NC 6203 41 90 , 6203 42 90 , 6203 43 90 , e 6203 49 50 ) (migliaia di pezzi): 1 266 Hong Kong India Indonesia Macao Malaysia Filippine Singapore Corea del Sud Taiwan Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Questa cifra è del 3 % per Macao e dell'1 % per Hong Kong. L'uso del tasso di conversione per Hong Kong è limitato, per i pantaloni lunghi, al sottomassimale indicato in appresso. Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm”. Hong Kong I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i seguenti sottomassimali per i pantaloni lunghi dei codici NC: 6203 41 10 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 43 19 , 6203 49 19 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 e 6211 43 42 (migliaia di pezzi): 68 857 . Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura “Categoria 6A”. 7 Cina Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 755 8 Chine Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 1 220 13 Hong Kong I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis riguardano solo i prodotti di cotone o di fibre sintetiche dei codici NC: 6107 11 00 , ex 6107 12 00 , 6108 21 00 , ex 6108 22 00 ed ex 6212 10 10 . Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, sono stati concordati i seguenti quantitativi specifici per le esportazioni di prodotti (di lana o di fibre rigenerate) dei codici NC Ex 6107 12 00 , ex 6107 19 00 , ex 6108 22 00 , ex 6108 29 00 ed ex 6212 10 10 (tonnellate): 3 002 Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura “Categoria 13 S”. 15 Cina Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 371 26 Cina Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi): 370 28 Taiwan Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, sono stati concordati quantitativi specifici per le esportazioni di tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts dei codici NC: 6103 41 90 , 6103 42 90 , 6103 43 90 , 6103 49 91 , 6104 61 90 , 6104 62 90 , 6104 63 90 ed 6104 69 91 : 1 226 368 pezzi. 29 Corea del Sud Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, vengono riservati quantitativi supplementari per gli indumenti destinati alle arti marziali (judo, karate, kung fu, taekwondo e simili) (migliaia di pezzi): 454 97 a Corea del Sud Taiwan Tailandia Reti fine (codici NC 5608 11 19 e 5608 11 99 ). 163 Cina Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (tonnellate): 400 Tutte le categorie soggette a limiti quantitativi Vietnam Il Vietnam riserva il 30 % dei suoi limiti quantitativi alle imprese dell'industria tessile comunitaria per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base di elenchi forniti dalla Comunità entro il 30 ottobre dell'anno precedente. Appendice B dell'allegato V bis Paese terzo Categoria Unità 2004 Cina I seguenti quantitativi, disponibili per il 2004, possono essere utilizzati solo alle fiere europee: 1 tonnellate 317 2 tonnellate 1 338 2a tonnellate 159 3 tonnellate 196 3a tonnellate 27 4 1 000 pezzi 2 061 5 1 000 pezzi 705 6 1 000 pezzi 1 689 7 1 000 pezzi 302 8 1 000 pezzi 992 9 tonnellate 294 12 1 000 paia 843 13 1 000 pezzi 3 192 20/39 tonnellate 372 22 tonnellate 332 Le flessibilità previste per la Cina all'articolo 7 e all'allegato VIII bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 si applicano alle categorie e ai quantitativi suddetti. Appendice C dell'allegato V bis LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI Paese terzo Categoria Unità 2004 Cina GRUPPO I ex 20 5 tonnellate 59 GRUPPO IV 115 tonnellate 1 413 117 tonnellate 684 118 tonnellate 1 513 122 tonnellate 220 GRUPPO V 136 A tonnellate 462 156 6 tonnellate 3 986 157 6 tonnellate 13 738 159 6 tonnellate 4 352 |
|---|
| 6) | a): la lettera d) del paragrafo 1 è abrogata; | a) | la lettera d) del paragrafo 1 è abrogata; | b) | i commi secondo e terzo del paragrafo 2 sono abrogati; |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | la lettera d) del paragrafo 1 è abrogata; | ||||
| b) | i commi secondo e terzo del paragrafo 2 sono abrogati; |
| 7) | | Paese terzo | Categoria | Unità | Limiti quantitativi comunitari 2005 |; | --- | --- | --- | --- |; | Bielorussia | GRUPPO IB | | |; | 4 | 1 000 pezzi | 4 733 | |; | 5 | 1 000 pezzi | 6 599 | |; | 6 | 1 000 pezzi | 8 800 | |; | 7 | 1 000 pezzi | 6 605 | |; | 8 | 1 000 pezzi | 2 249 | |; | GRUPPO IIB | | | |; | 12 | 1 000 pezzi | 4 446 | |; | 13 | 1 000 pezzi | 697 | |; | 15 | 1 000 pezzi | 3 858 | |; | 16 | 1 000 pezzi | 786 | |; | 21 | 1 000 pezzi | 2 567 | |; | 24 | 1 000 pezzi | 661 | |; | 26/27 | 1 000 pezzi | 3 215 | |; | 29 | 1 000 pezzi | 1 304 | |; | 73 | 1 000 pezzi | 4 998 | |; | 83 | tonnellate | 664 | |; | GRUPPO IIIB | | | |; | 74 | 1 000 pezzi | 872 | |; | Vietnam | GRUPPO IB | | |; | 4 | 1 000 pezzi | 1 129 | |; | 5 | 1 000 pezzi | 861 | |; | 6 | 1 000 pezzi | 811 | |; | 7 | 1 000 pezzi | 1 503 | |; | 8 | 1 000 pezzi | 3 483 | |; | GRUPPO IIB | | | |; | 12 | 1 000 pezzi | 3 549 | |; | 13 | 1 000 pezzi | 1 086 | |; | 15 | 1 000 pezzi | 350 | |; | 18 | tonnellate | 409 | |; | 21 | 1 000 pezzi | 2 374 | |; | 26 | 1 000 pezzi | 223 | |; | 31 | 1 000 pezzi | 1 981 | |; | 68 | tonnellate | 166 | |; | 76 | tonnellate | 564 | |; | 78 | tonnellate | 395 »; | | |
|---|
| 8) | è inserito l'allegato VII bis seguente: «ALLEGATO VII bis TABELLA Limiti quantitativi comunitari per le merci reimportate in regime tpp di cui all'articolo 2, paragrafo 5 Paese terzo Categoria Unità Limiti quantitativi comunitari 2004 Bielorussia GRUPPO IB 4 1 000 pezzi 4 432 5 1 000 pezzi 6 179 6 1 000 pezzi 7 526 7 1 000 pezzi 5 586 8 1 000 pezzi 1 966 GRUPPO IIB 12 1 000 paia 4 163 13 1 000 pezzi 419 15 1 000 pezzi 3 228 16 1 000 pezzi 736 21 1 000 pezzi 2 403 24 1 000 pezzi 526 26/27 1 000 pezzi 2 598 29 1 000 pezzi 1 221 73 1 000 pezzi 4 679 83 tonnellate 622 GRUPPO IIIB 74 1 000 pezzi 816 Cina GRUPPO IB 4 1 000 pezzi 337 5 1 000 pezzi 746 6 1 000 pezzi 2 707 7 1 000 pezzi 724 8 1 000 pezzi 1 644 GRUPPO IIB 13 1 000 pezzi 888 14 1 000 pezzi 660 15 1 000 pezzi 679 16 1 000 pezzi 1 032 17 1 000 pezzi 868 26 1 000 pezzi 1 281 29 1 000 pezzi 129 31 1 000 pezzi 10 199 78 tonnellate 105 83 tonnellate 105 GRUPPO V 159 tonnellate 9 India GRUPPO I B 7 1 000 pezzi 4 987 8 1 000 pezzi 3 770 GRUPPO II B 15 1 000 pezzi 380 26 1 000 pezzi 3 555 Indonesia GRUPPO I B 6 1 000 pezzi 2 456 7 1 000 pezzi 1 633 8 1 000 pezzi 2 045 Macao GRUPPO I B 6 1 000 pezzi 335 GRUPPO II B 16 1 000 pezzi 906 Malaysia GRUPPO I B 4 1 000 pezzi 594 5 1 000 pezzi 594 6 1 000 pezzi 594 7 1 000 pezzi 383 8 1 000 pezzi 308 Pakistan GRUPPO IB 4 1 000 pezzi 8 273 5 1 000 pezzi 4 148 6 1 000 pezzi 7 096 7 1 000 pezzi 3 372 8 1 000 pezzi 4 704 GRUPPO IIB 26 1 000 pezzi 4 604 Filippine GRUPPO IB 6 1 000 pezzi 738 8 1 000 pezzi 221 Singapore GRUPPO IB 7 1 000 pezzi 1 283 Tailandia GRUPPO IB 5 1 000 pezzi 416 6 1 000 pezzi 417 7 1 000 pezzi 653 8 1 000 pezzi 416 GRUPPO IIB 26 1 000 pezzi 633 Vietnam GRUPPO IB 4 1 000 pezzi 1 064 5 1 000 pezzi 811 6 1 000 pezzi 757 7 1 000 pezzi 1 417 8 1 000 pezzi 3 286 GRUPPO IIB 12 1 000 paia 3 348 13 1 000 pezzi 1 024 15 1 000 pezzi 329 18 tonnellate 385 21 1 000 pezzi 2 235 26 1 000 pezzi 209 31 1 000 pezzi 1 869 68 tonnellate 156 76 tonnellate 532 78 tonnellate 371 »; |
|---|
| 9) | a): la tabella è sostituita dalla seguente: «PAESE Uso anticipato Riporto Trasferimenti dalla categoria 1alle categorie2 e 3 Trasferimenti tra le categorie 2 e 3 Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV Aumento massimo per ciascuna categoria Condizioni supplementari 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bielorussia 5 % 7 % 4 % 4 % 4 % 5 % 13,5 % Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 % Vietnam 5 % 7 % 0 % 0 % 7 % 7 % 17 % Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V.»; — «PAESE — Uso anticipato — Riporto — Trasferimenti dalla categoria 1alle categorie2 e 3 — Trasferimenti tra le categorie 2 e 3 — Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 — Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV — Aumento massimo per ciascuna categoria — Condizioni supplementari — 1. — 2. — 3. — 4. — 5. — 6. — 7. — 8. — 9. — Bielorussia — 5 % — 7 % — 4 % — 4 % — 4 % — 5 % — 13,5 % — Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 % — Vietnam — 5 % — 7 % — 0 % — 0 % — 7 % — 7 % — 17 % — Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V.»; «PAESE: Uso anticipato — Riporto — Trasferimenti dalla categoria 1alle categorie2 e 3 — Trasferimenti tra le categorie 2 e 3 — Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 — Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV — Aumento massimo per ciascuna categoria — Condizioni supplementari 1.: 2. — 3. — 4. — 5. — 6. — 7. — 8. — 9. Bielorussia: 5 % — 7 % — 4 % — 4 % — 4 % — 5 % — 13,5 % — Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 % Vietnam: 5 % — 7 % — 0 % — 0 % — 7 % — 7 % — 17 % — Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V.»; |
|---|
| 10) | è inserito l'allegato seguente: «Allegato VIII bis Disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 7 PAESE Uso anticipato Riporto Trasferimenti dalla categoria 1alle categorie2 e 3 Trasferimenti tra le categorie 2 e 3 Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV Aumento massimo per ciascuna categoria Condizioni supplementari 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Argentina 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % n.a. Si possono effettuare trasferimenti dalle categorie 2 e 3 alla cat. 1 fino al 4 % Bielorussia 5 % 7 % 4 % 4 % 4 % 5 % 13,5 % Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 % Cina 1 % 3 % 1 % 4 % 4 % 6 % 17 % Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a: colonna 2: 5 % colonna 3: 7 % Per quanto riguarda la colonna 7, i trasferimenti dai gruppi I, II e III possono essere effettuati soltanto verso i gruppi II e III Hong Kong 0 % 4 % 4 % 5 % n.a. Cfr. appendice dell'allegato VIII bis India 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % n.a Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità delle procedure previste dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a 8 000 tonnellate (2 500 tonnellate e 3 000 tonnellate nel reparto dell'abbigliamento) Indonesia 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % n.a. Macao 1 % 2 % 0 % 4 % 4 % 5 % n.a. Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a: Colonna 2: 5 % Colonna 3: 7 % Malaysia 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % n.a. Pakistan 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % n.a. Per quanto riguarda la colonna 4 si possono effettuare trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3. Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a 4 000 tonnellate (2 000 tonnellate per ciascuna categoria) Perù 5 % 9 % 11 % 11 % 11 % 11 % n.a. Si possono effettuare trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3 fino all'11 % Filippine 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % n.a. Singapore 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % n.a. Corea del Sud 1 % 2 % 0 % 4 % 4 % 5 % n.a. Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a: Colonna 2: 5 % Colonna 3: 7 % Taiwan 5 % 7 % 0 % 4 % 4 % 5 % 12 % Tailandia 5 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % n.a. Uzbekistan 5 % 7 % 4 % 4 % 4 % 5 % 13,5 % Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 % Vietnam 5 % 7 % 0 % 0 % 7 % 7 % 17 % Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V n.a. = non applicabile Disposizioni di flessibilità per le restrizioni quantitative di cui all'appendice C dell'allegato V bis PAESE Uso anticipato Riporto Trasferimenti tra le categorie 156, 157, 159 e 161 Trasferimenti tra altre categorie Aumento massimo per ciascuna categoria Condizioni supplementari (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Cina 1 % 3 % 1,5 % 6 % 14 % Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a: Colonna 2: 5 % Colonna 3: 7 % n.a. = non applicabile Appendice dell'allegato VIII bis Disposizioni di flessibilità Hong Kong 1. Paese Gruppo Categoria 2. Uso anticipato Hong Kong Gruppo I 2, 2 A 3,25 % 3, 3A, 4, 7, 8 3,00 % 5 3,75 % 6, 6 A 2,75 % Gruppo II 13, 21, 68, 73 3,50 % 12, 16, 18, 24, 26, 32, 39, 77 4,25 % 13 S, 31, 68 S, 83 4,50 % 27, 29, 78 5,00 % Gruppo III tutte le categorie 5,00 % 1. Paese Gruppo Categoria 3. Riporto Hong Kong Gruppo I 2, 2 A, 3, 3 A 3,75 % 4 3,25 % 5 3,00 % 6, 6 A, 7, 8 2,50 % Gruppo II 13, 13 S, 21, 73 3,00 % 18, 68, 68 S 3,50 % 12, 31 4,50 % 24, 26, 27, 32, 39, 78 5,00 % 16, 29, 77, 83 5,50 % Gruppo III tutte le categorie 5,50 %; |
|---|
| 11) | l'allegato IX è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IX Paese fornitore Gruppo I Gruppo II Gruppo III Gruppo IV Gruppo V Bielorussia 1,20 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Ucraina 1,20 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Uzbekistan 0,35 % 7 1,20 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % Paese fornitore Gruppo I Gruppo II A Gruppo II B Gruppo III Gruppo IV Gruppo V Vietnam 1,0 % 5,0 % 2,5 % 10,0 % 10,0 % 10,0 %»; |
|---|
1 Vedi appendice A.
2 Vedi appendice A.
3 Vedi appendice B.
4 Vedi appendice C.
Si può trasferire verso e dalla categoria 3 fino al 40 % della categoria verso cui è effettuato il trasferimento.
5 Le categorie precedute dalla dicitura “ex” comprendono prodotti diversi da quelli di lana o di peli fini di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali.
6 Per queste categorie, la Cina si impegna a riservare, in via prioritaria, il 23 % dei limiti quantitativi in questione agli utilizzatori appartenenti all'industria tessile comunitaria per 90 giorni a decorrere dal 1 o gennaio di ogni anno;
7 Tranne la categoria 1:2005: %
Vedi appendice A. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32 ↩33 ↩34 ↩35 ↩36 ↩37 ↩38 ↩39 ↩40 ↩41 ↩42
Le categorie precedute dalla dicitura “ex” comprendono prodotti diversi da quelli di lana o di peli fini di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali. ↩ ↩2
Per queste categorie, la Cina si impegna a riservare, in via prioritaria, il 23 % dei limiti quantitativi in questione agli utilizzatori appartenenti all'industria tessile comunitaria per 90 giorni a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno; ↩ ↩2 ↩3 ↩4
{
"legislation": {
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"title": "Règlement (CE) n° 2200/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifiant les règlements (CEE) n° 3030/93 et (CE) n° 3285/94 en ce qui concerne le régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers",
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"language": "fr",
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"title": "Council Regulation (EC) No 2200/2004 of 13 December 2004 amending Council Regulations (EEC) No 3030/93 and (EC) No 3285/94 as regards the common rules for imports of certain textile products from third countries",
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"title": "Regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativamente al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi",
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"title": "Verordnung (EG) Nr. 2200/2004 des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3030/93 und (EG) Nr. 3285/94 des Rates in Bezug auf die gemeinsame Einfuhrregelung für bestimmte Textilwaren mit Ursprung in Drittländern",
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"language": "de",
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