32004R2222•Regolamento (CE) n. 2222/2004 del Consiglio del 19 novembre 2004 relativo alla gestione delle importazioni di alcuni prodotti di acciaio dall’UcrainaTesto rilevante ai fini del SEE
32004R2222Regulation28 dic 2004
del 19 novembre 2004
relativo alla gestione delle importazioni di alcuni prodotti di acciaio dall’Ucraina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall'altra 1 , è entrato in vigore il 1 o marzo 1998.
(2) L'articolo 22, paragrafo 1 dell'accordo di partenariato e di cooperazione prevede che gli scambi di alcuni prodotti di acciaio siano disciplinati dal titolo III, fatta eccezione per l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo.
(3) Detto accordo sugli scambi di alcuni prodotti di acciaio è stato concluso tra la Comunità europea e il governo dell’Ucraina in data 22 novembre 2004 2 ;
(4) È necessario fornire i mezzi per amministrare l’accordo all’interno della Comunità, tenendo conto dell’esperienza acquisita con gli accordi precedenti.
(5) È necessario garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.
(6) L'effettiva applicazione dell’accordo richiede l'introduzione di una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, unitamente ad un sistema di gestione della concessione di dette licenze.
(7) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.
(8) Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione.
(9) L’accordo istituisce un sistema di cooperazione tra l'Ucraina e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. È stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale può essere raggiunto un accordo con il paese interessato in ordine ad un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. L'Ucraina ha altresì accettato di adottare le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il termine previsto, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.
(10) A decorrere dal 1 o gennaio 2004 le importazioni dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza ai sensi della decisione 2003/893/CE del Consiglio, del 15 dicembre 2003, relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina 3 . A norma dell'accordo, i quantitativi in questione vanno imputati sui limiti stabiliti per il 2004 dal presente regolamento.
(11) L'accordo che il presente regolamento attua entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore lo stesso giorno,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari dell’Ucraina. 2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I. 3. La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 4 . Le procedure di applicazione del presente paragrafo sono definite nel capitolo II, sezione 1. 4. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità. 5. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III. Articolo 2 Limiti quantitativi 1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I originari dell'Ucraina è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri a norma dell'articolo 4. Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore. 2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. 3. Le importazioni dei prodotti soggette a licenza dal 1 o gennaio 2004 in virtù della decisione 2003/893/CE del Consiglio vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2004 indicati nell'allegato V. 4. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto. Articolo 3 Regime sospensivo 1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione). 2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato V. Articolo 4 Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»). 2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica. 3. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, prende immediatamente contatto con le autorità ucraine nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione. 4. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti. 5. Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione. 6. Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati a norma del capitolo II. 7. Le competenti autorità degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità ucraine. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità ucraine della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti. Articolo 5 Statistiche 1. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione, entro un mese dalla fine di ciascun mese, i quantitativi totali dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I immessi in libera pratica nel mese in questione, indicando il codice della nomenclatura combinata e le sue unità statistiche, incluse le eventuali unità supplementari. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore. 2. Per poter seguire l'andamento del mercato dei prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle importazioni dell'anno precedente. Articolo 6 Elusione 1. Quando, a seguito di un'indagine svolta secondo le procedure di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari dell'Ucraina, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei corrispondenti limiti quantitativi. 2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all'Ucraina di adottare a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando i limiti quantitativi per l'anno in corso sono esauriti, sempreché l’elusione sia irrefutabilmente dimostrata. 3. Se la Comunità e l'Ucraina non giungono ad una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell'Ucraina. Articolo 7 Il presente regolamento non costituisce in alcun modo una deroga alle disposizioni dell'accordo bilaterale sul commercio di alcuni prodotti di acciaio 5 concluso dalla Comunità con l'Ucraina, che prevalgono in caso di conflitto.
CAPITOLO II MODALITÀ APPLICABILI ALLA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI SEZIONE 1 Classificazione Articolo 8 La classificazione dei prodotti di acciaio contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC). Articolo 9 Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio esamina senza indugio, ai sensi delle disposizioni del regolamento suddetto, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente. Articolo 10 La Commissione informa l'Ucraina di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento al momento dell'adozione da parte delle competenti autorità della Comunità. Articolo 11 La Commissione informa le competenti autorità ucraine di tutte le decisioni adottate secondo le procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, entro un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende: a) una descrizione dei prodotti in questione; b) il gruppo di prodotti corrispondente e il codice della nomenclatura combinata (codice NC); c) i motivi che giustificano la decisione. Articolo 12 1. Se una decisione di classificazione adottata secondo le procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti disciplinati dal presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione. 2. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono soggetti al metodo di classificazione precedente purché siano presentati all'importazione entro 60 giorni da questa data. Articolo 13 Se una decisione di classificazione adottata secondo le procedure comunitarie di cui all'articolo 12 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, la Commissione avvia, se del caso, consultazioni senza indugio a norma dell'articolo 9 al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato V. Articolo 14 1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione stabilita dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in questione vengono assoggettate provvisoriamente al regime d'importazione che ad esse si applica ai sensi delle disposizioni del presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità. 2. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare: a) i quantitativi di prodotti; b) il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d'importazione e quello registrato dalle autorità competenti; c) il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata. 3. Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d'importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell'allegato V in seguito alla riclassificazione finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 4. 4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo. Articolo 15 Nei casi di cui all'articolo 14, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle competenti autorità ucraine, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con l'Ucraina onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza. Articolo 16 Di concerto con le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri importatori e dell'Ucraina, la Commissione può determinare, nei casi di cui all'articolo 15, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza. Articolo 17 Qualora un caso di divergenza di cui all'articolo 14 non possa essere risolto a norma dell'articolo 15, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata. SEZIONE 2 Sistema di duplice controllo (per la gestione dei limiti quantitativi) Articolo 18 1. Le competenti autorità ucraine rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato IV fino a concorrenza dei suddetti limiti. 2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 21. Articolo 19 1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente. 2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I. Articolo 20 Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4. Articolo 21 1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le competenti autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle competenti autorità dello Stato membro di destinazione indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente. 2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi. 3. Le autorizzazioni d'importazione devono essere redatte utilizzando il formulario che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità. 4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere l'autorizzazione d'importazione deve contenere: a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore; b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore; c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) NC; d) il paese d'origine delle merci; e) il paese di spedizione; f) il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione; g) il peso netto per ogni voce della NC; h) il valore cif dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce della NC; i) se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati; j) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto; k) la data e il numero della licenza di esportazione; l) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi; m) la data e la firma dell'importatore. 5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un'autorizzazione d'importazione. Articolo 22 La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d’esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze d’esportazione rilasciate dalle competenti autorità ucraine in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d'importazione. Articolo 23 Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti. Articolo 24 1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dall'Ucraina per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno dell'accordo superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, le autorità che rilasciano le licenze negli Stati membri vengono informate immediatamente affinché possano sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione. 2. Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari dell'Ucraina non contemplati da licenze di esportazione rilasciate ai sensi delle disposizioni del presente capitolo. SEZIONE 3 Disposizioni comuni Articolo 25 1. La licenza di esportazione di cui all'articolo 18 e il certificato di origine di cui all’allegato II possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. 2. Se i documenti di cui sopra sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello. 3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m 2 . Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 4. Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione secondo le disposizioni del presente regolamento. 5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. 6. Detto numero è composto dai seguenti elementi: — due lettere che indicano il paese esportatore: UA = Ucraina — due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione: BE = Belgio CZ = Repubblica ceca DK = Danimarca DE = Germania EE = Estonia EL = Grecia ES = Spagna FR = Francia IE = Irlanda IT = Italia CY = Cipro LV = Lettonia LT = Lituania LU = Lussemburgo HU = Ungheria MT = Malta NL = Paesi Bassi AT = Austria PL = Polonia PT = Portogallo SI = Slovenia SK = Slovacchia FI = Finlandia SE = Svezia GB = Regno Unito, — un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio «4» per il 2004; — un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore; — un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione. Articolo 26 La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively». Articolo 27 In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate». I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine). SEZIONE 4 Licenza d'importazione Comunitaria — modulo comune Articolo 28 1. I moduli utilizzati dalle competenti autorità degli Stati membri per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 21 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell’allegato III. 2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata »esemplare per l'autorità competente« e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi. 3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m 2 . Il formato è di 210 × 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. 5. Al momento del rilascio, le licenze d'importazione o i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4. 6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati. 7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente. 8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni. 9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle competenti autorità amministrative all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che esso si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente. 10. Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri. 11. In caso di assoluta necessità, le competenti autorità degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.
CAPITOLO III COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 29 La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità dell'Ucraina competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità. Articolo 30 Per i prodotti di acciaio soggetti al sistema di duplice controllo, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese, i quantitativi totali, espressi nell'unità appropriata e suddivisi per paese di origine e per gruppo di prodotti, per i quali sono state rilasciate autorizzazioni d'importazione nel corso del mese precedente. Articolo 31 1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità governative dell'Ucraina indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza. 2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine. 3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capitolo. Le competenti autorità della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare l'origine delle merci. 4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri. La Comunità può decidere che le importazioni dei prodotti in questione nel suo territorio devono essere accompagnate da un certificato di origine ucraina ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1. 5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione. Articolo 32 1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 31 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente capitolo, le suddette autorità chiedono all'Ucraina di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capitolo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle competenti autorità della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci. 2. A seguito delle misure adottate a norma del presente capitolo, le competenti autorità della Comunità possono scambiare con le autorità governative competenti della Repubblica di Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capitolo. 3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente capitolo sono state violate, la Commissione può adottare le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta. Articolo 33 La Commissione coordina le azioni intraprese dalle competenti autorità degli Stati membri a norma del presente capitolo. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.
CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 34 Abrogazione La decisione 2003/893/CE del Consiglio è abrogata. Articolo 35 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2004. Per il Consiglio Il Presidente J. P. H. DONNER
1 GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3 .
2 Vedi pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.
3 GU L 333 del 20.12.2003, pag. 84 .
4 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione ( GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38 ).
5 Vedi la nota 3.
SA Prodotti laminati piatti
SA1. (arrotolati)
7208100000
7208250000
7208260000
7208270000
7208360000
7208370010
7208370090
7208380010
7208380090
7208390010
7208390090
7211140010
7211190010
7219110000
7219121000
7219129000
7219131000
7219139000
7219141000
7219149000
7225200010
7225301000
7225309000
SA2. (lamiera pesante)
7208400010
7208512010
7208512091
7208512093
7208512097
7208512098
7208519110
7208519190
7208519810
7208519891
7208519899
7208522010
7208522090
7208528010
7208528090
7208530010
7211130000
7225401210
7225401220
7225404010
7225404090
7225406000
7225990010
SA3. (altri prodotti laminati piatti)
7208400090
7208530090
7208540010
7208540090
7208900010
7209150000
7209161000
7209169000
7209171000
7209179000
7209181000
7209189100
7209189900
7209250000
7209261000
7209269000
7209271000
7209279000
7209281000
7209289000
7209900010
7210110010
7210122010
7210128010
7210200010
7210300010
7210410010
7210490010
7210500010
7210610010
7210690010
7210701010
7210708010
7210903010
7210904010
7210908091
7211140090
7211190090
7211232010
7211233010
7211233091
7211238010
7211238091
7211290010
7211900011
7212101000
7212109011
7212200011
7212300011
7212402010
7212402091
7212408011
7212502011
7212503011
7212504011
7212506111
7212506911
7212509015
7212509017
7212600011
7212600091
7219211000
7219219000
7219221000
7219229000
7219230000
7219240000
7219310010
7219310090
7219321000
7219329010
7219329090
7219331000
7219339010
7219339090
7219341000
7219349010
7219349090
7219351000
7219359010
7219359090
7225401290
7225409000
SB Prodotti lunghi
SB1. (barre)
7207198010
7207208010
7216311010
7216311090
7216319010
7216319090
7216321100
7216321900
7216329100
7216329900
7216331000
7216339000
SB2. (vergella)
7213100000
7213200000
7213911000
7213912000
7213914100
7213914900
7213917000
7213919000
7213991000
7213999000
7221001000
7221009000
7227100000
7227200000
7227901000
7227905000
7227909500
SA2. (altri prodotti lunghi)
7207191210
7207191291
7207191299
7207205210
7207205291
7207205299
7214200000
7214300000
7214911000
7214919000
7214991000
7214993100
7214993900
7214995000
7214997100
7214997900
7214999500
7215900010
7216100000
7216210000
7216220000
7216401000
7216409000
7216501000
7216509100
7216509900
7216990010
7218992000
7222111100
7222111900
7222118100
7222118900
7222191000
7222199000
7222309710
7222401000
7222409010
7224900295
7224903100
7224903800
7228102010
7228102090
7228201010
7228201091
7228209110
7228209190
7228302000
7228304100
7228304900
7228306100
7228306900
7228307000
7228308900
7228602010
7228608010
7228701000
7228709010
7228800010
7228800090
7301100000
LICENZA DI ESPORTAZIONE
1 2 1 2
LICENZA DI ESPORTAZIONE
1 2 1 2
CERTIFICATO DI ORIGINE
1 2 1 2
CERTIFICATO DI ORIGINE
1 2 1 2
LICENZA D'IMPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
LICENZA D'IMPORTAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes & énergie
Administration du potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Fax: (32-2) 230 83 22
Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand & Energie
Bestuur Economisch Potentieel
Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax: (32-2) 230 83 22
ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Fax: + 420-22421 21 33
EESTI
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Fax: + 372-6313 660
ΕΛΛΑΣ
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Fax: + 30210-328 60 94
ESPAÑA
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales
Paseo de la Castellana 162
E- 28046 Madrid
Fax: + 34-91-349 38 31
DANMARK
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax: + 45-35-46 64 01
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax: + 49-61-96 9 42 26
ITALIA
Ministero delle Attività Produttive
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax: +39-06-59 93 22 35 / 59 93 26 36
FRANCE
SETICE
8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Fax: + 33-1-55 07 46 69
IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
IE-Dublin 2
Fax: + 353-1-631 25 62
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Fax: + 43-1-7 11 00/83 86
KYPROS
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ: + 357-22-37 51 20
LATVIJA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
LV-1519 Rīga
Fax: + 371-728 08 82
LIETUVA
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Fax: + 370-5-26 23 974
POLSKA
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa
Fax: + 48-22-693 40 21/693 40 22
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa
PT-1140-060 Lisboa
Fax: + (351) 21 88 14 261
SLOVENIJA
Ministrstvo za gospodarstvo
Področje ekonomskih odnosov s tujino
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
Fax: + 386-1-478 36 11
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax: + 352-46 61 38
MAGYARORSZÁG
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest
Fax: + 36-1-336 73 02
MALTA
Diviżjoni għall -Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax: + 356-25-69 02 99
NEDERLAND
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Fax: (31-50) 523 23 41
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor licencií
Mierová 19
SK-827 15 Bratislava212
Fax: + 421-2-43 42 39 19
SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FIN-00101 Helsinki
Telekopio: + 358-20-492 28 52
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: + (46) 8-30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
UK-TS23 2NF
Fax: + 44-1642-36 42 69
LIMITI QUANTITATIVI
| SB. Prodotti lunghi | |
|---|---|
| SB1. Barre | 13 481 |
| SB2. Vergella | 93 679 |
| SB3. Altri prodotti lunghi | 122 170 |
{
"legislation": {
"id": "32004r2222",
"hash": "1c4257e505eaca35296a610813dedbf544cc8a94a25e09656205c26a1f5e84aa",
"celex": "32004R2222",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 2222/2004 du Conseil, du 19 novembre 2004, concernant la gestion des importations de certains produits sidérurgiques en provenance d'UkraineTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/a2b79c4d-2d21-4881-b55f-4c6163594cff.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Council Regulation (EC) No 2222/2004 of 19 November 2004 on administering imports of certain steel products from UkraineText with EEA relevance",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/a2b79c4d-2d21-4881-b55f-4c6163594cff.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 2222/2004 del Consiglio del 19 novembre 2004 relativo alla gestione delle importazioni di alcuni prodotti di acciaio dall’UcrainaTesto rilevante ai fini del SEE",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/a2b79c4d-2d21-4881-b55f-4c6163594cff.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 2222/2004 des Rates vom 19. November 2004 über die Verwaltung der Einfuhren bestimmter Stahlerzeugnisse aus der UkraineText von Bedeutung für den EWR",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/a2b79c4d-2d21-4881-b55f-4c6163594cff.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:06:24.434Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004R2222",
"adoptionDate": "2004-11-19",
"effectiveDate": "2004-12-28",
"expirationDate": "9999-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32004R2222",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/a2b79c4d-2d21-4881-b55f-4c6163594cff.0011.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}