del 29 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standards (IFRS) 1 e da 3 a 5, i principi contabili internazionali (IAS) 1, 10, 12, 14, da 16 a 19, 22, 27, 28 e da 31 a 41 e le interpretazioni dello Standard Interpretation Committee (SIC) 9, 22, 28 e 32
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali 1 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione 2 sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 1 o settembre 2002.
(2) Il 31 marzo 2004, l'International Accounting Standard Board (IASB) ha pubblicato, fra gli altri, tre nuovi principi, gli International Financial Reporting Standards (IFRS) da 3 a 5 e due principi rivisti, gli IAS 36 e 38, che contengono le necessarie modifiche. Tali nuovi principi completano ulteriormente la «piattaforma stabile», ovvero l’insieme di principi che le società quotate della Comunità devono applicare nei loro conti consolidati a partire dal 1 o gennaio 2005. L’obiettivo generale è migliorare la qualità dei principi contabili internazionali (IAS), nonché promuovere la convergenza dei principi contabili a livello mondiale.
(3) La consultazione con gli esperti tecnici del settore conferma che i nuovi IFRS e gli IAS rivisti soddisfano i criteri tecnici di adozione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare quello di contribuire all'interesse pubblico europeo.
(4) L’adozione dello IAS 36 comporta, come conseguenza, modifiche allo IAS 16, che era stato adottato con il regolamento (CE) n. 1725/2003, al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili in questione.
(5) L’adozione degli IFRS 3, 4 e 5 comporta, come conseguenza, modifiche ad altri principi contabili internazionali e alle relative interpretazioni, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali. Tali modifiche riguardano l’International Financial Reporting Standards (IFRS) 1, i principi contabili internazionali (IAS) 1, 10, 12, 14, da 16 a 19, 27, 28, da 31 a 34, da 36 a 41 e l’interpretazione 32 emessa dallo Standard Interpretation Committee (SIC). Inoltre, l’adozione dell’IFRS 3 rende superflui l’International Accounting Standard (IAS) 22 e le interpretazioni 9, 22 e 28 emesse dallo Standard Interpretation Committee (SIC), che dovranno quindi essere sostituite. Inoltre l’adozione dell’IFRS 5 dovrebbe comportare la sostituzione dello IAS 35.
(6) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:
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Il principio contabile internazionale (IAS) 22 e le interpretazioni dello Standard Interpretation Committee (SIC) 9, 22 e 28 sono sostituiti dall’International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 [Aggregazioni aziendali] , quale figura in allegato al presente regolamento.
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È inserito l’IFRS 4 [Contratti assicurativi] , quale figura in allegato al presente regolamento.
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Lo IAS 35 è sostituito dall’IFRS 5 [Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate] , quale figura in allegato al presente regolamento.
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Gli IAS 36 e 38 sono sostuiti dagli IAS 36 e 38 quali figurano in allegato al presente regolamento.
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L’adozione dell’IFRS 3 rende necessarie modifiche all’IFRS 1, agli IAS 12, 14, 16, 19, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 39 e al SIC 32, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali.
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L’adozione dell’IFRS 4 rende necessarie modifiche all’IFRS 1 e agli IAS 18, 19, 32, 37, 39 e 40, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali.
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L’adozione dell’IFRS 5 comporta, come conseguenza, modifiche all’IFRS 1, all’IFRS 3 e agli IAS 1, 10, 16, 17, 27, 28, 31, 36, 37, 38, 40 e 41, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica al più tardi a decorrere dal 1 o gennaio 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2004. Per la Commissione Charlie McCREEVY Membro della Commissione
1 GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1 .
2 GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2086/2004 ( GU L 363 del 9.12.2004, pag. 1 ).
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
Titolo
IFRS 3 Aggregazioni aziendali
IFRS 4 Contratti assicurativi
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività
IAS 38 Attività immateriali
Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 3
Aggregazioni aziendali
SOMMARIO
Finalità 1
Ambito di applicazione 2-13
Identificazione di un’aggregazione aziendale 4-9
Aggregazioni aziendali a cui partecipano entità controllate congiuntamente 10-13
Trattamento contabile 14-15
Applicazione del metodo dell’acquisto 16-65
Identificazione dell’acquirente 17-23
Costo di una aggregazione aziendale 24-35
Rettifiche al costo di un’aggregazione aziendale subordinate ad eventi futuri 32-35
Allocazione del costo di un’aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività e passività potenziali assunte 36-60
Attività e passività identificabili dell’acquisito 41-44
Attività immateriali dell’acquisito 45-46
Passività potenziali dell’acquisito 47-50
Avviamento 51-55
Eccedenza rispetto al costo della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito 56-57
Aggregazione aziendale realizzata in più fasi 58-60
Contabilizzazione iniziale determinata provvisoriamente 61-65
Rettifiche successive al completamento della contabilizzazione iniziale 63-64
Rilevazione delle attività fiscali differite successiva al completamento della contabilizzazione iniziale 65
Informazioni integrative 66-77
Disposizioni transitorie e data di entrata in vigore 78-85
Avviamento rilevato precedentemente 79-80
Avviamento negativo rilevato precedentemente 81
Attività immateriali rilevate precedentemente 82
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto 83-84
Applicazione retroattiva limitata 85
Sostituzione di altre disposizioni 86-87
FINALITÀ
1. Il presente IRFS ha lo scopo di definire l’informativa di bilancio di una entità che intraprenda una aggregazione aziendale. In particolare, stabilisce che tutte le aggregazioni aziendali dovrebbero essere contabilizzate applicando il metodo dell’acquisto. L’acquirente, pertanto, rileva le attività, le passività, e le passività potenziali identificabili dell’acquisito ai relativi fair value (valori equi) alla data di acquisizione e rileva, inoltre, l’avviamento che, invece di essere ammortizzato, viene successivamente sottoposto ad una verifica per valutare la riduzione di valore.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2. Salvo quanto illustrato al paragrafo 3, le entità devono applicare il presente IFRS nella contabilizzazione delle aggregazioni aziendali.
Identificazione di un’aggregazione aziendale
4. Un’aggregazione aziendale consiste nell’unione di entità o attività aziendali distinte in un’unica entità tenuta alla redazione del bilancio. Il risultato di quasi tutte le aggregazioni aziendali è costituito dal fatto che una sola entità, l’acquirente, ottiene il controllo di una o più attività aziendali distinte, l’acquisito. Se un’entità ottiene il controllo di una o più entità diverse dalle attività aziendali, l’accorpamento di tali entità non costituisce una aggregazione aziendale. Quando un’entità acquisisce un gruppo di attività o di attivi netti che non costituiscono un’attività aziendale, questa deve allocare il costo dell’assieme alle singole attività e passività identificabili dell’assieme in base ai relativi fair value (valore equo) alla data di acquisizione.
5. Un’aggregazione aziendale può essere effettuata con modalità diverse determinate da motivi legali, fiscali o di altro genere. Può inoltre comportare l’acquisto, da parte di un’entità, del capitale di un’altra entità, l’acquisto dell’attivo netto di un’altra entità, l’assunzione delle passività di un’altra entità o l’acquisto di parte dell’attivo netto di un’altra entità che, aggregata, costituiscono una o più attività aziendali. L’aggregazione può essere realizzata tramite l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, il trasferimento di denaro, di altre disponibilità liquide o di altre attività, oppure tramite una loro combinazione. L’operazione può avvenire tra i soci delle entità che si aggregano o tra un’entità e i soci di un’altra entità. Può comportare la costituzione di una nuova entità che controlli le entità che partecipano all’aggregazione o l’attivo netto trasferito oppure la ristrutturazione di una o più entità che partecipano all’aggregazione.
6. Un’aggregazione aziendale può dare luogo ad un legame partecipativo tra capogruppo e controllata nel quale l’acquirente è la controllante e l’acquisito una controllata dell’acquirente. In tali circostanze, l’acquirente applica il presente IFRS al suo bilancio consolidato. Esso rileva la propria interessenza nell’acquisito come partecipazione in una controllata in qualsiasi bilancio separato pubblicato (vedere IAS 27 Bilancio consolidato e separato ).
7. Un’aggregazione aziendale può prevedere l’acquisto dell’attivo netto di un’altra entità, incluso l’eventuale avviamento, oppure l’acquisto del capitale dell’altra entità. Una tale aggregazione non si traduce in un legame analogo a quello tra controllante e controllata.
8. Rientrano nella definizione di aggregazione aziendale, e quindi nell’ambito di applicazione del presente IFRS, le aggregazioni aziendali in cui un‘entità ottiene il controllo di un’altra entità ma la data di ottenimento del controllo (ossia la data di acquisizione) non coincide con la data o le date di acquisto di una interessenza partecipative (ossia la data o le date dello scambio ). Tale situazione si può verificare, ad esempio, quando una partecipata stipula accordi di riacquisto di azioni con alcuni dei suoi investitori e, di conseguenza, il controllo della partecipata cambia.
9. Il presente IFRS non specifica la contabilizzazione per i partecipanti a joint venture (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture ).
Aggregazioni aziendali a cui partecipano entità controllate congiuntamente
10. Per aggregazione aziendale a cui partecipano entità o attività aziendali controllate congiuntamente si intende un’aggregazione aziendale in cui tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono definitivamente controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima, sia dopo l’aggregazione, e tale controllo non è transitorio.
11. Un gruppo di soggetti deve essere considerato che eserciti il controllo su un’entità quando, ai sensi di accordi contrattuali, ha il potere di determinarne le politiche finanziarie e gestionali al fine di ottenere benefici dalle attività dell’entità. Pertanto, un’aggregazione aziendale non rientra nell’ambito di applicazione del presente IFRS se lo stesso gruppo di soggetti ha, in base ad accordi contrattuali, un potere effettivo collettivo di determinare le politiche finanziarie e gestionali di ciascuna delle entità partecipanti all’aggregazione al fine di ottenere benefici dalle loro attività, e tale potere effettivo collettivo non è transitorio.
12. Un’entità può essere controllata da un soggetto o da un gruppo di soggetti che operano congiuntamente in base ad un accordo contrattuale, e tale soggetto o gruppo di soggetti può non essere tenuto alle disposizioni in materia di informativa finanziaria previste dagli IFRS. Pertanto, non è necessario che le entità partecipanti all’aggregazione siano incluse nello stesso bilancio consolidato affinché un’aggregazione aziendale sia considerata del tipo a cui partecipano entità sotto controllo comune.
13. La percentuale della quota di pertinenza di terzi in ciascuna delle entità partecipanti all’aggregazione, prima e dopo l’aggregazione aziendale, non è rilevante al fine di determinare se all’aggregazione partecipano entità sotto controllo comune. Analogamente, il fatto che una delle entità partecipanti all’aggregazione sia una controllata esclusa dal bilancio consolidato del gruppo ai sensi dello IAS 27 non è rilevante ai fini di determinare se a un’aggregazione partecipano entità sotto controllo comune.
Trattamento contabile
14. Tutte le aggregazioni aziendali devono essere contabilizzate applicando il metodo dell’acquisto.
15. In base al metodo dell’acquisto, un’aggregazione aziendale è considerata dal punto di vista dell’entità aggregante identificata come l’acquirente. L’acquirente acquista attività nette e rileva le attività acquisite e le passività e passività potenziali assunte, incluse quelle non rilevate precedentemente dall’acquisito. La misurazione delle attività e delle passività dell’acquirente non è influenzata dall’operazione, come non lo sono le eventuali ulteriori attività o passività dell’acquirente rilevate come conseguenza dell’operazione, in quanto non sono oggetto dell’operazione.
Applicazione del metodo dell’acquisto
Identificazione dell’acquirente
17. Per tutte le aggregazioni aziendali deve essere individuato un acquirente. L’acquirente è l’entità aggregante che ottiene il controllo delle altre entità o attività aziendali aggreganti.
18. Poiché il metodo dell’acquisto considera un’aggregazione aziendale dal punto di vista dell’acquirente, tale metodo presume che una delle parti dell’operazione possa essere identificata come acquirente.
21. In un’aggregazione aziendale realizzata mediante uno scambio di interessenze partecipative, l’entità che emette le interessenze partecipative è di norma l’acquirente. Tuttavia, devono essere considerati tutti i fatti e le circostanze pertinenti per determinare quale tra le entità aggreganti abbia il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’altra entità (o delle altre entità) al fine di ottenere i benefici dalle sue (o dalle loro) attività. In alcune aggregazioni aziendali, comunemente denominate acquisizioni inverse, l’acquirente è l’entità le cui interessenze partecipative sono state acquisite e l’acquisito è l’emittente. Tale situazione può verificarsi quando, ad esempio, un’entità non quotata predispone la propria ‘acquisizione’ da parte di un’entità quotata di dimensioni minori come mezzo per ottenere una quotazione in borsa. Sebbene legalmente l’entità quotata emittente sia considerata la controllante e quella non quotata la controllata, la controllata dal punto di vista giuridico è considerata l’acquirente se ha il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della controllante giuridica al fine di ottenere benefici dalle sue attività. In genere l’acquirente è l’entità di maggior dimensione; tuttavia, i fatti e le circostanze connessi a un’aggregazione indicano, a volte, l’acquisizione di un’entità di maggior dimensione da parte di un’entità minore. Ai paragrafi B1-B15 dell’Appendice B sono fornite indicazioni relative alla contabilizzazione delle acquisizioni inverse.
22. Quando al fine di realizzare una aggregazione aziendale, viene costituita una nuova entità con l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale, una delle entità aggreganti, esistenti prima della costituzione della stessa, deve essere identificata come l’acquirente sulla base delle evidenze disponibili.
23. Analogamente, quando a un’aggregazione aziendale partecipano più di due entità aggreganti, una delle entità esistenti prima dell’aggregazione deve essere identificata come l’acquirente sulla base delle evidenze disponibili. Per determinare l’acquirente in tali casi è necessario considerare, tra gli altri elementi, quale delle entità aggreganti ha avviato l’aggregazione e se le attività o i ricavi di una delle entità aggreganti sono significativamente maggiori di quelli delle altre.
Costo di una aggregazione aziendale
26. Le attività cedute e le passività sostenute o assunte dall’acquirente in cambio del controllo dell’acquisito, in base alle disposizioni di cui al paragrafo 24, devono essere misurate ai rispettivi fair value (valori equi) alla data dello scambio. Pertanto, se il regolamento di tutto o di parte del costo di un’aggregazione aziendale è differito, il fair value (valore equo) di tale componente differita deve essere determinato attualizzando gli importi liquidabili ai rispettivi valori attuali alla data dello scambio, tenendo conto dei probabili premi o sconti all’atto del regolamento.
27. Il prezzo di borsa alla data dello scambio di uno strumento rappresentativo di capitale quotato rappresenta la prova migliore del fair value (valore equo) dello strumento e deve, perciò, essere usato, salvo in alcune rare circostanze. Altri parametri e metodi di valutazione devono essere considerati unicamente nelle rare circostanze in cui l’acquirente può dimostrare che il prezzo di borsa alla data dello scambio rappresenta un indicatore non attendibile del fair value (valore equo) e che gli altri parametri e metodi di valutazione consentono di ottenere una misurazione più attendibile del fair value (valore equo) dello strumento rappresentativo di capitale. Il prezzo di borsa alla data dello scambio è un indicatore non attendibile solo se è stato condizionato dalla illiquidità del mercato. Se il prezzo di borsa alla data dello scambio è un indicatore non attendibile o se non esiste un prezzo di borsa per gli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall’acquirente, il fair value (valore equo) di tali strumenti potrebbe, per esempio, essere stimato con riferimento alla relativa interessenza proporzionale nel fair value (valore equo) dell’acquirente o con riferimento alla interessenza proporzionale nel fair value (valore equo) dell’acquisito ottenuta, a seconda di quale sia quella più palesemente evidente. Il fair value (valore equo) alla data dello scambio di attività monetarie cedute ai partecipanti al capitale dell’acquisito come alternativa agli strumenti rappresentativi di capitale, può anche costituire un parametro valutativo del fair value (valore equo) complessivo ceduto dall’acquirente in cambio del controllo dell’acquisito. Devono, comunque, essere considerati tutti gli aspetti dell’aggregazione, inclusi i fattori significativi che influenzano le negoziazioni. Ulteriori linee guida sulla determinazione del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale sono presentate nello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione .
28. Il costo di una aggregazione aziendale include le passività sostenute o assunte dall’acquirente in cambio del controllo dell’acquisito. Le perdite future o altri costi che si prevede di sostenere in seguito di un’aggregazione non sono passività sostenute o assunte dall’acquirente in cambio del controllo sull’acquisito pertanto, non costituiscono parte del costo dell’aggregazione.
29. Il costo di un’aggregazione aziendale comprende qualunque costo direttamente attribuibile all’aggregazione, quali i compensi professionali corrisposti a revisori, consulenti legali, periti e altri consulenti per realizzare l’aggregazione. I costi generali amministrativi, inclusi quelli per il mantenimento di un ufficio acquisizioni e gli altri costi che non possono essere direttamente attribuiti alla specifica aggregazione di cui si esegue la contabilizzazione, non sono inclusi nel costo dell’aggregazione: essi sono rilevati come costi quando sostenuti.
30. I costi per la negoziazione e l’emissione di passività finanziarie costituiscono parte integrante dell’operazione di emissione delle passività, anche quando le passività sono emesse al fine di realizzare un’aggregazione aziendale, piuttosto che costi direttamente attribuibili all’aggregazione. Pertanto, le entità non devono includere tali costi nel costo di un’aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dallo IAS 39, tali costi devono essere inclusi nella misurazione iniziale della passività.
31. Analogamente, i costi per l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale costituiscono parte integrante dell’operazione di emissione di capitale, anche quando gli strumenti rappresentativi di capitale sono emessi al fine di realizzare un’aggregazione aziendale, piuttosto che costi direttamente attribuibili all’aggregazione. Pertanto, le entità non devono includere tali costi nel costo di un’aggregazione aziendale. Secondo quanto previsto dallo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative , tali costi riducono i corrispettivi dell’emissione di capitale.
Rettifiche al costo di un’aggregazione aziendale subordinate ad eventi futuri
32. Se un accordo di aggregazione aziendale prevede rettifiche al costo dell’aggregazione subordinate ad eventi futuri, l’acquirente deve includere l’importo di tali rettifiche nel costo dell’aggregazione alla data di acquisizione se la rettifica è probabile e può essere determinata attendibilmente.
33. Un accordo di aggregazione aziendale può consentire rettifiche al costo dell’aggregazione subordinate a uno o più eventi futuri. La rettifica può, per esempio, essere subordinata al mantenimento o al raggiungimento di un livello specifico di profitti negli esercizi futuri o al prezzo di mercato degli strumenti emessi che viene mantenuto. In genere è possibile stimare l’importo di tali rettifiche al momento della contabilizzazione iniziale dell’aggregazione, senza compromettere l’attendibilità delle informazioni, seppure con un minimo grado di incertezza. Se non si verificano eventi futuri rilevanti ai fini delle rettifiche o se la stima deve essere rivista, il costo dell’aggregazione aziendale deve essere rettificato di conseguenza.
34. Tuttavia, quando un accordo di aggregazione aziendale prevede tale rettifica, la stessa non è inclusa nel costo dell’aggregazione al momento della contabilizzazione iniziale dell’aggregazione se non è probabile o se non può essere determinata attendibilmente. Se successivamente la rettifica diventa probabile e può essere determinata attendibilmente, il corrispettivo addizionale deve essere trattato come una rettifica al costo dell’aggregazione.
35. In alcune circostanze, all’acquirente può essere richiesto di effettuare un pagamento successivo a favore del venditore come indennizzo per una riduzione del valore delle attività cedute, degli strumenti rappresentativi di capitale emessi o delle passività sostenute o assunte dall’acquirente in cambio del controllo dell’acquisito. Questo avviene quando, ad esempio, l’acquirente garantisce il prezzo di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale o degli strumenti di debito emessi come parte del costo dell’aggregazione aziendale e deve emettere ulteriori strumenti rappresentativi di capitale o strumenti di debito al fine di reintegrare il costo originariamente stabilito. In tali casi, non viene rilevato alcun incremento nel costo dell’aggregazione aziendale. Nel caso degli strumenti rappresentativi di capitale, il fair value (valore equo) del pagamento addizionale è compensato da una riduzione di pari importo del valore attribuito agli strumenti emessi inizialmente. Nel caso di strumenti di debito, il pagamento aggiuntivo è considerato come una riduzione del premio o un incremento dello sconto sull’emissione iniziale.
Allocazione del costo di un’aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle passività e passività potenziali assunte
36. L’acquirente deve, alla data di acquisizione, allocare il costo di un’aggregazione aziendale rilevando le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito che soddisfano i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 37 ai relativi fair value (valori equi) a tale data, ad eccezione delle attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita secondo quanto previsto dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate , che devono essere rilevate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Qualsiasi differenza così rilevata tra il costo dell’aggregazione aziendale e l’interessenza dell’acquirente al fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili, deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dai paragrafi 51-57.
38. Il conto economico dell’acquirente deve riconoscere gli utili e le perdite dell’acquisito successivi alla data di acquisizione, rilevando i ricavi e i costi dell’acquisito in base al costo dell’aggregazione aziendale sostenuto dall’acquirente. Ad esempio, la quota di ammortamento rilevata, dopo la data di acquisizione, nel conto economico dell’acquirente e riferita alle attività ammortizzabili dell’acquisito, deve basarsi sui fair value (valori equi) di tali attività ammortizzabili alla data di acquisizione, ossia il loro costo per l’acquirente.
39. Il metodo dell’acquisto viene applicato a partire dalla data di acquisizione, ossia dalla data in cui l’acquirente ottiene effettivamente il controllo sull’acquisito. Poiché per controllo si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità o attività aziendale al fine di ottenere benefici dalle sue attività, non è necessario che un’operazione sia conclusa, o formalmente perfezionata, affinché l’acquirente ottenga il controllo. Nel determinare il momento in cui l’acquirente ha ottenuto il controllo, devono essere considerati tutti i fatti e le circostanze pertinenti a un’aggregazione aziendale.
40. Poiché l’acquirente rileva le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito che soddisfano le condizioni per la rilevazione, di cui al paragrafo 37, ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione, le quote di pertinenza di terzi nell’acquisito sono determinate in proporzione alla relativa interessenza nei fair value (valori equi) netti di tali elementi. I paragrafi B16 e B17 dell’Appendice B forniscono una guida per la determinazione dei fair value (valori equi) di attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito allo scopo di allocare il costo di una aggregazione aziendale.
Attività e passività identificabili dell’acquisito
42. Un pagamento che un’entità è obbligata contrattualmente ad effettuare, per esempio, a favore dei propri dipendenti o fornitori nel caso in cui la stessa sia acquisita in un’aggregazione aziendale, rappresenta un’obbligazione attuale dell’entità, che viene considerata come una passività potenziale finchè non diventa probabile che una aggregazione aziendale avrà luogo. L’obbligazione contrattuale è rilevata come passività dall’entità, ai sensi dello IAS 37, quando diviene probabile un’aggregazione aziendale e la passività può essere valutata attendibilmente. Pertanto, quando si realizza l’aggregazione aziendale, tale passività dell’acquisito è rilevata dall’acquirente come parte dell’allocazione del costo dell’aggregazione.
43. Tuttavia, il programma di ristrutturazione di un acquisito, la cui realizzazione è subordinata al fatto che l’acquisizione sia avvenuta mediante un’aggregazione aziendale, non costituisce, immediatamente prima dell’aggregazione, un’obbligazione attuale dell’acquisito. Immediatamente prima dell’aggregazione, tale programma non costituisce neanche una passività potenziale dell’acquisito, in quanto non è una possibile obbligazione derivante da un evento passato la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell’acquisito. Pertanto, un acquirente non deve rilevare una passività per tali programmi di ristrutturazione come parte dell’allocazione del costo dell’aggregazione.
44. Le attività e le passività identificabili, che sono rilevate in base alle disposizioni del paragrafo 36, includono tutte le attività e le passività dell’acquisito acquistate o assunte dall’acquirente, comprese tutte le attività e passività finanziarie. Potrebbero inoltre essere incluse le attività e le passività non rilevate precedentemente nel bilancio dell’acquisito, per esempio perché prima dell’aggregazione non soddisfacevano i criteri per la rilevazione. Per esempio, un beneficio fiscale derivante dalle perdite fiscali dell’acquisito, non rilevato da tale entità prima dell’aggregazione aziendale, può essere rilevato come attività identificabile ai sensi del paragrafo 36 se è probabile che l’acquirente avrà redditi imponibili futuri a fronte dei quali potrà riconoscere il beneficio fiscale non rilevato.
Attività immateriali dell’acquisito
45. In base alle disposizioni del paragrafo 37, alla data di acquisizione, l’acquirente rileva separatamente un’attività immateriale dell’acquisito solo se rientra nella definizione di attività immateriale di cui allo IAS 38 Attività immateriali , e il relativo fair value (valore equo) può essere valutato attendibilmente. Vale a dire che l’acquirente rileva come attività, separatamente dall’avviamento, un progetto in corso di ricerca e sviluppo dell’acquisito se il progetto rientra nella definizione di un’attività immateriale e il fair value (valore equo) del progetto può essere valutato attendibilmente. Lo IAS 38 fornisce una guida per determinare se il fair value (valore equo) di un’attività immateriale acquisita in un’aggregazione aziendale possa essere determinato attendibilmente.
Passività potenziali dell’acquisito
49. La disposizione di cui al paragrafo 48 non si applica ai contratti contabilizzati in conformità con lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione . Tuttavia, gli impegni all’erogazione di un finanziamento esclusi dall’ambito di applicazione dello IAS 39 che non rappresentano impegni a erogare finanziamenti a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, sono contabilizzati come passività potenziali dell’acquisito se, alla data di acquisizione, non è probabile che sia richiesto l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per estinguere tale obbligazione o se l’importo dell’obbligazione non può essere determinato in maniera sufficientemente attendibile. Tali impegni all’erogazione di un finanziamento sono rilevati separatamente, ai sensi del paragrafo 37, come parte dell’allocazione del costo di un’aggregazione solo se il relativo fair value (valore equo) può essere valutato attendibilmente.
50. Le passività potenziali rilevate separatamente come parte dell’allocazione del costo di un’aggregazione aziendale non rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 37. Tuttavia, l’acquirente deve indicare, per tali passività potenziali, le informazioni richieste in base allo IAS 37 per ciascuna classe di accantonamenti.
Avviamento
52. L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale rappresenta un pagamento effettuato dall’acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente.
53. Nei casi in cui le attività, le passività e le passività potenziali identificabili dell’acquisito non soddisfano le condizioni, di cui al paragrafo 37, per la rilevazione separata alla data di acquisizione, si determina un conseguente effetto sull’importo rilevato come avviamento (o contabilizzato ai sensi del paragrafo 56). Ciò si verifica perché l’avviamento è valutato come costo residuo dell’aggregazione aziendale dopo la rilevazione delle attività, delle passività e delle passività potenziali identificabili dell’acquisito.
54. Dopo la rilevazione iniziale, l’acquirente deve valutare l’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale al relativo costo, al netto delle perdite di valore accumulate.
55. L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale non deve essere ammortizzato. L’acquirente deve, invece, verificare annualmente se abbia subito riduzioni di valore, o più frequentemente se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità che potrebbe aver subito una riduzione di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività .
Eccedenza rispetto al costo della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito
Aggregazione aziendale realizzata in più fasi
58. Un’aggregazione aziendale può interessare più di una operazione di scambio, ad esempio nel caso in cui viene realizzata in più fasi con acquisti successivi di azioni. In tal caso, ciascuna operazione di scambio deve essere trattata separatamente dall’acquirente, utilizzando il costo dell’operazione e le informazioni relative al fair value (valore equo) alla data di ciascuna operazione di scambio, per determinare l’importo dell’eventuale avviamento connesso a tale operazione. Questo comporta sequenziali confronti dei costi delle singole acquisizioni con l’interessenza dell’acquirente nei fair value (valori equi) delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito ad ogni acquisto.
60. Prima di qualificarsi come aggregazione aziendale, un’operazione può qualificarsi come un investimento in una società collegata ed essere contabilizzata, ai sensi dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate , utilizzando il metodo del patrimonio netto. In tal caso, i fair value (valori equi) delle attività nette identificabili della partecipata alla data di ciascuna precedente operazione di scambio saranno già stati determinati applicando il metodo del patrimonio netto all’investimento.
Contabilizzazione iniziale determinata provvisoriamente
61. La contabilizzazione iniziale di un’aggregazione aziendale richiede l’identificazione e la determinazione dei fair value (valori equi) da assegnare alle attività, passività e passività potenziali identificabili dell’acquisito e del costo dell’aggregazione.
Rettifiche successive al completamento della contabilizzazione iniziale
63. A eccezione di quanto illustrato nei paragrafi 33, 34 e 65, le rettifiche alla contabilizzazione iniziale di un’aggregazione aziendale dopo che la contabilizzazione iniziale si è completata devono essere rilevate solo per correggere eventuali errori, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori . Le rettifiche alla contabilizzazione iniziale di un’aggregazione aziendale in seguito al suo completamento non devono essere rilevate a causa dell’effetto di cambiamenti nelle stime. Secondo quanto previsto dallo IAS 8, l’effetto di un cambiamento della stima deve essere rilevato negli esercizi correnti e futuri.
64. Lo IAS 8 prevede che un’entità contabilizzi retroattivamente la correzione di un errore, e presenti il bilancio come se l’errore non fosse mai avvenuto, rideterminando le informazioni comparative dei precedenti esercizi in cui si è verificato l’errore. Pertanto, il valore contabile di un’attività, passività o passività potenziale identificabile dell’acquisito, rilevato o rettificato in seguito alla correzione di un errore, deve essere calcolato come se il relativo fair value (valore equo) alla data di acquisizione fosse stato rilevato a partire da quella data. L’avviamento o qualsiasi utile rilevato in un esercizio precedente, ai sensi del paragrafo 56, deve essere rettificato retroattivamente per un importo pari al fair value (valore equo), alla data di acquisizione (o la rettifica apportata al fair value a tale data), dell’attività, passività o passività potenziale identificabile che viene rilevata (o rettificata).
Rilevazione delle attività fiscali differite successiva al completamento della contabilizzazione iniziale
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
68. Le informazioni richieste in base alle disposizioni del paragrafo 67 devono essere indicate cumulativamente per le aggregazioni aziendali, singolarmente non rilevanti, realizzate nel corso dell’esercizio.
69. Se la contabilizzazione iniziale di una aggregazione aziendale realizzata nel corso dell’esercizio è stata determinata solo provvisoriamente, come descritto al paragrafo 62, deve essere indicato anche tale fatto, unitamente alla relativa spiegazione.
71. In applicazione del principio di cui al paragrafo 66(b), l’acquirente deve indicare le informazioni richieste in base alle disposizioni del paragrafo 67 per ciascuna aggregazione aziendale realizzata dopo la data di riferimento del bilancio ma prima che ne sia autorizzata la pubblicazione, salvo i casi in cui tale informativa non sia fattibile. Se tale informativa non è fattibile, in tutto o in parte, questo fatto deve essere evidenziato, unitamente alla relativa spiegazione.
72. L’acquirente deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutarne gli effetti di plusvalenze, minusvalenze, correzioni di errori e altre rettifiche, rilevate nel corso dell’esercizio corrente, che si riferiscono ad aggregazioni aziendali realizzate nell’esercizio corrente o in esercizi precedenti.
74. Un’entità deve fornire informazioni tali da consentire agli utilizzatori del suo bilancio di valutare le variazioni del valore contabile dell’avviamento nel corso dell’esercizio.
76. L’entità fornisce le informazioni relative al valore recuperabile e alla riduzione di valore dell’avviamento, secondo quanto previsto dallo IAS 36, oltre alle informazioni che devono essere indicate, ai sensi del paragrafo 75(e).
77. Se, in una qualsiasi situazione, le informazioni richieste dal presente IFRS non soddisfano le finalità di cui ai paragrafi 66, 72 e 74, l'entità deve fornire tutte le informazioni supplementari necessarie al soddisfacimento di tali finalità.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
Avviamento rilevato precedentemente
80. Se un’entità ha precedentemente rilevato l’avviamento come una diminuzione del patrimonio netto, non deve rilevare tale avviamento a conto economico quando dismette l’attività, o parte dell’attività, a cui è riferito tale avviamento oppure quando un’unità generatrice di flussi finanziari a cui è riferito l’avviamento subisce una riduzione di valore.
Avviamento negativo rilevato precedentemente
Attività immateriali rilevate precedentemente
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto
Applicazione retroattiva limitata
Sostituzione di altre disposizioni
86. Il presente IFRS sostituisce lo IAS 22, Aggregazioni di imprese (come da pubblicazione del 1998).
Questa appendice è parte integrante dell’IFRS.
Questa appendice è parte integrante dell’IFRS.
Acquisizioni inverse
B1 Secondo quanto evidenziato al paragrafo 21, in alcune aggregazioni aziendali, comunemente denominate acquisizioni inverse, l’acquirente è l’entità le cui interessenze al capitale sono state acquisite e l’emittente è l’acquisito. Tale situazione può verificarsi quando, per esempio, un’entità non quotata predispone la propria «acquisizione» da parte di un’entità quotata di dimensioni minori come mezzo per ottenere una quotazione in borsa. Sebbene legalmente l’entità quotata emittente sia considerata la controllante e quella non quotata la controllata, la controllata dal punto di vista giuridico è considerata l’acquirente se ha il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della controllante giuridica al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
B2 Un’entità deve applicare le guide applicative di cui ai paragrafi B3-B15 per la contabilizzazione di un’acquisizione inversa.
B3 La contabilizzazione delle acquisizioni inverse determina l’allocazione del costo dell’aggregazione aziendale risultante alla data di acquisizione e non si applica alle operazioni successive all’aggregazione.
Costo dell’aggregazione aziendale
B4 Se strumenti rappresentativi di capitale sono emessi come parte del costo dell’aggregazione aziendale, il costo dell’aggregazione include il fair value (valore equo) di tali strumenti alla data dello scambio, in base alle disposizioni del paragrafo 24. Il paragrafo 27 evidenzia che, in assenza di un prezzo di borsa attendibile, il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale può essere stimato con riferimento al fair value (valore equo) dell’acquirente o il fair value (valore equo) dell’acquisito, utilizzando quello più chiaramente evidente.
B5 In una acquisizione inversa, il costo dell’aggregazione di imprese si assume che sia stato sostenuto dalla controllata giuridica (ossia l’acquirente a fini contabili) sotto forma di strumenti rappresentativi di capitale emessi a favore dei proprietari della controllante giuridica (ossia l’acquisito a fini contabili). Se il prezzo di borsa degli strumenti rappresentativi di capitale della controllata giuridica è utilizzato per determinare il costo dell’aggregazione, deve essere eseguito un calcolo al fine di determinare il quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale che la controllata giuridica avrebbe dovuto emettere per fornire ai proprietari della controllante giuridica una percentuale di capitale posseduto nell’entità risultante dall’aggregazione, pari a quella ottenuta da tali proprietari nell’entità risultante dall’aggregazione come conseguenza dell’acquisizione inversa. Il fair value (valore equo) del quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale così calcolato deve essere utilizzato come costo dell’aggregazione.
B6 Se il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale della controllata giuridica non è chiaramente evidente in altri modi, il fair value (valore equo) totale di tutti gli strumenti rappresentativi di capitale della controllante giuridica emessi precedentemente all’aggregazione aziendale, deve essere utilizzato come parametro per determinare il costo dell’aggregazione.
Preparazione e presentazione del bilancio consolidato
B8 La contabilizzazione delle acquisizioni inverse si applica solo nel bilancio consolidato. Pertanto, nel bilancio separato, qualora esista, della controllante giuridica la partecipazione nella controllata giuridica è contabilizzata in base alle disposizioni di cui allo IAS 27 Bilancio consolidato e separato per la contabilizzazione delle partecipazioni nel bilancio separato di un investitore.
B9 Il bilancio consolidato redatto successivamente a un’acquisizione inversa deve riflettere i fair value (valori equi) di attività, passività e passività potenziali della controllante giuridica (ossia l’acquisito a fini contabili). Pertanto, il costo dell’aggregazione aziendale deve essere allocato valutando le attività, passività e passività potenziali identificabili della controllante giuridica che soddisfano i criteri di rilevazione di cui al paragrafo 37, ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione. Qualunque eccedenza del costo dell’aggregazione rispetto alla quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto di tali voci deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dai paragrafi 51-55. Qualunque eccedenza della quota di interessenza dell’acquirente nel fair value (valore equo) netto di tali elementi rispetto al costo dell’aggregazione deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dal paragrafo 56.
Interessenza di terzi
B10 In alcune acquisizioni inverse, alcuni dei soci della controllata giuridica non partecipano allo scambio di propri strumenti rappresentativi di capitale con strumenti rappresentativi di capitale della controllante giuridica. Sebbene l’entità in cui tali soci possiedono strumenti rappresentativi di capitale (la controllata giuridica) abbia acquisito un’altra entità (la controllante giuridica), tali soci devono essere trattati come interessenza di terzi nel bilancio consolidato redatto successivamente all’acquisizione inversa. Ciò in quanto i soci della controllata giuridica che non effettuano lo scambio di propri strumenti rappresentativi di capitale con strumenti rappresentativi di capitale della controllante giuridica possiedono una interessenza solo nei risultati e nelle attività nette della controllata giuridica e non nei risultati e nelle attività nette dell’entità risultante dall’aggregazione. Viceversa, tutti i soci della controllata giuridica, nonostante sia considerata come l’acquisito, possiedono una interessenza nei risultati e negli attivi netti dell’entità risultante dall’aggregazione.
B11 Poiché le attività e le passività della controllata giuridica sono rilevate e valutate nel bilancio consolidato ai rispettivi valori contabili precedenti all’aggregazione, l‘interessenza di terzi deve riflettere la quota proporzionale di pertinenza degli azionisti di minoranza nei valori contabili delle attività nette della controllata giuridica, precedenti all’aggregazione.
Utile per azione
B12 Come evidenziato al paragrafo B7(c), la struttura del patrimonio netto indicata nel bilancio consolidato redatto successivamente a un’acquisizione inversa riflette la struttura del patrimonio netto della controllante giuridica, inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale emessi dalla controllante giuridica al fine di realizzare l’aggregazione aziendale.
B14 L’utile base per azione indicato per ciascun esercizio comparativo precedente alla data di acquisizione, presentato nel bilancio consolidato successivamente a un’acquisizione inversa, deve essere calcolato dividendo l’utile o la perdita della controllata giuridica attribuibile agli azionisti ordinari di ciascuno di tali esercizi, per il numero di azioni ordinarie emesse dalla controllante giuridica a favore dei soci della controllata giuridica nell’acquisizione inversa.
B15 I calcoli di cui ai paragrafi B13 e B14 presumono che non si siano verificati cambiamenti nel numero di azioni ordinarie emesse dalla controllata giuridica nel corso degli esercizi comparativi e dall’inizio dell’esercizio in cui è stata realizzata l’acquisizione inversa fino alla data di acquisizione. Il calcolo dell’utile per azione deve essere adeguatamente rettificato, al fine di considerare l’effetto di una variazione del numero di azioni ordinarie della controllata giuridica emesse nel corso di tali esercizi.
Allocazione del costo di una aggregazione aziendale
B17 Alcune delle suddette guide applicative richiedono che i fair value (valori equi) siano stimati adottando le tecniche di attualizzazione. Se la guida relativa a un determinato elemento non fa riferimento all’utilizzo di tecniche di attualizzazione, tali tecniche possono essere adottate per stimare il fair value (valore equo) dell’elemento.
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate alla contabilizzazione delle aggregazioni aziendali la cui data di accordo sia avvenuta il o sia successiva al 31 marzo 2004, e alla contabilizzazione di qualunque avviamento e attività immateriali acquisiti in tali aggregazioni aziendali. Con riguardo a tutti gli altri aspetti, tali modifiche devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva.
Tuttavia, se un’entità decide, ai sensi del paragrafo 85, di applicare l’IFRS 3 a partire da qualsiasi data precedente alle date di entrata in vigore di cui ai paragrafi 78-84, deve applicare anche tali modifiche prospetticamente a partire da quella stessa data.
C1 Negli International Financial Reporting Standard, inclusi gli International Accounting Standard e le Interpretazioni, applicabili al 31 marzo 2004, tutti i riferimenti alla versione corrente dello IAS 22 Aggregazioni di imprese sono modificati in IFRS 3 Aggregazioni aziendali .
C3 [Modifica non applicabile al solo Principio]
C6 Nello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 2003), il paragrafo 64 è eliminato.
C16 [Modifica non applicabile ai Principi originari]
C17 [Modifica non applicabile ai Principi originari]
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 4
Contratti assicurativi
SOMMARIO
Finalità 1
Ambito di applicazione 2-12
Derivati impliciti 7-9
Separazione delle componenti di deposito 10-12
Rilevazione e misurazione 13-35
Esenzione temporanea da altri IFRS 13-20
Verifica di congruità delle passività 15-19
Riduzione di valore delle attività riassicurative 20
Cambiamenti di principi contabili 21-30
Tassi di interesse correnti di mercato 24
Continuazione delle prassi esistenti 25
Prudenza 26
Margini d’investimento futuri 27-29
Contabilità ombra 30
Contratti assicurativi acquisiti in una aggregazione aziendale o in un trasferimento di portafoglio 31-33
Elementi di partecipazione discrezionali 34-35
Elementi di partecipazione discrezionali nei contratti assicurativi 34
Elementi di partecipazione discrezionali negli strumenti finanziari 35
Informazioni integrative 36-39
Illustrazione degli importi rilevati 36-37
Importi, tempistica e grado di incertezza dei flussi finanziari 38-39
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie 40-45
Informazioni integrative 42-44
Ridesignazione delle attività finanziarie 45
FINALITÀ
AMBITO DI APPLICAZIONE
3. Il presente IFRS non prende in considerazione altri aspetti dei criteri contabili adottati dagli assicuratori, quali la contabilizzazione delle attività finanziarie gestite dagli assicuratori e delle passività finanziarie emesse dagli assicuratori (vedere lo IAS 32 e lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione ), eccetto le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 45.
5. A scopo di semplificazione, il presente IFRS definisce come assicuratore qualsiasi entità che emette un contratto assicurativo, indipendentemente dal fatto che l’emittente sia considerato un assicuratore a fini giuridici o di vigilanza.
6. Il contratto di riassicurazione è un tipo di contratto assicurativo. Di conseguenza, tutti i riferimenti ai contratti assicurativi, contenuti nel presente IFRS, si applicano anche ai contratti di riassicurazione.
Derivati impliciti
7. Lo IAS 39 prevede che un’entità separi alcuni derivati impliciti dal relativo contratto sottostante, li valuti al fair value (valore equo) e includa le variazioni del fair value (valore equo) nel conto economico. Lo IAS 39 si applica ai derivati impliciti di un contratto assicurativo, fatta eccezione per i derivati impliciti che costituiscono di per sé un contratto assicurativo.
8. Un’eccezione alla disposizione dello IAS 39 è costituita dal fatto che l’assicuratore non è tenuto a separare, e valutare al fair value (valore equo), l’opzione di un assicurato di riscattare un contratto assicurativo per un importo fisso (o per un importo basato su un importo fisso e un tasso di interesse), anche se il prezzo di esercizio differisce dal valore contabile della passività assicurativa sottostante. Tuttavia, la disposizione dello IAS 39 si applica a un’opzione put, o a un’opzione di riscatto, implicita in un contratto assicurativo se il valore di riscatto varia in relazione al cambiamento di una variabile finanziaria (come un prezzo o un indice relativo ad azioni o merci) o di una variabile non finanziaria che non è specifica di una delle controparti contrattuali. Inoltre, tale disposizione si applica anche se la capacità dell’assicurato di esercitare un’opzione put o un’opzione di riscatto è susseguente a un cambiamento di tali variabili (ad esempio, un’opzione put che può essere esercitata se un indice di mercato azionario raggiunge un livello stabilito).
9. Il paragrafo 8 si applica anche alle opzioni per il riscatto di uno strumento finanziario contenente un elemento di partecipazione discrezionale.
Separazione delle componenti di deposito
11. Quello che segue è l’esempio di un caso in cui i principi contabili dell’assicuratore non richiedono la rilevazione di tutte le obbligazioni derivanti da una componente di deposito. Un cedente riceve da un riassicuratore un indennizzo per delle perdite, ma il contratto obbliga il cedente al rimborso di tale somma negli anni successivi. Tale obbligazione deriva da una componente di deposito. È richiesta la separazione se i principi contabili adottati dal cedente, di contro, gli consentirebbero di rilevare la somma liquidata come un ricavo, senza rilevare la conseguente obbligazione.
RILEVAZIONE E MISURAZIONE
Esenzione temporanea da altri IFRS
Verifica di congruità delle passività
15. L’assicuratore deve valutare, a ogni data di riferimento del bilancio, l’eventuale congruità delle passività assicurative rilevate, utilizzando stime correnti dei futuri flussi finanziari derivanti dai propri contratti assicurativi. Se da tale valutazione si evince che il valore contabile delle passività assicurative (al netto delle attività immateriali e dei costi di acquisizione differiti connessi, di cui ai paragrafi 31 e 32) è inadeguato alla luce dei flussi finanziari futuri stimati, l’intera carenza deve essere rilevata nel conto economico.
18. Se la verifica di congruità delle passività di un assicuratore soddisfa le disposizioni minime di cui al paragrafo 16, la verifica viene condotta al livello di aggregazione specificato nella verifica stessa. Se, al contrario, la verifica di congruità delle passività non soddisfa dette disposizioni minime, il confronto descritto al paragrafo 17 deve essere condotto al livello di un portafoglio di contratti soggetti a rischi nel complesso similari e gestiti collettivamente come un singolo portafoglio.
19. L’importo descritto al paragrafo 17(b) (ossia il risultato dell’applicazione dello IAS 37) deve riflettere i margini di investimenti futuri (vedere paragrafi 27-29) se, e solo se, anche l’importo descritto al paragrafo 17(a) riflette tali margini.
Riduzione di valore delle attività riassicurative
Cambiamenti di principi contabili
21. I paragrafi 22-30 si applicano sia ai cambiamenti effettuati da assicuratori che già applicano gli IFRS, sia ai cambiamenti effettuati da assicuratori che adottano gli IFRS per la prima volta.
22. L’assicuratore può cambiare i propri principi contabili per i contratti assicurativi se, e solo se, il cambiamento comporta una rappresentazione del bilancio più rilevante, e non meno attendibile, ai fini delle esigenze decisionali di tipo economico degli utilizzatori, oppure più attendibile e non meno rilevante per tali esigenze. L’assicuratore deve valutare la rilevanza e l’attendibilità in base alle condizioni di cui allo IAS 8.
Tassi di interesse correnti di mercato
24. All’assicuratore è consentito, ma non richiesto, modificare i propri principi contabili per rideterminare le passività assicurative identificate , onde riflettere i tassi di interesse correnti di mercato, e per rilevare le variazioni di tali passività nel conto economico. In tale circostanza, può anche introdurre principi contabili che prevedono altre stime correnti e ipotesi in merito alle passività identificate. L’opzione descritta nel presente paragrafo consente all’assicuratore di cambiare i propri principi contabili per le passività identificate, senza applicare tali principi uniformemente a tutte le passività similari, come previsto, invece, dallo IAS 8. Se l’assicuratore identifica le passività a cui applicare tale opzione, deve continuare ad applicare i tassi di interesse correnti di mercato (e, ove applicabili, le altre stime correnti e ipotesi) in modo uniforme per tutti gli esercizi, e a tutte le suddette passività, fino a quando non siano estinte.
Continuazione delle prassi esistenti
Prudenza
26. L’assicuratore non è tenuto a cambiare i propri principi contabili per i contratti assicurativi al fine di evitare una prudenza eccessiva. Tuttavia, se l’assicuratore già valuta i propri contratti assicurativi con sufficiente prudenza, non deve applicare una prudenza maggiore.
Margini d’investimento futuri
29. Alcuni metodi di misurazione prevedono l’utilizzo del tasso di sconto per determinare il valore attuale di un futuro margine di profitto. Tale margine di profitto viene quindi attribuito a diversi esercizi tramite una formula. In base ai suddetti metodi, il tasso di sconto influisce solo indirettamente sulla misurazione della passività. In particolare, l’applicazione di un tasso di sconto meno appropriato non ha alcun effetto, o un effetto limitato, sulla misurazione della passività alla sottoscrizione. Tuttavia, esistono altri metodi in base ai quali il tasso di sconto determina direttamente la misurazione della passività. In questo ultimo caso, poiché l’introduzione di un tasso di sconto basato sulle attività ha un effetto più significativo, è altamente improbabile che un assicuratore riesca a superare la presunzione relativa descritta al paragrafo 27.
«Contabilità ombra»
30. In alcuni sistemi contabili, le plusvalenze o minusvalenze realizzate sulle attività dell’assicuratore hanno un effetto diretto sulla misurazione di una parte o della totalità (a) delle sue passività assicurative, (b) dei relativi costi di acquisizione differiti e (c) delle relative attività immateriali, di cui ai paragrafi 31 e 32. All’assicuratore è consentito, ma non richiesto, modificare i propri principi contabili onde ottenere che una plusvalenza o minusvalenza, rilevata ma non realizzata, su un’attività influenzi quelle misurazioni allo stesso modo di una plusvalenza o minusvalenza realizzata. La relativa rettifica delle passività assicurative (o dei costi di acquisizione differiti oppure delle attività immateriali) deve essere rilevata nel patrimonio netto se, e solo se, le plusvalenze o minusvalenze non realizzate sono rilevate direttamente nel patrimonio netto. Questa prassi è nota anche come «contabilità ombra».
Contratti assicurativi acquisiti in una aggregazione aziendale o in un trasferimento di portafoglio
32. Un assicuratore che acquisisca un portafoglio di contratti assicurativi può utilizzare l’esposizione dettagliata descritta al paragrafo 31.
33. Le attività immateriali di cui ai paragrafi 31 e 32 sono escluse dall’ambito di applicazione dello IAS 36 Riduzione di valore delle attività e dello IAS 38 Attività immateriali . Tuttavia, lo IAS 36 e lo IAS 38 si applicano alle anagrafiche clienti e alle relazioni commerciali con i clienti che riflettono l’aspettativa di contratti futuri non rientranti nei diritti e obbligazioni assicurativi contrattuali esistenti alla data dell’aggregazione aziendale o del trasferimento di portafoglio.
Elementi di partecipazione discrezionali
Elementi di partecipazione discrezionali nei contratti assicurativi
Elementi di partecipazione discrezionali negli strumenti finanziari
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Illustrazione degli importi rilevati
36. L’assicuratore deve indicare le informazioni che identificano e illustrano gli importi iscritti nel proprio bilancio relativi ai contratti assicurativi.
Importi, tempistica e grado di incertezza dei flussi finanziari
38. L’assicuratore deve presentare un’informativa che aiuti gli utilizzatori a comprendere l’importo, la tempistica e il grado d’incertezza dei futuri flussi finanziari derivanti dai contratti assicurativi.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
40. Le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi da 41 a 45 si applicano sia ad una entità che già applicava altri IFRS prima di applicare il presente IFRS, sia ad una entità che applica gli IFRS per la prima volta (neo-utilizzatore).
41. L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
Informazioni integrative
42. Un’entità non è tenuta ad applicare le disposizioni del presente IFRS a informazioni comparative riferite a esercizi con inizio precedente al 1 o gennaio 2005, a eccezione delle informazioni integrative richieste al paragrafo 37(a) e (b) sui principi contabili, e attività, passività, proventi e oneri rilevati (nonché ai flussi finanziari se viene utilizzato il metodo diretto).
43. Se non è fattibile applicare una disposizione specifica dei paragrafi da 10 a 35 alle informazioni comparative riferite a esercizi con inizio precedente al 1 o gennaio 2005, l’entità deve evidenziare tale fatto. Alcune volte la verifica di congruità delle passività (paragrafi da 15 a 19) su tali informazioni comparative può non risultare fattibile, ma è altamente improbabile che non risulti fattibile l’applicazione delle altre disposizioni dei paragrafi da 10 a 35 a tali informazioni comparative. Nello IAS 8 è fornita la definizione del termine «non fattibile».
44. Nell’applicazione del paragrafo 39(c)(iii), un’entità non è tenuta a indicare informazioni relative allo sviluppo dei sinistri che risalgono a un periodo superiore ai cinque anni precedenti la fine del primo esercizio contabile in cui è stato applicato il presente IFRS. Inoltre, quando un’entità applica per la prima volta il presente IFRS, se non risulta fattibile predisporre informazioni relative allo sviluppo dei sinistri precedenti al primo esercizio in cui l’entità presenta informazioni comparative complete conformi al presente IFRS, l’entità deve evidenziare tale fatto.
Ridesignazione delle attività finanziarie
45. Quando l’assicuratore cambia i principi contabili per le passività assicurative, gli è consentito, ma non richiesto, riclassificare alcune o tutte le attività finanziarie come «al fair value (valore equo) a conto economico». Tale riclassificazione è consentita se l’assicuratore cambia i propri principi contabili quando applica per la prima volta il presente IFRS e se effettua un successivo cambiamento di principio consentito dal paragrafo 22. La riclassificazione è un cambiamento di principio contabile; pertanto si applica lo IAS 8.
Per passività assicurative rilevanti si intendono le passività assicurative (oltre alle attività immateriali e ai costi di acquisizione differiti connessi) per le quali i principi contabili dell’assicuratore non prevedono una verifica di congruità conforme alle disposizioni minime di cui al paragrafo 16.
Nel presente paragrafo, le passività assicurative includono i costi di acquisizione differiti correlati e le attività immateriali correlate, di cui ai paragrafi 31 e 32.
Questa appendice è parte integrante dell’IFRS.
Questa appendice è parte integrante dell’IFRS.
Evento futuro incerto
B3 In alcuni contratti assicurativi, l’evento assicurato è costituito dalla scoperta di una perdita nel corso della durata contrattuale, anche se la perdita è dovuta a un evento verificatosi prima della stipula del contratto. In altri contratti assicurativi, l’evento assicurato è costituito da un evento che si verifica nel corso della durata contrattuale, anche se la conseguente perdita viene scoperta successivamente alla scadenza contrattuale.
B4 Alcuni contratti assicurativi coprono eventi che sono già accaduti, ma i cui effetti finanziari sono ancora incerti. Un esempio è un contratto di riassicurazione che copre l’assicuratore diretto dall’evolversi in modo avverso di sinistri già denunciati dagli assicurati. In tali contratti, l’evento assicurato è la scoperta del costo finale di tali sinistri.
Pagamenti in natura
B5 Alcuni contratti assicurativi prevedono o consentono pagamenti in natura. Un esempio è dato dalla sostituzione diretta, da parte dell’assicuratore, di un articolo rubato, piuttosto che il riconoscimento di un indennizzo all’assicurato. Un altro esempio si verifica quando l’assicuratore utilizza i propri ospedali e il proprio personale medico per fornire l’assistenza medica prevista dai contratti.
B6 Alcuni contratti di prestazione di servizi con tariffe fisse, in cui il livello del servizio dipende da un evento incerto, soddisfano i requisiti di contratto assicurativo di cui al presente IFRS, ma in alcuni paesi non sono disciplinati come contratti assicurativi. Un esempio è dato da un contratto di manutenzione in cui il prestatore del servizio si impegna a riparare determinati macchinari in caso di malfunzionamenti. La tariffa fissa è basata sul numero atteso di malfunzionamenti, ma non è sicuro il verificarsi del guasto di una particolare macchina. Il malfunzionamento del macchinario danneggia il suo proprietario e il contratto serve a risarcirlo (in natura piuttosto che in contanti). Un altro esempio è dato da un contratto di assistenza per guasti automobilistici in cui il prestatore del servizio si impegna, a fronte di una tariffa fissa annuale, a fornire soccorso stradale o a trainare l’auto al centro di assistenza più vicino. Quest’ultima forma di contratto soddisfa i requisiti di contratto assicurativo anche se il fornitore non si impegna a effettuare le riparazioni o a sostituire i pezzi di ricambio.
Distinzione tra rischio assicurativo e altri rischi
B8 La definizione di contratto assicurativo fa riferimento al rischio assicurativo, definito dal presente IFRS come rischio, diverso dal rischio finanziario , trasferito dall’assicurato all’emittente del contratto. Un contratto che espone l’emittente a un rischio finanziario senza un rischio assicurativo significativo non può essere considerato un contratto assicurativo.
B9 La definizione di rischio finanziario di cui all’Appendice A comprende un elenco di variabili finanziarie e non finanziarie. Tale elenco include variabili non finanziarie che non sono specifiche di una parte contrattuale, come un indice relativo a perdite da terremoto in una particolare regione o un indice della temperatura in una particolare città. Esso esclude variabili non finanziarie che sono specifiche di una parte contrattuale, come il verificarsi o meno di un incendio che danneggi o distrugga una attività di tale parte. Inoltre, il rischio di variazioni del fair value (valore equo) di una attività non finanziaria non costituisce un rischio finanziario se il fair value (valore equo) riflette non soltanto le variazioni nei prezzi di mercato di tali attività (variabile finanziaria), ma anche la condizione di una specifica attività non finanziaria posseduta da una delle parti di un contratto (variabile non finanziaria). Per esempio, se una garanzia del valore residuo di una particolare auto espone il garante al rischio di cambiamenti nella condizione fisica dell’auto stessa, tale rischio va considerato come rischio assicurativo e non finanziario.
B10 Alcuni contratti espongono l’emittente al rischio finanziario oltre che a un significativo rischio assicurativo. Per esempio, molti contratti assicurativi sulla vita garantiscono agli assicurati un rendimento minimo (creando un rischio finanziario) e assicurano dei benefici economici per il caso morte, i quali in alcuni momenti eccedono significativamente il conto tecnico dell’assicurato (creando un rischio assicurativo nella forma di rischio mortalità). Tali contratti sono contratti assicurativi.
B11 In base ad alcuni contratti, un evento assicurato determina il pagamento di una somma collegata a un indice di prezzo. Tali contratti sono contratti assicurativi, a condizione che il pagamento dovuto a seguito dell’evento assicurato sia di importo significativo. Per esempio, una rendita condizionata all'esistenza in vita del beneficiario, collegata a un indice del costo della vita, trasferisce il rischio assicurativo in quanto il pagamento scaturisce da un evento incerto: la sopravvivenza del beneficiario alla scadenza. Il collegamento a un indice di prezzo è un derivato implicito, ma trasferisce anche rischio assicurativo. Se il trasferimento di rischio assicurativo risultante è significativo, il derivato implicito rientra nella definizione di contratto assicurativo; in tal caso non è necessario separarlo e valutarlo al fair value (valore equo) (vedere paragrafo 7 del presente IFRS).
B12 La definizione di rischio assicurativo fa riferimento al rischio che un assicuratore accetta dall’assicurato. In altre parole, il rischio assicurativo è un rischio pre-esistente trasferito dall’assicurato all’assicuratore. Pertanto, un nuovo rischio creato dal contratto non è un rischio assicurativo.
B13 La definizione di contratto assicurativo fa riferimento a un effetto avverso per l’assicurato. La definizione non limita la somma pagata dall’assicuratore ad un importo pari all’impatto finanziario dell’evento avverso. Per esempio, la definizione non esclude una copertura «nuova per vecchia», ossia che indennizza l’assicurato in misura sufficiente a consentirgli la sostituzione di un bene vecchio danneggiato con un bene nuovo. Analogamente, la definizione di contratto assicurativo non limita l’importo da corrispondere, in caso di contratto assicurativo sulla vita, alla perdita finanziaria sofferta dalle persone a carico del deceduto, né preclude il pagamento di somme predeterminate per quantificare la perdita provocata dal decesso o da un incidente.
B14 Alcuni contratti richiedono un pagamento al verificarsi di un evento incerto specificato, ma non richiedono un effetto avverso sull’assicurato come condizione per il pagamento. Tale contratto non costituisce un contratto assicurativo anche se l’assicurato utilizza il contratto per attenuare un’esposizione al rischio sottostante. Per esempio, se l’assicurato utilizza un derivato per coprire una variabile non finanziaria sottostante, correlata ai flussi finanziari rivenienti da un’attività dell’entità, tale derivato non costituisce un contratto assicurativo, in quanto il pagamento non è condizionato al verificarsi di un evento avverso sull’assicurato che riduce i flussi finanziari di tale attività. Al contrario, la definizione di contratto assicurativo fa riferimento a un evento incerto in cui la condizione contrattuale per il pagamento è costituita dal verificarsi di un effetto avverso per l’assicurato. Tale condizione contrattuale non richiede che l’assicuratore indaghi sul fatto che l’evento abbia effettivamente determinato un effetto avverso, ma consente all’assicuratore di rifiutarsi di corrispondere l’indennizzo se non è soddisfatto che l’evento abbia causato un effetto avverso.
B15 Il rischio riscatto o persistenza (ossia il rischio che la controparte possa risolvere il contratto anticipatamente o posteriormente rispetto alle aspettative dell’emittente al momento della definizione delle tariffe contrattuali) non costituisce rischio assicurativo in quanto il pagamento nei confronti della controparte non dipende da un evento futuro incerto con un effetto avverso sulla controparte. Analogamente, il rischio di costo (ossia, il rischio di incrementi inattesi dei costi amministrativi associati alla gestione di un contratto piuttosto che dei costi associati agli eventi assicurati) non è un rischio assicurativo in quanto un incremento inatteso dei costi non ha un effetto avverso sulla controparte.
B16 Pertanto, un contratto che espone l’emittente al rischio di riscatto, di persistenza o di costo, non costituisce un contratto assicurativo a meno che non esponga l’emittente anche ad un rischio assicurativo. Tuttavia, se l’emittente di tale contratto attenua tale rischio utilizzando un secondo contratto per trasferire parte di quel rischio a un’altra parte, il secondo contratto espone l’altra parte a rischio assicurativo.
B17 L’assicuratore può accettare un rischio assicurativo rilevante dall’assicurato soltanto se l’assicuratore è un’entità distinta dall’assicurato. In caso di mutua assicuratrice, la mutua accetta il rischio da ciascun assicurato e raggruppa tale rischio. Sebbene gli assicurati conservino tali rischi collettivamente nella loro qualità di soci, la mutua ha comunque accettato il rischio che costituisce l’essenza di un contratto assicurativo.
Esempi di contratti assicurativi
B21 Se i contratti descritti nel paragrafo B19 non generano attività o passività finanziarie, si applica lo IAS 18. Secondo lo IAS 18, i ricavi derivanti da un’operazione di prestazione di servizi sono contabilizzati con riferimento allo stato d’avanzamento dell'operazione se il suo risultato può essere stimato attendibilmente.
Rischio assicurativo significativo
B22 Un contratto è definito contratto assicurativo solo se trasferisce un rischio assicurativo significativo. I paragrafi da B8 a B21 trattano il rischio assicurativo. I paragrafi che seguono trattano invece la valutazione di quando un rischio assicurativo è da definire significativo.
B23 Un rischio assicurativo è significativo se, e soltanto se, un evento assicurato potrebbe indurre l’assicuratore a corrispondere benefici economici aggiuntivi significativi in una qualsiasi circostanza, escluse quelle circostanze prive di una sostanza commerciale (ossia che non hanno alcun effetto identificabile sull’aspetto economico dell’operazione). Qualora dovessero essere pagabili benefici aggiuntivi significativi in una circostanza con sostanza commerciale, la condizione di cui alla frase precedente può essere soddisfatta anche se l’evento assicurato è estremamente improbabile o se il valore attuale atteso (ossia, pesato in base alle probabilità) dei potenziali flussi finanziari costituisce una parte esigua del valore attuale atteso di tutti i residui flussi finanziari contrattuali.
B25 L’assicuratore deve valutare la significatività del rischio assicurativo per ogni singolo contratto, piuttosto che facendo riferimento alla significatività ai fini di bilancio. Pertanto, il rischio assicurativo può essere comunque significativo anche se la probabilità di perdite significative sull’intero portafoglio dei contratti è minima. Questa valutazione per ogni singolo contratto facilita il compito di classificare un contratto come contratto assicurativo. Tuttavia, se un portafoglio di piccoli contratti relativamente omogeneo è interamente costituito da contratti che trasferiscono il rischio assicurativo, l’assicuratore non è tenuto a esaminare ciascun contratto di tale portafoglio al fine di identificare quei pochi contratti non derivati che trasferiscono un rischio assicurativo irrilevante.
B26 Da quanto esposto nei paragrafi da B23 a B25 ne consegue che se un contratto riconosce un beneficio economico in caso di morte superiore all’importo liquidabile in caso di sopravvivenza, il contratto è un contratto assicurativo, salvo che il beneficio economico aggiuntivo in caso di morte sia irrilevante (valutato con riferimento al contratto piuttosto che all’intero portafoglio di contratti). Come evidenziato nel paragrafo B24(b) la rinuncia, in caso di morte, delle commissioni di cancellazione o riscatto, non è compresa in questa valutazione se tale rinuncia non indennizza l’assicurato per un rischio pre-esistente. Analogamente, un contratto di rendita che liquida regolarmente delle somme per tutta la vita residua di un assicurato costituisce un contratto assicurativo, salvo che il valore complessivo dei pagamenti subordinati all’esistenza in vita siano irrilevanti.
B27 Il paragrafo B23 fa riferimento ai benefici aggiuntivi. Tali benefici economici aggiuntivi potrebbero includere la clausola di liquidare dei benefici economici anticipatamente se l’evento assicurato si verifica in anticipo e se il pagamento non è rettificato per tener conto del valore temporale del denaro. Un esempio è dato da un’assicurazione vita intera caso morte a premio unico (in altri termini, un tipo di assicurazione che assicura la liquidazione di una somma fissa in caso di morte indipendentemente dalla data del decesso dell‘assicurato, senza alcuna scadenza per la copertura). La morte dell'assicurato è certa ma non la data della morte. L’assicuratore subirà una perdita su quei singoli contratti in cui l'assicurato muore anticipatamente, anche se non si verifica una perdita complessiva sull’intero portafoglio dei contratti.
B28 Se un contratto assicurativo viene separato in una componente di deposito e in una componente assicurativa, la significatività del trasferimento del rischio assicurativo è valutata con riferimento alla componente assicurativa. La significatività del rischio assicurativo trasferito da un derivato implicito è valutata con riferimento al derivato implicito.
Cambiamenti nel livello di rischio assicurativo
B29 Taluni contratti non trasferiscono alcun rischio assicurativo all’emittente al momento della emissione, sebbene essi trasferiscano un rischio assicurativo in un momento successivo. Per esempio, si consideri un contratto che assicuri un rendimento specifico dell’investimento e che comprenda un'opzione che consente all’assicurato di utilizzare i proventi dell’investimento alla scadenza per acquistare un contratto di rendita subordinata all’esistenza in vita, ai tassi di rendita correnti praticati dall’assicuratore ad altri nuovi beneficiari nel momento in cui l’assicurato esercita l’opzione. Il contratto non trasferisce un rischio assicurativo all'emittente fino a quando l'opzione non viene esercitata, in quanto l’assicuratore rimane libero di prezzare la rendita su una base che riflette il rischio assicurativo trasferito all’assicuratore a quel momento. Tuttavia, se il contratto stabilisce i tassi di rendita (o una base per fissare i tassi di rendita), il contratto trasferisce rischio assicurativo all'emittente al momento della emissione.
B30 Un contratto che si qualifica come contratto assicurativo rimane un contratto assicurativo fino a quando tutti i diritti e tutte le obbligazioni non siano estinti o scaduti.
A tale scopo, i contratti stipulati simultaneamente con un’unica controparte (o contratti che sono altrimenti interdipendenti) costituiscono un unico contratto.
Le modifiche riportate in questa appendice devono essere applicate a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1 o gennaio 2005. Se l’entità applica il presente IFRS al bilancio di un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell‘esercizio.
Modifiche dello IAS 32 e dello IAS 39
Modifiche apportate ad altri IFRS
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 5
Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
SOMMARIO
Finalità 1
Ambito di applicazione 2-5
Classificazione di attività non correnti (o gruppi in dismissione) come possedute per la vendita 6-14
Attività non correnti da abbandonare 13-14
Valutazione di attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la vendita 15-29
Valutazione di un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) 15-19
Rilevazione delle perdite per riduzione di valore e dei ripristini 20-25
Modifiche a un programma di vendita 26-29
Presentazione e informazioni integrative 30-42
Presentazione di attività operative cessate 31-36
Plusvalenze o minusvalenze relative ad attività operative in esercizio 37
Presentazione di un'attività non corrente o di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita 38-40
Informazioni aggiuntive 41-42
Disposizioni transitorie 43
Data di entrata in vigore 44
Sostituzione dello IAS 35 45
FINALITÀ
AMBITO DI APPLICAZIONE
2. Le disposizioni per la classificazione ed esposizione in bilancio previste dal presente IFRS si applicano a tutte le attività non correnti rilevate e a tutti i gruppi in dismissione di un'entità. Le disposizioni relative alla valutazione contenute nel presente IFRS si applicano a tutte le attività non correnti e a tutti i gruppi in dismissione rilevati (come indicati nel paragrafo 4), ad eccezione di quelle attività, elencate nel paragrafo 5, che continueranno a essere valutate in conformità al Principio di riferimento ivi indicato.
3. Le attività classificate come non correnti, in conformità allo IAS 1, Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003), non devono essere riclassificate tra le attività correnti finché non soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita in conformità al presente IFRS. Le attività appartenenti a una classe che un'entità considererebbe normalmente come non correnti, acquisite esclusivamente al fine della loro vendita, non devono essere considerate correnti a meno che non soddisfino i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, in conformità al presente IFRS.
4. Talvolta un'entità dismette un gruppo di attività, insieme ad alcune passività direttamente correlate, con un’unica operazione. Tale gruppo in dismissione può essere un insieme di unità generatrici di flussi finanziari , un’unica unità generatrice di flussi finanziari o una parte di un’unità generatrice di flussi finanziari. Il gruppo può includere qualsiasi attività e passività dell’entità, comprese le attività correnti, le passività correnti e le attività escluse in base al paragrafo 5 dalle disposizioni di valutazione del presente IFRS. Se un'attività non corrente rientrante nell’ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS fa parte di un gruppo in dismissione, i requisiti di valutazione del presente IFRS si applicano al gruppo nel suo insieme, così che il gruppo è valutato al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Le disposizioni per la valutazione delle singole attività e passività nell’ambito di un gruppo in dismissione sono esposte nei paragrafi 18, 19 e 23.
CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) COME POSSEDUTE PER LA VENDITA
6. Un'entità deve classificare un'attività non corrente (o un gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, se il suo valore contabile sarà recuperato principalmente con un'operazione di vendita anziché con il suo uso continuativo.
7. Perché ciò si verifichi, l’attività (o gruppo in dismissione) deve essere disponibile per la vendita immediata nella sua condizione attuale, soggetta a condizioni, che sono d’uso e consuetudine, per la vendita di tali attività (o gruppi in dismissione) e la vendita deve essere altamente probabile .
8. Perché la vendita sia altamente probabile, la Direzione ad un adeguato livello deve essersi impegnata in un programma per la dismissione dell’attività (o del gruppo in dismissione), e devono essere state avviate le attività per individuare un acquirente e completare il programma. Inoltre, l’attività (o gruppo in dismissione) deve essere attivamente scambiata sul mercato ed offerta in vendita, a un prezzo ragionevole rispetto al proprio fair value (valore equo) corrente. Inoltre, il completamento della vendita dovrebbe essere previsto entro un anno dalla data della classificazione, a eccezione di quanto consentito dalle disposizioni del paragrafo 9, e le azioni richieste per completare il programma di vendita dovrebbero dimostrare l'improbabilità che il programma possa essere significativamente modificato o annullato.
9. Gli eventi o le circostanze possono estendere il periodo di completamento della vendita oltre un anno. L’estensione del periodo richiesto per completare una vendita non impedisce che un'attività (o gruppo in dismissione) sia classificata come posseduta per la vendita, se il ritardo è causato da eventi o circostanze fuori del controllo dell'entità e se vi sono sufficienti evidenze che l'entità resti impegnata ad attuare il suo programma di dismissione dell’attività (o del gruppo in dismissione). Ciò avviene quando si verificano le condizioni esposte nell'Appendice B.
10. Le operazioni di vendita comprendono le permute di attività non correnti con altre attività non correnti laddove lo scambio ha sostanza commerciale, in conformità allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari.
11. Se un'entità acquisisce un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) esclusivamente al fine della sua successiva vendita, deve classificare l’attività non corrente (o il gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita alla data dell'acquisizione soltanto se è soddisfatta la condizione dell’anno di cui al paragrafo 8 (ad eccezione di quanto consentito dal paragrafo 9) e se è altamente probabile che qualsiasi altro criterio di cui ai paragrafi 7 e 8, non soddisfatto in quel momento, sia rispettato entro un breve lasso di tempo dall’acquisizione (solitamente entro tre mesi).
12. Se i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 vengono soddisfatti dopo la data di chiusura del bilancio, nel redigere quel bilancio l'entità non deve classificare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita. Tuttavia, se tali condizioni sono soddisfatte successivamente alla data di chiusura del bilancio ma prima della sua autorizzazione alla pubblicazione, l’entità deve fornire le informazioni indicate nei paragrafi 41(a), (b) e (d) nelle note.
Attività non correnti da abbandonare
13. L'entità non deve classificare come posseduta per la vendita un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) destinata ad essere abbandonata. Ciò perché il valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso il suo uso continuativo. Tuttavia, se il gruppo in dismissione da abbandonare soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 32(a)-(c), l’entità deve presentare in bilancio i risultati e i flussi finanziari del gruppo in dismissione come attività operative cessate, in conformità ai paragrafi 33 e 34, alla data in cui esso cessa di essere utilizzato. Le attività non correnti (o gruppi in dismissione) da abbandonare includono le attività non correnti (o gruppi in dismissione) da utilizzare fino al termine della propria vita utile e le attività non correnti (o gruppi in dismissione) destinate a essere dismesse dall'uso piuttosto che vendute.
14. Un'entità non deve contabilizzare come abbandonata un'attività non corrente temporaneamente inutilizzata.
VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (O GRUPPI IN DISMISSIONE) CLASSIFICATE COME POSSEDUTE PER LA VENDITA
Valutazione di un'attività non corrente (o gruppo in dismissione)
15. Un'entità deve valutare un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita al minore tra il suo valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita.
16. Se una attività (o gruppo in dismissione) neo-acquisita soddisfa i criteri per la classificazione come posseduta per la vendita (vedere paragrafo 11), l’applicazione del paragrafo 15 comporterà che l’attività (o gruppo in dismissione) sarà valutata, al momento della rilevazione iniziale, al minore tra il valore contabile - se non fosse stata classificata come posseduta per la vendita (per esempio, al costo) - e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Pertanto, se l’attività (o gruppo in dismissione) è acquisita come parte di una aggregazione aziendale, deve essere valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita.
17. Se la vendita è prevista che si concluderà tra più di un anno, l'entità deve valutare i costi di vendita al loro valore attuale. Qualsiasi incremento nel valore attuale dei costi di vendita derivante dal trascorrere del tempo deve essere rilevato nel conto economico come onere finanziario.
18. Immediatamente prima della classificazione iniziale dell’attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, i valori contabili dell'attività (o di tutte le attività e passività del gruppo) devono essere valutati in conformità agli IFRS applicabili.
19. Al momento della successiva rimisurazione di un gruppo in dismissione, i valori contabili di ogni attività e passività che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS, ma che sono incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, devono essere rideterminati in conformità agli IFRS applicabili prima che sia rideterminato il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita del gruppo in dismissione.
Rilevazione delle perdite per riduzione di valore e dei ripristini
20. Un'entità deve rilevare una perdita per riduzione di valore per una qualsiasi svalutazione iniziale o successiva dell’attività (o del gruppo in dismissione) al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, nella misura in cui essa non sia stata già rilevata in conformità al paragrafo 19.
21. Un'entità deve rilevare una plusvalenza per ogni incremento successivo del fair value (valore equo) di un'attività al netto dei costi di vendita, ma solo fino a concorrenza della perdita per riduzione di valore complessiva rilevata in conformità al presente IFRS o precedentemente in conformità allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività .
23. La perdita per riduzione di valore (o qualsiasi plusvalenza successiva) rilevata per un gruppo in dismissione ridurrà (o incrementerà) il valore contabile delle attività non correnti del gruppo che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di valutazione del presente IFRS, nell'ordine di ripartizione esposto nei paragrafi 104(a) e (b) e 122 dello IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004).
25. Un'entità non deve ammortizzare un'attività non corrente classificata come posseduta per la vendita o che fa parte di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita. Gli oneri finanziari e le altre spese attribuibili alle passività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita devono continuare ad essere rilevati.
Modifiche a un programma di vendita
26. Se un'entità ha classificato un'attività (o gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita, ma i criteri esposti nei paragrafi 7-9 non sono più soddisfatti, l'entità non deve più classificare l'attività (o il gruppo in dismissione) come posseduta per la vendita.
28. L'entità deve rilevare qualsiasi necessaria rettifica del valore contabile di un'attività non corrente che cessa di essere classificata come posseduta per la vendita nel risultato economico relativo alle attività operative in esercizio («continuing operations») nel periodo in cui le condizioni specificate nei paragrafi 7-9 non sono più soddisfatte. L’entità deve esporre tale rettifica sotto la stessa voce di conto economico utilizzata per esporre le plusvalenze o le minusvalenze, se esistenti, rilevate ai sensi del paragrafo 37.
29. Se un'entità rimuove una singola attività o passività da un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita, le rimanenti attività o passività del gruppo in dismissione continuano a essere valutate come un unico gruppo soltanto se esso soddisfa i criteri esposti nei paragrafi 7-9. Altrimenti, le rimanenti attività non correnti del gruppo che singolarmente soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita, devono essere valutate singolarmente al minore tra il valore contabile e il fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita a quella data. Tutte le attività non correnti che non soddisfano tali condizioni non devono più essere classificate come possedute per la vendita, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26.
PRESENTAZIONE E INFORMAZIONI INTEGRATIVE
30. Un'entità deve esporre e illustrare tutte le informazioni che consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare gli effetti sul bilancio delle attività operative cessate e delle dismissioni di attività non correnti (o gruppi in dismissione).
Presentazione di attività operative cessate
31. Un componente di un'entità comprende operazioni e flussi finanziari che possono essere chiaramente distinti, sia operativamente, sia ai fini del bilancio, dal resto della entità. In altri termini, finché un componente di un'entità è mantenuto operativo, sarà una unità generatrice di flussi finanziari o un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari.
34. Un'entità deve ripresentare l'informativa di cui al paragrafo 33 per i periodi precedenti presentati in bilancio, così che l'informativa si riferisca a tutte le attività operative cessate entro la data di riferimento dell’ultimo bilancio presentato.
36. Se un'entità cessa di classificare un componente di un'entità come posseduto per la vendita, i risultati dell’attività del componente precedentemente rappresentati in bilancio tra le attività operative cessate, in conformità ai paragrafi 33-35, devono essere riclassificati e inclusi nel risultato delle attività operative in esercizio per tutti gli esercizi presentati in bilancio. È necessario indicare nel bilancio che gli importi relativi agli esercizi precedenti sono stati riclassificati.
Plusvalenze o minusvalenze relative ad attività operative in esercizio
37. Tutte le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla rideterminazione di un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita che non risponde alla definizione di attività operativa cessata devono essere incluse nel risultato delle attività operative in esercizio.
Presentazione di un'attività non corrente o di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita
38. Un'entità deve presentare un'attività non corrente classificata come posseduta per la vendita e le attività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita separatamente dalle altre attività dello stato patrimoniale. Le passività di un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita devono essere presentate separatamente dalle altre passività dello stato patrimoniale. Tali attività e passività non devono essere compensate ed esposte in bilancio come un importo netto. Le principali classi di attività e passività classificate come possedute per la vendita devono essere indicate separatamente nel prospetto di stato patrimoniale o nella nota integrativa, a eccezione di quanto consentito dal paragrafo 39. Un'entità deve esporre separatamente qualsiasi provento od onere cumulativamente rilevato direttamente nel patrimonio netto relativo ad un'attività non corrente (o gruppo in dismissione) classificata come posseduta per la vendita.
39. Se il gruppo in dismissione è costituito da una controllata acquisita, che all’acquisizione già soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (vedere paragrafo 11), non è richiesta l'indicazione delle principali classi di attività e passività.
40. Un’entità non deve riclassificare o ripresentare gli importi in precedenza classificati come attività non correnti, o come attività e passività appartenenti a gruppi in dismissione, classificati come posseduti per la vendita, negli stati patrimoniali degli esercizi precedenti presentati a fini comparativi per uniformarsi alla classificazione nello stato patrimoniale dell'ultimo esercizio presentato.
Informazioni aggiuntive
42. Se sono applicabili il paragrafo 26 o il paragrafo 29, un'entità deve indicare, nell’esercizio in cui decide di modificare il programma di cessione dell’attività non corrente (o il gruppo in dismissione), una descrizione dei fatti e delle circostanze che hanno condotto a quella decisione e l’effetto di tale decisione sul risultato dell'esercizio e di tutti gli esercizi precedenti presentati in bilancio.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
43. Il presente IFRS deve essere applicato prospetticamente alle attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e ai componenti che soddisfano le condizioni per essere classificati come attività operative cessate dopo la data di entrata in vigore del presente IFRS. Un'entità può applicare le disposizioni del presente IFRS a tutte le attività non correnti (o gruppi in dismissione) che soddisfano i criteri per essere classificate come possedute per la vendita e ai componenti che soddisfano le condizioni per essere classificati come attività operative cessate successivamente alla data di entrata in vigore del presente IFRS, a condizione che le valutazioni e le altre informazioni necessarie per applicare il presente IFRS siano state ottenute al momento in cui detti criteri sono stati originariamente soddisfatti.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
44. L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1 o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
SOSTITUZIONE DELLO IAS 35
45. Il presente IFRS sostituisce lo IAS 35 Attività destinate a cessare.
Nel caso di attività classificate in base al grado di liquidità, le attività non correnti sono attività che comprendono somme che si ritiene saranno recuperate oltre dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio. Alla classificazione di tali attività si applica il paragrafo 3.
Tuttavia, dal momento in cui si presume che i flussi finanziari di un’attività o di un gruppo di attività derivino principalmente dalla vendita piuttosto che dall’uso continuativo, essi diventano meno dipendenti dai flussi finanziari derivanti da altre attività, e pertanto un gruppo in dismissione che faceva parte di una unità generatrice di flussi finanziari diviene a sua volta una separata unità generatrice di flussi finanziari.
Ma non i paragrafi 18 e 19, che invece dispongono che le attività in questione debbano essere valutate in conformità agli altri IFRS applicabili.
Se l’attività non corrente fa parte di una unità generatrice di flussi finanziari, il suo valore recuperabile è rappresentato dal valore contabile che sarebbe stato rilevato dopo l'allocazione delle perdite per riduzione di valore derivanti da quella unità generatrice di flussi finanziari in conformità con lo IAS 36.
A meno che non si tratti di immobili, impianti e macchinari, o di un’attività immateriale rivalutata in conformità con lo IAS 16 o lo IAS 38 prima di essere classificata come posseduta per la vendita, nel qual caso la rettifica deve essere considerata come un incremento o decremento per ripristino di valore.
Questa appendice è parte integrante dell’IFRS.
Questa appendice è parte integrante dell’IFRS.
ESTENSIONE DEL PERIODO RICHIESTO PER COMPLETARE UNA VENDITA
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
C18 Negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi e le relative Interpretazioni, applicabili al 31 marzo 2004, tutti i riferimenti alle «attività destinate a cessare» devono essere modificati in «attività operative cessate».
Come modificato dallo IAS 16 nel 2003.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 36
Riduzione durevole di valore delle attività
SOMMARIO
Finalità 1
Ambito di applicazione 2-5
Definizioni 6
Identificazione di un’attività che possa aver subito una riduzione durevole di valore 7-17
Determinazione del valore recuperabile 18-57
Determinazione del valore recuperabile di un’attività immateriale con vita utile indefinita 24
Fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita 25-29
Valore d’uso 30-57
Criteri di stima dei flussi finanziari futuri 33-38
Composizione delle stime dei flussi finanziari futuri 39-53
Flussi finanziari futuri in valuta estera 54
Tasso di attualizzazione 55-57
Rilevazione e determinazione di una perdita per riduzione durevole di valore 58-64
Unità generatrici di flussi finanziari e avviamento 65-108
Identificazione dell’unità generatrice di flussi finanziari alla quale un’attività appartiene 66-73
Valore recuperabile e valore contabile di un’unità generatrice di flussi finanziari 74-103
Avviamento 80-99
Allocazione dell’avviamento alle unità generatrici di flussi finanziari 80-87
Verifica delle unità generatrici di flussi finanziari comprensive dell’avviamento per riduzione durevole di valore 88-90
Quote di pertinenza di terzi 91-95
Tempistica delle verifiche per riduzione durevole di valore 96-99
Attività gestite centralmente (corporate assets) 100-103
Perdita per riduzione durevole di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari 104-108
Ripristini di valore 109-125
Ripristino di valore di una singola attività 117-121
Ripristino di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari 122-123
Ripristino di valore per l’avviamento 124-125
Informazioni integrative 126-137
Stime utilizzate per valutare gli importi recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita 134-137
Disposizioni transitorie e data di entrata in vigore 138-140
Eliminazione dello IAS 36 (emesso nel 1998) 141
Il presente Principio rivisto nella sostanza sostituisce lo IAS 36 (1998) Riduzione durevole di valore delle attività e dovrebbe essere applicato al momento dell’acquisizione:
(a) all’avviamento e alle attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali per le quali l’accordo è avvenuto in data 31 marzo 2004 o successiva.
(b) a tutte le altre attività, a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 31 marzo 2004 o data successiva.
E’ incoraggiata un’applicazione anticipata.
FINALITÀ
1. La finalità del presente Principio è quella di definire i principi che l’entità applica per assicurarsi che le proprie attività siano iscritte a un valore non superiore a quello recuperabile. Un’attività è iscritta in bilancio a un valore superiore a quello recuperabile se il suo valore contabile eccede l’importo che può essere ottenuto dall’utilizzo o dalla vendita dell’attività. Quando si è in una circostanza simile, si afferma che l’attività ha subito una riduzione durevole di valore e il presente Principio richiede che l’entità la rilevi. Il Principio inoltre specifica quando un’entità dovrebbe stornare una riduzione durevole di valore e ne prescrive l’informativa.
AMBITO DI APPLICAZIONE
3. Il presente Principio non si applica a rimanenze, attività derivanti da commesse a lungo termine, attività fiscali differite, attività derivanti dai benefici per i dipendenti, o attività classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo destinato alla dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) perché i Principi esistenti applicabili a tali attività contengono disposizioni per la rilevazione e la valutazione di queste attività.
DEFINIZIONI
IDENTIFICAZIONE DI UN’ATTIVITÀ CHE POSSA AVER SUBITO UNA RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE
8. Un’attività ha subito una riduzione durevole di valore quando il suo valore contabile supera il suo valore recuperabile. I paragrafi da 12 a 14 descrivono alcune situazioni indicative del fatto che può essersi verificata una riduzione durevole di valore. Se qualcuna di queste indicazioni è presente, l’entità effettua una stima formale del valore recuperabile. Eccetto quanto indicato nel paragrafo 10, il presente Principio non richiede che un’entità formuli una stima formale del valore recuperabile se non vi sono indicazioni di riduzioni durevoli di valore.
9. L’entità deve valutare a ogni data di riferimento del bilancio se esiste una indicazione che un’attività possa aver subito una riduzione durevole di valore. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l’entità deve stimare il valore recuperabile dell’attività.
11. La capacità di un’attività immateriale di generare benefici economici futuri sufficienti a recuperare il valore contabile è solitamente soggetta a maggiore incertezza prima che l’attività sia disponibile all’uso piuttosto che dopo. Perciò, il presente Principio richiede che l’entità verifichi almeno annualmente se il valore contabile di un’attività immateriale che non è ancora disponibile per l’uso abbia subito una riduzione durevole di valore.
13. L’elenco del paragrafo 12 non è esaustivo. L’entità può individuare altre indicazioni secondo le quali un’attività può avere subito una riduzione durevole di valore e queste richiederebbero inoltre che l’entità determini il valore recuperabile dell’attività o, nel caso dell’avviamento, svolgesse una verifica per riduzione durevole di valore secondo quanto previsto dai paragrafi 80-99.
15. Come indicato nel paragrafo 10, il presente Principio richiede che un’attività immateriale con una vita utile indefinita o non ancora disponibile all’uso e l’avviamento siano verificati per riduzione durevole di valore almeno annualmente. Eccetto quando si applicano le disposizioni del paragrafo 10, il concetto di materialità si applica per identificare se l’importo recuperabile di un’attività deve essere stimato. Per esempio, se precedenti calcoli mostrano che il valore recuperabile di un’attività è significativamente maggiore rispetto al valore contabile, l’entità non ha bisogno di valutare nuovamente il valore recuperabile dell’attività, se non si è verificato alcun evento che abbia eliminato tale differenza. In maniera analoga, analisi precedenti possono mostrare che il valore recuperabile di un’attività non è condizionabile da una (o più d’una) delle indicazioni elencate nel paragrafo 12.
17. Se esiste una indicazione che un’attività può aver subito una riduzione durevole di valore, questo può indicare che la vita utile residua, il criterio di ammortamento (svalutazione) o il valore residuo dell’attività necessitano di essere riconsiderati e rettificati secondo le disposizioni contenute nel Principio contabile internazionale applicabile a tale attività, anche se non è rilevata alcuna perdita per riduzione durevole di valore della stessa.
DETERMINAZIONE DEL VALORE RECUPERABILE
18. Il presente Principio definisce il valore recuperabile come il maggiore tra il fair value (valore equo) di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari dedotti i costi di vendita e il proprio valore d’uso. I paragrafi 19-57 contengono le disposizioni per la determinazione del valore recuperabile. Queste disposizioni fanno uso del termine «un’attività» ma si applicano egualmente a una singola attività come a un’unità generatrice di flussi finanziari.
19. Non è sempre necessario determinare sia il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita che il suo valore d’uso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l’attività non ha subito una riduzione durevole di valore e non è necessario stimare l’altro importo.
20. Può essere possibile determinare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita, anche se un’attività non è commercializzata in un mercato attivo. Tuttavia, alcune volte non sarà possibile determinare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita poiché non esiste alcun criterio per effettuare una stima attendibile dell’importo ottenibile dalla vendita dell’attività in una contrattazione tra parti consapevoli e disponibili. In questo caso, l’entità può utilizzare il valore d’uso dell’attività come valore recuperabile.
21. Se non vi è ragione di credere che il valore d’uso di un’attività superi significativamente il suo fair value (valore equo) meno i costi di vendita, il fair value (valore equo) dell’attività meno i costi di vendita possono essere utilizzati come valore recuperabile. Questo capiterà spesso quando un’attività è destinata alla vendita. Ciò dipende dal fatto che il valore d’uso di un bene destinato alla vendita è dato principalmente dagli incassi netti derivanti dalla dismissione, considerato che è probabile che i flussi finanziari futuri derivanti dall’uso continuativo dell’attività sino alla vendita siano irrilevanti.
23. In alcune circostanze, stime, medie e sistemi semplificati di calcolo possono fornire ragionevoli approssimazioni dei calcoli dettagliati esposti nel presente Principio per determinare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita o il valore d’uso.
Determinazione del valore recuperabile di un’attività immateriale con vita utile indefinita
Fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita
25. La migliore evidenza del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una operazione tra controparti indipendenti rettificato dei costi marginali che sarebbero direttamente attribuibili alla dismissione del bene.
26. Se non c’è alcun accordo vincolante di vendita, ma un’attività è commercializzata in un mercato attivo, il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita corrisponde al prezzo di mercato dell’attività dedotti i costi di dismissione. Il prezzo di mercato corretto è solitamente il prezzo corrente dell’offerta. Quando non sono disponibili i prezzi correnti d’offerta, il prezzo dell’operazione più recente può fornire un criterio con il quale poter stimare il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita, purché non siano intervenuti significativi cambiamenti nel contesto economico tra la data dell’operazione e quella in cui la stima è effettuata.
27. Se non esiste alcun accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un’attività, il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che l’entità potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla dismissione dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo che i costi di dismissione siano stati dedotti. Nel determinare questo ammontare, l’entità considera il risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno dello stesso settore industriale. Il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita non riflette una vendita forzata, a meno che la direzione aziendale sia costretta a vendere immediatamente.
28. I costi di dismissione, diversi da quelli già rilevati come passività, sono dedotti ai fini della determinazione del fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita. Esempi di tali costi sono le spese legali, l’imposta di bollo e altre simili imposte connesse alla transazione, i costi di rimozione dell’attività, e i costi incrementali diretti necessari per rendere un’attività pronta alla vendita. Tuttavia, i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro (come definiti nello IAS 19 Benefici per i dipendenti ) e i costi associati alla riduzione o alla riorganizzazione dell’azienda successivi alla dismissione di un’attività non sono costi incrementali diretti per la dismissione della stessa.
29. Talvolta, la dismissione di un’attività richiede che il compratore debba assumersi contestualmente all’attività anche una passività ed è disponibile solo un fair value (valore equo) meno i costi di vendita complessivo per l’attività e per la passività. Il paragrafo 78 illustra come comportarsi in tali circostanze.
Valore d’uso
32. Gli elementi identificati nel paragrafo 30(b), (d) e (e) possono essere riflessi come rettifiche dei flussi finanziari futuri o come rettifiche al tasso di sconto. Qualsiasi approccio adotti un’entità per riflettere le aspettative sulle possibili variazioni del valore o dei tempi dei flussi finanziari futuri, il risultato deve riflettere il valore attuale atteso dei futuri flussi finanziari, ossia la media ponderata di tutti i risultati possibili. L’appendice A fornisce una guida aggiuntiva sull’uso delle tecniche del valore attuale nella determinazione del valore d’uso dell’attività.
Criteri di stima dei flussi finanziari futuri
34. La direzione aziendale valuta la ragionevolezza delle ipotesi su cui le presenti proiezioni di flussi finanziari si basano esaminando le cause delle differenze tra le proiezioni dei flussi finanziari passati e i flussi finanziari presenti. La direzione aziendale deve assicurare che le ipotesi su cui si basano le attuali proiezioni di flussi finanziari siano coerenti con i risultati effettivi passati, a condizione che gli effetti degli eventi successivi o di circostanze che non esistevano quando tali flussi finanziari attuali erano generati lo rendano appropriato.
35. Budget/previsioni dettagliate, esplicite e attendibili di flussi finanziari futuri per archi temporali superiori ai cinque anni non sono generalmente disponibili. Per questo motivo, le stime dei flussi finanziari futuri effettuate dalla direzione aziendale sono fondate sui più recenti budget/previsioni per un periodo massimo di cinque anni. La direzione aziendale può fare uso di proiezioni di flussi finanziari fondati su budget/previsioni per un periodo superiore ai cinque anni se è fiduciosa che tali proiezioni siano attendibili e se può dimostrare la propria abilità, fondata sulle passate esperienze, nel prevedere accuratamente flussi finanziari per un periodo più lungo.
36. Le proiezioni dei flussi finanziari sino alla fine della vita utile di un’attività sono stimate tramite l’estrapolazione di proiezioni di flussi finanziari basati su budget/previsioni utilizzando un tasso di crescita per gli anni successivi. Questo tasso è stabile o in diminuzione, a meno che una crescita del tasso sia coerente con informazioni oggettive di crescita in merito a modelli di cicli di vita di un prodotto o di un settore aziendale. Se appropriato, il tasso di crescita è zero o negativo.
37. Quando le condizioni sono favorevoli, è probabile che altri concorrenti entrino nel mercato e che riducano i tassi di crescita. Perciò, le entità avranno difficoltà nel lungo periodo (per esempio, venti anni) a superare il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui l’entità è operativa, o del mercato nel quale l’attività è inserita.
38. Nel fare uso di informazioni contenute in budget/previsioni, l’entità valuta se l’informazione si basa su presupposti ragionevoli e dimostrabili ed esprime la migliore stima effettuata dalla direzione aziendale sull’insieme delle condizioni economiche che esisteranno per la restante vita utile dell’attività.
Composizione delle stime dei flussi finanziari futuri
40. Le stime dei flussi finanziari futuri e il tasso di attualizzazione riflettono presupposti coerenti in merito agli aumenti dei prezzi imputabili all’inflazione generale. Perciò, se il tasso di attualizzazione include l’effetto degli aumenti dei prezzi imputabili all’inflazione generale, i flussi finanziari futuri sono stimati al loro valore nominale. Se il tasso di attualizzazione esclude l’effetto degli aumenti dei prezzi imputabili all’inflazione generale, i flussi finanziari futuri sono stimati al loro valore reale (ma includono specifici aumenti o diminuzioni dei prezzi futuri).
41. Le proiezioni di flussi finanziari in uscita includono quelli per la manutenzione ordinaria dell’attività e per le spese generali future che possono essere attribuibili direttamente, o ripartite secondo un criterio ragionevole e coerente, all’uso dell’attività.
42. Quando il valore contabile dell’attività non include ancora tutti i flussi finanziari in uscita che si manifesteranno prima che questa sia pronta per essere usata o venduta, la stima dei flussi finanziari futuri in uscita include una stima di qualsiasi altro flusso finanziario in uscita che si suppone si verifichi prima che l’attività sia pronta per l’uso o per la vendita. Per esempio, questo è il caso di un edificio in costruzione o di un progetto di sviluppo che non è ancora completato.
46. Una ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in maniera rilevante l’oggetto dell’attività intrapresa da un’entità o il modo in cui l’attività è condotta. Lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali fornisce una guida che aiuta a chiarire quando l’entità si è impegnata in una ristrutturazione.
48. Fino a che un’entità sostiene flussi finanziari in uscita che migliorano o ottimizzano l’andamento dell’attività, le stime di flussi futuri non includono le stime dei futuri flussi finanziari in entrata che si prevede derivino dall’aumento dei benefici economici associati ai flussi finanziari in uscita (vedere Esempio illustrativo 6).
49. Le stime di flussi finanziari futuri includono i flussi finanziari in uscita necessari a mantenere il livello dei benefici economici che si prevede derivino dall’attività nella sua condizione corrente. Quando un’unità generatrice di flussi finanziari si compone di attività con diverse vite utili stimate, che sono tutte essenziali per il continuo funzionamento dell’unità, la sostituzione delle attività aventi vite più brevi è considerata parte della manutenzione ordinaria dell’unità nello stimare i futuri flussi finanziari associati all’unità. Similarmente quando un’attività singola consiste di componenti con diverse vite utili stimate, la sostituzione dei componenti aventi vite utili più brevi è considerata parte della manutenzione ricorrente dell’attività nello stimare i futuri flussi finanziari generati dall’attività.
51. I flussi finanziari attesi futuri riflettono presupposti che sono coerenti con il criterio con cui il tasso di attualizzazione è determinato. Altrimenti, gli effetti connessi ad alcuni presupposti potrebbero essere calcolati due volte oppure ignorati. Poiché il valore temporale del denaro è considerato nell’attualizzazione dei flussi finanziari futuri stimati, questi flussi finanziari escludono i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento. Analogamente, poiché il tasso di attualizzazione è determinato al lordo delle imposte, anche i flussi finanziari futuri sono stimati al lordo degli effetti fiscali.
52. La stima dei flussi finanziari netti incassabili (o pagabili) per la dismissione di un’attività alla fine della sua vita utile è rappresentata dall’ammontare che l’entità si aspetta di ottenere dalla dismissione dell’attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi stimati di dismissione.
Flussi finanziari futuri in valuta estera
54. I flussi finanziari futuri sono stimati nella valuta nella quale essi saranno generati e, quindi, attualizzati facendo uso di un tasso appropriato a quella stessa valuta. L’entità traduce il valore attuale utilizzando il tasso di cambio a pronti alla data del calcolo del valore d’uso.
Tasso di attualizzazione
56. Un tasso che riflette le valutazioni correnti del mercato del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività corrisponde al rendimento che gli investitori richiederebbero se si trovassero nella situazione di dover scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli che l’entità si aspetta che derivino dall’attività in oggetto. Questo tasso è stimato attraverso il tasso implicito utilizzato per attività similari nelle contrattazioni correntemente presenti nel mercato o attraverso il costo medio ponderato del capitale di un’entità quotata che ha una singola attività (o un portafoglio di attività) similare all’attività considerata in termini di servizio e rischi. Tuttavia, il(i) tasso(i) di sconto utilizzato(i) per valutare il valore d’uso di un’attività non riflette(ono) i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono stati rettificate. Altrimenti, gli effetti connessi ad alcuni presupposti potrebbero essere calcolati due volte.
57. Quando il tasso di un’attività specifica non è reperibile direttamente dal mercato, l’entità fa uso di altre tecniche per stimarne il tasso di attualizzazione. L’Appendice A fornisce una guida aggiuntiva sulla stima del tasso di sconto in tali circostanze.
RILEVAZIONE E DETERMINAZIONE DI UNA PERDITA PER RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE
58. I paragrafi dal 59 al 64 contengono le disposizioni di rilevazione e determinazione delle perdite per riduzione durevole di valore di una singola attività diversa dall’avviamento. La rilevazione e la determinazione di perdite per riduzione durevole di valore per le unità generatrici di flussi finanziari e l’avviamento sono trattate nei paragrafi 65-108.
59. Se, e solo se, il valore recuperabile di un’attività è inferiore al valore contabile, quest’ultimo deve essere ridotto al valore recuperabile. Tale riduzione costituisce una perdita per riduzione durevole di valore.
60. Una perdita per riduzione durevole di valore deve essere immediatamente rilevata nel conto economico, a meno che l’attività non sia iscritta al proprio valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello della rideterminazione del valore dello IAS 16, Immobili, impianti e macchinari ). Qualsiasi perdita per riduzione durevole di valore di un’attività rivalutata deve essere trattata come una diminuzione della rivalutazione secondo quanto previsto da quel Principio.
61. Una perdita per riduzione durevole di valore su un’attività non rivalutata è rilevata nel conto economico. Tuttavia, una perdita per riduzione durevole di valore su un’attività rivalutata è rilevata direttamente a riduzione della riserva di rivalutazione dell’attività a meno che la perdita per riduzione durevole di valore non superi l’ammontare della riserva di rivalutazione per quella stessa attività.
62. Quando la perdita per riduzione durevole di valore è stimata per un importo superiore al valore contabile dell’attività cui si riferisce, l’entità deve rilevare una passività se, e solo se, ciò è richiesto da un altro Principio.
63. Dopo che la perdita per riduzione di valore è stata rilevata, la quota di ammortamento (svalutazione) dell’attività deve essere rettificata negli esercizi futuri per poter ripartire il nuovo valore contabile dell’attività, detratto il suo valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la sua restante vita utile.
64. Se è rilevata una perdita per riduzione durevole di valore, qualsiasi connessa attività o passività fiscale differita è rilevata secondo quanto previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito attraverso la comparazione tra il valore contabile rettificato dell’attività e il suo valore ai fini fiscali (vedere Esempio illustrativo 3).
UNITÀ GENERATRICI DI FLUSSI FINANZIARI E AVVIAMENTO
65. I paragrafi 66-108 contengono le disposizioni per identificare l’unità generatrice di flussi finanziari cui un’attività appartiene, per determinare il valore contabile e rilevare le perdite per riduzione durevole di valore dell’unità generatrice di flussi finanziari e l’avviamento.
Identificazione dell’unità generatrice di flussi finanziari alla quale un’attività appartiene
66. Se esiste un’indicazione che un’attività può aver subito una riduzione durevole di valore, deve essere stimato il valore recuperabile della singola attività. Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, l’entità deve determinare il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari alla quale l’attività appartiene (unità generatrice di flussi finanziari dell’attività).
68. Come definito nel paragrafo 6, l’unità generatrice di flussi finanziari di un’attività è il più piccolo gruppo di attività che comprende l’attività e che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività o gruppi di attività. L’identificazione di un’unità generatrice di flussi finanziari di un’attività implica un giudizio soggettivo. Se il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato, l’entità identifica la più piccola aggregazione di attività che genera flussi finanziari in entrata largamente indipendenti. Esempio Una società di autobus fornisce per contratto servizi a un Comune, che richiede un servizio minimo su ciascuno di cinque distinti percorsi. Le attività impiegate in ciascun percorso e i flussi finanziari derivanti da ciascun percorso possono essere identificati separatamente. Uno di questi percorsi opera con una significativa perdita. Poiché l’entità non ha la facoltà di chiudere uno qualsiasi dei percorsi degli autobus, il livello più basso di flussi finanziari in entrata identificabili, che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività o gruppi di attività, è il flusso finanziario in entrata generato dai cinque percorsi insieme. L’unità generatrice di flussi finanziari per ciascun percorso è la società di autobus nel suo insieme.
69. I flussi finanziari in entrata sono flussi in entrata di liquidità e di attività equivalenti ricevute da parti esterne all’entità. Nell’identificare se i flussi finanziari in entrata derivanti da un’attività (o da un gruppo di attività) siano ampiamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività, l’entità considera diversi fattori, fra i quali il modo in cui la direzione aziendale controlla l’operatività dell’entità (per esempio, per linee di prodotto, settori aziendali, dislocazioni aziendali, aree distrettuali o regionali) o come la direzione aziendale prende decisioni in merito a mantenere operativi o far cessare i beni e le attività dell’entità. L’esempio illustrativo 1 fornisce un esempio di identificazione di unità generatrici di flussi finanziari.
71. Anche se parte o tutto il prodotto di un’attività o di un gruppo di attività è usato da altre unità appartenenti all’entità che redige il bilancio (per esempio, prodotti a uno stadio intermedio del processo di produzione), questa attività o gruppi di attività formano un’unità generatrice di flussi finanziari distinta se l’entità può vendere questo prodotto in un mercato attivo. Questo perché l’attività o il gruppo di attività può generare flussi finanziari in entrata che sarebbero, in questa circostanza, ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti da altre attività o altri gruppi di attività. Nell’utilizzare le informazioni basate su budget/previsioni che fanno riferimento a tale unità generatrice di flussi finanziari, o a un’eventuale altra attività o unità generatrice di flussi finanziari influenzata da prezzi di trasferimento interno, un’entità rettifica questa informazione se i prezzi di trasferimento interno non riflettono la miglior stima della direzione aziendale di prezzi futuri che potrebbero essere ottenuti in libere transazioni.
72. Le unità generatrici di flussi finanziari della stessa attività o delle stesse tipologie di attività devono essere identificate con criteri uniformi da esercizio a esercizio, a meno che il cambiamento possa essere giustificato.
73. Se l’entità ritiene che un’attività appartiene a un’unità generatrice di flussi finanziari diversa rispetto a quella dei precedenti esercizi, o che le tipologie di attività aggregate dell’unità generatrice di flussi finanziari dell’attività sono cambiate, il paragrafo 130 richiede che debbano essere fornite informazioni integrative sulle unità generatrici di flussi finanziari, se una perdita per riduzione durevole di valore viene rilevata o stornata per l’unità generatrice di flussi finanziari.
Valore recuperabile e valore contabile di un’unità generatrice di flussi finanziari
74. Il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari è il maggiore tra il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita e il valore d’uso della stessa. Per la determinazione del valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari, qualsiasi riferimento contenuto nei paragrafi 19-57 a «un’attività» è letto come riferimento a «un’unità generatrice di flussi finanziari».
75. Il valore contabile di un’unità generatrice di flussi finanziari deve essere determinato in maniera coerente con il criterio con cui è determinato il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari.
77. Quando le attività sono raggruppate per valutarne la loro ricuperabilità, è importante includere nell’unità generatrice di flussi finanziari tutte le attività che generano o sono usate per generare flussi finanziari in entrata. Altrimenti, l’unità generatrice di flussi finanziari può sembrare totalmente recuperabile quando in realtà si è verificata una perdita per riduzione durevole di valore. In alcune circostanze, sebbene alcune attività contribuiscano alla formazione dei futuri flussi finanziari attesi di un’unità generatrice di flussi finanziari, queste non possono essere imputate all’unità generatrice di flussi finanziari in base a un criterio ragionevole e uniforme. Questo potrebbe essere il caso dell’avviamento o delle attività societarie quali, per esempio, le attività della sede. I paragrafi 80-103 spiegano come trattare queste attività nella verifica di una riduzione durevole di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari.
78. Può essere necessario tener conto di alcune passività già rilevate al fine di misurare il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari. Ciò si può verificare se la dismissione di un’unità generatrice di flussi finanziari richiede che il compratore si accolli una passività. In tale circostanza, il fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita (o il flusso finanziario stimato derivante dalla dismissione finale) dell’unità generatrice di flussi finanziari equivale al prezzo netto di vendita stimato delle attività dell’unità generatrice di flussi finanziari e della passività nel loro insieme, detratti i costi di dismissione. Per effettuare una comparazione che abbia senso tra valore contabile dell’unità generatrice di flussi e valore recuperabile, il valore contabile della passività è detratto sia nella determinazione del valore d’uso sia del valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari. Esempio Una società gestisce una miniera in un Paese in cui la normativa richiede che il proprietario ripristini il sito una volta conclusa la propria attività estrattiva. Il costo di tale operazione comprende la rimozione dello strato in superficie prima che l’attività estrattiva cominci. Un accantonamento per i costi di rimozione dello strato in superficie è stato rilevato non appena lo stesso è stato rimosso. L’ammontare previsto è stato rilevato come parte del costo della miniera e ammortizzato lungo il corso della vita utile della miniera. Il valore contabile dell’accantonamento per i costi di bonifica è pari a CU500 , che equivale al valore attuale dei costi di bonifica. L’entità sta verificando se la miniera ha subito una riduzione durevole di valore. L’unità generatrice di flussi finanziari della miniera è la miniera nel suo insieme. L’entità ha ricevuto diverse offerte di acquisto della miniera a un prezzo di circa CU800. Questo prezzo riflette il fatto che l’acquirente si accollerà l’obbligo di ripristinare lo strato in superficie. I costi di dismissione della miniera sono irrilevanti. Il valore d’uso della miniera è valutato approssimativamente in CU1 200, esclusi i costi di ripristino (ristorazione). Il valore contabile della miniera è di CU1 000. Il fair value ( valore equo ) dell’unità generatrice di flussi finanziari meno i costi di vendita è pari a CU800. Tale importo è comprensivo dei costi di ripristino (o ristorazione) già accantonati. Come conseguenza, il valore d’uso dell’unità generatrice è calcolato dopo la valutazione dei costi di ristorazione ed è stimato pari a CU700 (CU1.200 meno CU500). Il valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari è CU500, che è il risultato del valore contabile della miniera (CU1 000) meno il valore contabile dell’accantonamento per i costi di ripristino (ristorazione) (CU500). Quindi l’importo recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari supera il suo valore contabile.
79. Per motivi pratici, il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari è talvolta determinato dopo aver tenuto conto anche di attività che non fanno parte dell’unità generatrice di flussi finanziari (per esempio, crediti o altre attività finanziarie) o passività che sono state rilevate (per esempio, debiti, indennità e altri accantonamenti). In tali circostanze, il valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari è aumentato e diminuito rispettivamente del valore contabile di tali attività e passività.
Avviamento
Allocazione dell’avviamento alle unità generatrici di flussi finanziari
81. L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale rappresenta un pagamento effettuato da un acquirente in anticipo per di futuri benefici economici derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente. L’avviamento non genera flussi finanziari indipendentemente da altre attività o gruppi di attività e spesso contribuisce ai flussi finanziari di una molteplicità di unità generatrici di flussi finanziari. L’avviamento a volte non può essere allocato secondo un criterio non arbitrario a singole unità generatrici di flussi finanziari, ma soltanto a gruppi di unità generatrici di flussi finanziari. Ne deriva che il più basso livello all’interno dell’entità nel quale l’avviamento è monitorato a fini del controllo di gestione interno comprende a volte un numero di unità generatrici di flussi finanziari cui l’avviamento fa riferimento, ma alle quali non può essere allocato. I riferimenti dei paragrafi 83-99 a un’unità generatrice di flussi finanziari alle quali l’avviamento è allocato dovrebbero essere letti come riferimenti anche a un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari a cui l’avviamento è allocato.
82. L’applicazione delle disposizioni del paragrafo 80 risulta nella verifica dell’avviamento per riduzione durevole di valore a un livello che riflette il modo in cui un’entità gestisce le proprie operazioni e con cui l’avviamento sarebbe naturalmente associato. Quindi, non è tipicamente richiesto sviluppare ulteriori sistemi informativi.
83. Un’unità generatrice di flussi finanziari cui viene allocato l’avviamento al fine di verificare una riduzione durevole di valore può non coincidere con il livello al quale l’avviamento viene allocato secondo quanto previsto dallo IAS 21 Gli effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere per determinare gli utili e le perdite su cambi. Per esempio, se lo IAS 21 richiede a un’entità di allocare l’avviamento a livelli relativamente bassi per valutare gli utili e le perdite su cambi, non è richiesto di verificare l’avviamento per riduzione durevole di valore allo stesso livello a meno che a tale livello si monitori anche l’avviamento a fini del controllo di gestione interno.
84. Se l’allocazione iniziale dell’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale non può essere completata prima della fine dell’esercizio in cui avviene l’aggregazione aziendale, tale allocazione iniziale deve essere completata entro la fine dell’esercizio che ha inizio dopo la data di acquisizione.
87. Se un’entità riorganizza la struttura del suo sistema informativo in modo tale che si modifica la composizione di una o più unità generatrici di flussi finanziari cui l’avviamento è stato allocato, l’avviamento deve essere riallocato alle unità interessate. Questa nuova allocazione deve essere fatta con il criterio del valore relativo simile a quello utilizzato quando un’entità dismette un’attività facente parte di un’unità generatrice di flussi finanziari a meno che l’entità possa dimostrare che altri metodi riflettano meglio l’avviamento associato alle unità riorganizzate. Esempio L’avviamento era stato precedentemente allocato all’unità A generatrice di flussi finanziari A. L’avviamento allocato ad A non può essere identificato o associato a un gruppo di attività a un livello inferiore ad A, se non arbitrariamente. A è da suddividersi e integrarsi o altre tre unità generatrici di flussi finanziari, B, C, e D. Poiché l’avviamento allocato ad A non può essere identificato su base arbitraria o associato a un gruppo di attività a un livello inferiore ad A, esso è riallocato alle unità B, C e D sulla base dei valori relativi delle tre parti di A prima che tali porzioni siano integrate in B, C e D.
Verifica delle unità generatrici di flussi finanziari comprensive dell’avviamento per riduzione durevole di valore
88. Quando, come descritto nel paragrafo 81, l’avviamento si riferisce all’unità generatrice di flussi finanziari ma non è stato allocato a tale unità, si deve sottoporre l’unità a una verifica per riduzione durevole di valore ogni qualvolta vi è un’indicazione che l’unità possa avere subito una riduzione durevole di valore, confrontando il valore contabile dell’unità, al netto di qualunque avviamento, con il suo valore recuperabile. Qualunque perdita per riduzione durevole di valore deve essere rilevata secondo quanto previsto dal paragrafo 104.
89. Se un’unità generatrice di flussi finanziari descritta nel paragrafo 88 include nel proprio valore contabile un’attività immateriale che ha una vita utile indefinita o non è ancora disponibile all’uso e tale attività può essere verificata per riduzione durevole di valore soltanto come facente parte dell’unità generatrice di flussi finanziari, il paragrafo 10 richiede che anche l’unità sia verificata annualmente per riduzione durevole di valore.
90. Un’unità generatrice di flussi finanziari a cui è stato allocato l’avviamento deve essere verificato annualmente per riduzione durevole di valore, e ogni qualvolta vi sia un’indicazione che l’unità possa avere subito una riduzione durevole di valore, confrontando il valore contabile dell’unità, che include l’avviamento, con il valore recuperabile dell’unità. Se il valore recuperabile di un’unità eccede il valore contabile dell’unità, l’unità e l’avviamento attribuito a tale unità deve essere considerato come se non avesse subito una riduzione durevole di valore. Se il valore contabile dell’unità supera il valore recuperabile dell’unità, l’entità deve rilevare la perdita per riduzione durevole di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 104.
Quote di pertinenza di terzi
92. Di conseguenza, al fine di verificare la riduzione durevole di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari non completamente posseduta con l’avviamento, il valore contabile di tale unità è figurativamente rettificato, prima di essere confrontato con il suo valore recuperabile. Ciò è ottenuto aggiungendo al valore contabile dell’avviamento allocato all’unità l’avviamento attribuibile alla quota di pertinenza di terzi. Questo valore contabile figurativamente rettificato viene poi confrontato con il valore recuperabile dell’unità per determinare se l’unità generatrice di flussi finanziari ha subito una riduzione durevole di valore. In tal caso, l’entità alloca innanzitutto la perdita per riduzione durevole di valore secondo quanto previsto dal paragrafo 104 per ridurre il valore contabile dell’avviamento allocato all’unità.
93. Tuttavia, poiché l’avviamento è rilevato soltanto nella misura della quota di pertinenza dalla controllante, qualunque perdita per riduzione durevole di valore relativa all’avviamento si ripartisce tra quella attribuibile alla controllante e quella attribuibile alla quota di pertinenza di terzi, rilevando solo la prima come perdita per riduzione durevole di valore dell’avviamento.
94. Se la perdita per riduzione durevole di valore totale relativa all’avviamento è inferiore all’eccedenza del valore contabile figurativamente rettificato dell’unità generatrice di flussi finanziari rispetto al suo valore recuperabile, il paragrafo 104 dispone che l’eccedenza residua sia allocata alle altre attività dell’unità in proporzione al valore contabile di ogni attività dell’unità.
95. L’esempio illustrativo n. 7 illustra la verifica per riduzione durevole di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari non interamente posseduta che include l’avviamento.
Tempistica delle verifiche per riduzione durevole di valore
96. La verifica annuale per riduzione durevole di valore per un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari a cui l’avviamento è stato attribuito può essere svolta in qualsiasi momento durante l’esercizio di riferimento, a condizione che la verifica venga fatta nello stesso periodo tutti gli anni. Unità generatrici di flussi finanziari differenti possono essere verificate per riduzione durevole di valore in momenti diversi. Tuttavia, se parte o tutto l’avviamento allocato all’unità generatrice di flussi finanziari (gruppi di unità) è stato acquisito in un’aggregazione aziendale durante l’esercizio in corso l’unità deve essere sottoposta a verifica per riduzione durevole di valore prima della fine dell’esercizio in corso.
97. Se le attività che costituiscono l’unità generatrice di flussi finanziari a cui l’avviamento è stato allocato vengono verificate per riduzione durevole di valore nello stesso momento dell’unità che include l’avviamento, le singole unità devono essere verificate per riduzione durevole di valore prima dell’unità che contiene l’avviamento. Analogamente se le unità generatrici di flussi finanziari che costituiscono un gruppo di unità generatrici di flussi finanziari al quale è stato allocato l’avviamento vengono verificate per riduzione durevole di valore nello stesso momento del gruppo di unità che contiene l’avviamento, le singole unità devono essere verificate per riduzione durevole di valore prima del gruppo di unità che include l’avviamento.
98. Al momento della verifica per riduzione durevole di valore dell’unità generatrice di flussi finanziari cui è stato allocato l’avviamento, vi può essere un’indicazione di una riduzione durevole di valore di un’attività che è parte dell’unità che include l’avviamento, In tali circostanze, l’entità innanzitutto verifica l’attività per riduzione durevole di valore, e rileva eventuali perdite per riduzione durevoli di valore di tale attività prima di verificare per riduzione durevole di valore l’unità generatrice di flussi finanziari a cui è stato allocato l’avviamento. Analogamente, ci può essere un’indicazione di una riduzione durevole di valore in un’unità generatrice di flussi finanziari all’interno di un gruppo di unità che include l’avviamento. In tali circostanze, l’entità innanzitutto verifica per riduzione durevole di valore l’unità generatrice di flussi finanziari, e rileva eventuali perdite per riduzione durevole di valore per tale unità prima di verificare per riduzione durevole di valore il gruppo di unità cui è stato allocato l’avviamento.
Attività gestite centralmente ( corporate assets )
100. Le attività gestite centralmente ( corporate assets ) comprendono attività di gruppo o divisionali quali, per esempio, l’edificio in cui si trova la direzione centrale o una sua divisione o i macchinari per l’elaborazione elettronica dei dati o un centro di ricerca. La struttura dell’entità determina se un’attività soddisfa la definizione di attività gestite centralmente contenuta nel presente Principio per una particolare unità generatrice di flussi finanziari. Le caratteristiche distintive di queste attività aziendali sono che esse non generano flussi finanziari in entrata indipendentemente dalle altre attività o da altri gruppi di attività e che i loro valori contabili non possono essere totalmente imputati all’unità generatrice di flussi finanziari in oggetto.
101. Poiché le predette attività non generano distinti flussi finanziari in entrata, il valore recuperabile di ciascuna di tali attività non può essere determinato a meno che la direzione aziendale abbia deciso di dismettere l’attività. Di conseguenza, se vi è un’indicazione che tale attività possa aver subito una riduzione durevole di valore, si determina il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari o del gruppo di unità generatrici di flussi finanziari cui questa attività appartiene, ed esso viene confrontato con il valore contabile dell’unità generatrice di flussi finanziari o del gruppo di unità generatrici di flussi finanziari. Eventuali perdite per riduzione durevole di valore sono rilevate secondo quanto previsto dal paragrafo 104.
103. L’Esempio Illustrativo 8 illustra l’applicazione di queste disposizioni alle attività gestite centralmente.
Perdita per riduzione durevole di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari
106. Se non è fattibile stimare il valore recuperabile di ciascuna attività di un’unità generatrice di flussi finanziari, il presente Principio richiede che la perdita per riduzione durevole di valore sia ripartita discrezionalmente tra le attività della stessa unità, tranne l’avviamento, perché tutte le attività di un’unità generatrice di flussi finanziari operano congiuntamente.
108. Dopo aver applicato le disposizioni contenute nei paragrafi 104 e 105, deve essere rilevata una passività per qualsiasi importo residuo di una perdita per riduzione durevole di valore dell’unità generatrice di flussi finanziari se, e solo se, ciò è richiesto da un altro Principio.
RIPRISTINI DI VALORE
109. I paragrafi compresi tra 110 e 116 contengono le disposizioni relative al ripristino di valore di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari che ha subito una perdita per riduzione durevole di valore rilevata in esercizi precedenti. Queste disposizioni fanno uso del termine «un’attività» ma si applicano egualmente a una singola attività come a un’unità generatrice di flussi finanziari. Disposizioni aggiuntive sono previste per le singole attività presentate nei paragrafi 117-121, per un’unità generatrice di flussi finanziari nei paragrafi 122 e 123 e per l’avviamento nei paragrafi 124-125.
110. L’entità deve valutare a ogni data di chiusura se vi è indicazione che una perdita per riduzione durevole di valore di un’attività rilevata negli anni precedenti per un’attività diversa dall’avviamento possa non esistere più o possa essersi ridotta. Se esiste una qualsiasi indicazione di ciò, l’entità deve stimare il valore recuperabile di tale attività.
112. Le indicazioni di una potenziale diminuzione di una perdita per riduzione durevole di valore fornite nel paragrafo 111 rispecchiano fondamentalmente le indicazioni contrarie previste per l’individuazione di una perdita per riduzione durevole di valore contenute nel paragrafo 12.
113. Se vi è indicazione che una perdita per riduzione durevole di valore di un’attività già rilevata diversa dall’avviamento, possa non esistere più o possa essersi ridotta, ciò può essere indice del fatto che la restante vita utile, il metodo di ammortamento (di svalutazione) o il valore residuo necessita di essere riconsiderato e rettificato in conformità alle disposizioni del Principio applicabile all’attività, persino se non vi è stato alcun ripristino di valore dell’attività.
114. Una perdita per riduzione durevole di valore di un’attività diversa dall’avviamento rilevata negli esercizi precedenti deve essere rettificata se, e solo se, vi è stato un cambiamento nelle valutazioni utilizzate per determinare il valore recuperabile dell’attività da quando è stata rilevata l’ultima perdita per riduzione durevole di valore. Se ci troviamo in questa circostanza, il valore contabile dell’attività a eccezione di quanto indicato nel paragrafo 117, deve essere aumentato sino al valore recuperabile. Tale incremento è un ripristino di valore.
116. Il valore d’uso di un’attività può diventare maggiore del valore contabile dell’attività semplicemente perché il valore attuale dei flussi finanziari in entrata aumenta allorché i flussi si avvicinano nel tempo. Tuttavia il servizio potenzialmente offerto dall’attività non è aumentato. Di conseguenza, una perdita per riduzione durevole di valore non viene eliminata a seguito del passare del tempo (alcune volte chiamato ammortamento o «unwinding» dell’attualizzazione), anche se il valore recuperabile dell’attività diviene maggiore rispetto al valore contabile.
Ripristino di valore di una singola attività
117. L’accresciuto valore contabile di un’attività diversa dall’avviamento attribuibile a un ripristino di valore non deve eccedere il valore contabile che sarebbe stato determinato (al netto di svalutazione o ammortamento) se non si fosse rilevata alcuna perdita per riduzione durevole di valore dell’attività negli anni precedenti.
118. Qualsiasi incremento nel valore contabile di un’attività diversa dall’avviamento che lo renda maggiore di quanto sarebbe stato (al netto di svalutazione o ammortamento) nel caso in cui non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione durevole di valore dell’attività negli anni precedenti è una rivalutazione. Per contabilizzare tale rivalutazione, l’entità utilizza il Principio applicabile a tale attività.
119. Un ripristino di valore di un’attività diversa dall’avviamento deve essere rilevato immediatamente nel conto economico, a meno che l’attività non sia iscritta al proprio valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari ). Qualsiasi ripristino di valore di un’attività rivalutata deve essere trattato come aumento della rivalutazione secondo quando previsto dal Principio contabile internazionale.
120. Un ripristino di valore di un’attività rivalutata è accreditato direttamente a patrimonio netto sotto la voce riserva di rivalutazione. Tuttavia, nella misura in cui una riduzione durevole di valore sulla stessa attività rivalutata era stata precedentemente rilevata nel conto economico anche un ripristino di valore è rilevato nel conto economico.
121. Dopo aver rilevato un ripristino di valore, la quota di ammortamento dell’attività deve essere rettificata nei periodi futuri per ripartire il valore contabile modificato dell’attività, detratto il valore residuo (qualora esista), sistematicamente lungo la restante vita utile.
Ripristino di valore di un’unità generatrice di flussi finanziari
122. Un ripristino di valore per un’unità generatrice di flussi finanziari deve essere allocato alle attività dell’unità, a eccezione dell’avviamento, proporzionalmente ai valori contabili di tali attività. Tali incrementi dei valori contabili devono essere trattati come ripristini di valore di singole attività e rilevati in conformità alle disposizioni del paragrafo 119.
Ripristino di valore per l’avviamento
124. Una perdita per riduzione durevole di valore rilevata per l’avviamento non deve essere eliminata in un esercizio successivo.
125. Lo IAS 38 Attività immateriali vieta la rilevazione dell’avviamento generato internamente. Qualunque incremento del valore recuperabile dell’avviamento in esercizi successivi alla rilevazione di una perdita per riduzione durevole di valore per tale avviamento è probabile che costituisca un aumento generato nell’avviamento internamente, piuttosto che una eliminazione della perdita per riduzione durevole rilevata per l’avviamento acquisito.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
127. Una classe di attività è un gruppo di attività similari per natura e utilizzo nell’attività dell’entità.
128. L’informazione richiesta nel paragrafo 126 può essere esposta congiuntamente a un’altra informazione prevista per la classe di attività. Per esempio, questa informazione può essere inclusa in una riconciliazione del valore contabile di immobili, impianti e macchinari, all’inizio e alla fine dell’esercizio, come disposto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari .
132. Si incoraggiano le entità a indicare i presupposti utilizzati per determinare il valore recuperabile delle attività (unità generatrici di flussi finanziari) nel corso dell’esercizio. Tuttavia, il paragrafo 134 prevede che un’entità fornisca informativa sulle stime utilizzate per valutare il valore recuperabile di un’unità generatrice di flussi finanziari quando l’avviamento o un’attività immateriale dalla vita utile indefinita sono inclusi nel valore contabile di tale unità.
133. Se, secondo quanto previsto dal paragrafo 84, qualunque parte dell’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale durante l’esercizio non è stata allocata a un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari alla data di riferimento del bilancio, l’importo dell’avviamento non allocato deve essere indicato insieme alle ragioni per cui tale importo rimane non allocato.
Stime utilizzate per valutare gli importi recuperabili delle unità generatrici di flussi finanziari che contengono avviamento o attività immateriali dalla vita utile indefinita
136. Secondo quanto previsto dal paragrafo 24 o 99, il calcolo dettagliato più recente effettuato in un periodo precedente dell’importo recuperabile di un’unità (gruppo di unità) generatrice di flussi finanziari può essere rilevato e utilizzato nella verifica per riduzione durevole di valore per quell’unità (gruppo di unità) nell’esercizio corrente a condizione che siano soddisfatti i criteri specificati. Quando ciò si verifica, le informazioni per tale unità (gruppo di unità) che sono incluse nelle indicazioni richieste dai paragrafi 134 e 135 fanno riferimento al portare avanti il calcolo del valore recuperabile.
137. L’Esempio illustrativo n. 9 mostra le indicazioni richieste dai paragrafi 134 e 135.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
138. Se un’entità sceglie, secondo quanto previsto dal paragrafo 85 dell’ IFRS 3 Aggregazioni aziendali di applicare lo IFRS 3 a partire da qualsiasi data antecedente le date di entrata in vigore esposte nei paragrafi 78-84 dell’ IFRS 3, deve anche applicare il presente Principio prospetticamente dalla stessa data.
140. Le entità a cui si applica il paragrafo 139 sono incoraggiate ad applicare le disposizioni del presente Principio prima delle date di entrata in vigore specificate nel paragrafo 139. Comunque, se un’entità applica il presente Principio prima di tali date di entrata in vigore, deve anche applicare lo IFRS 3 e lo IAS 38 Attività immateriali (come rivisto nel 2004) alla stessa data.
ELIMINAZIONE DELLO IAS 36 (EMESSO NEL 1998)
141. Il presente Principio sostituisce lo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività (emesso nel 1998).
Nel caso di un’attività immateriale, il termine «ammortamento» è generalmente usato al posto di «svalutazione» («amortization»). I due termini vengono considerati sinonimi.
Una volta che un’attività soddisfa i criteri per essere classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo destinato alla dismissione classificato come posseduto per la vendita), è esclusa dall’ambito di applicazione del presente Principio ed è contabilizzata secondo quanto previsto dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività destinate a cessare .
Nel presente Principio, gli importi monetari sono denominati « currency units » (unità di moneta) (CU).
Questa appendice costituisce parte integrante del Principio. Fornisce una guida sull’uso delle tecniche di attualizzazione nella determinazione del valore d’uso. Sebbene la guida utilizzi il termine «attività», essa si applica ugualmente a un gruppo di attività che formano un’unità generatrice di flussi finanziari.
I componenti di una determinazione del valore attuale
A2. Questa appendice è in contrasto con due approcci di calcolo del valore attuale, ciascuno dei quali può essere utilizzato per stimare il valore d’uso di un’attività, a seconda delle circostanze. Secondo l’approccio «tradizionale», le rettifiche per i fattori (b)-(e) descritti nel paragrafo A1 sono implicite nel tasso di sconto. Secondo l’approccio dei «flussi finanziari attesi», i fattori (b), (d) ed (e) causano rettifiche nel calcolare i flussi finanziari attesi rettificati in funzione del rischio. Qualsiasi approccio adotti un’entità per riflettere le aspettative di possibili variazioni dell’ammontare o della tempistica dei flussi finanziari futuri, il risultato dovrebbe essere di riflettere il valore attuale atteso dei flussi finanziari futuri, ossia la media ponderata di tutti i risultati possibili.
Principi generali
Approccio tradizionale e approccio dei flussi finanziari attesi nella attualizzazione
Approccio tradizionale
A4. Le applicazioni contabili dell’attualizzazione hanno tradizionalmente utilizzato una singola serie di flussi finanziari stimati e un singolo tasso di attualizzazione, spesso descritto come «tasso commisurato al rischio». In sostanza, l’approccio tradizionale assume che un singolo tasso di attualizzazione convenzionale può raccogliere tutte le sulle previsioni di flussi finanziari futuri e un premio appropriato per il rischio. Quindi, l’approccio tradizionale pone la maggior enfasi sulla scelta del tasso di attualizzazione.
A5. In alcune circostanze, come quelle in cui attività comparabili possono essere osservate sul mercato, un approccio tradizionale è relativamente facile da applicare. Per le attività con flussi finanziari contrattuali, è coerente con il metodo in cui gli operatori sul mercato descrivono le attività, come per esempio «obbligazione al 12 per cento».
Approccio dei flussi finanziari attesi
A7. L’approccio dei flussi finanziari attesi, è, in alcune situazioni, un più efficiente strumento di valutazione dell’approccio tradizionale. Nello sviluppare la valutazione, l’approccio dei flussi finanziari attesi utilizza tutte le previsioni sui possibili flussi finanziari invece di un singolo più probabile flusso finanziario. Per esempio, un flusso finanziario può essere CU100 o CU200 o CU300 rispettivamente probabile al 10 per cento, 60 per cento e 30 per cento. Il flusso finanziario atteso è CU220. L’approccio dei flussi finanziari attesi quindi differisce dall’approccio tradizionale concentrandosi sull’analisi diretta dei flussi finanziari in questione e su più ipotesi esplicite utilizzate nella valutazione.
A9. Il valore attuale atteso di CU892,36 differisce dalla nozione tradizionale della miglior stima, pari a CU902,73 (la probabilità del 60 per cento). Un calcolo tradizionale del valore attuale applicato a questo esempio richiede di scegliere quali possibili tempi dei flussi finanziari utilizzare e, di conseguenza, non riflette le probabilità degli altri tempi. Ciò perché il tasso di attualizzazione in un calcolo tradizionale del valore attuale non può riflettere incertezze nei tempi.
A10. L’utilizzo delle probabilità è elemento essenziale dell’approccio dei flussi finanziari attesi. Alcuni si chiedono se l’assegnazione di probabilità a stime altamente soggettive suggerisca una precisione maggiore di quanto in realtà sia. Tuttavia, l’applicazione adeguata dell’approccio tradizionale (come descritto nel paragrafo A6) richiede le stesse stime e soggettività senza dare la trasparenza di calcolo dell’approccio dei flussi finanziari attesi.
A12. L’applicazione dell’approccio dei flussi finanziari attesi ha un limite nel rapporto costo/beneficio. In alcuni casi, un’entità può disporre di una gran quantità di dati ed essere in grado di sviluppare diversi scenari di flussi finanziari. In altri casi, un’entità può essere in grado di sviluppare solo delle generali indicazioni sulla variabilità dei flussi finanziari senza sostenere costi rilevanti. L’entità necessita di bilanciare il costo di ottenere informazioni aggiuntive rispetto alla maggiore attendibilità che le informazioni daranno alla valutazione.
A13. Alcuni affermano che le tecniche dei flussi finanziari attesi sono inadeguate per valutare un elemento singolo o un elemento con un limitato numero di possibili risultati. Citano a esempio un’attività con due possibili risultati: una probabilità del 90 per cento che il flusso finanziario sarà CU10 e un 10 per cento di probabilità che il flusso finanziario sarà CU1 000. Osservano che il flusso finanziario atteso in tale esempio è CU109 e criticano tale risultato poiché non rappresenta nessuno degli importi che possono effettivamente essere pagati.
A14. Affermazioni come quella appena illustrata indicano un sottostante disaccordo con l’obiettivo della valutazione. Se l’obiettivo è l’accumulo dei costi da sostenere, i flussi finanziari attesi possono non produrre una stima fedelmente rappresentativa dei costi attesi. Tuttavia, il presente Principio riguarda la valutazione del valore recuperabile di un’attività. Il valore recuperabile dell’attività dell’esempio non è probabile che sia CU10, anche se quello è il flusso finanziario più probabile. Ciò perché la valutazione di CU10 non tiene conto dell’incertezza del flusso finanziario nel valutare l’attività. Al contrario, il flusso finanziario incerto è presentato come se fosse certo. Nessuna entità razionale venderebbe un’attività con queste caratteristiche per CU10.
Tasso di attualizzazione
A15. Qualsiasi approccio un’entità adotti per valutare il valore d’uso di un’attività, i tassi di interesse utilizzati per attualizzare i flussi finanziari non dovrebbero riflettere i rischi per cui i flussi finanziari stimati sono stati rettificati. Altrimenti, gli effetti connessi ad alcuni presupposti potrebbero essere calcolati due volte.
A19. Il tasso di attualizzazione è indipendente dalla struttura del capitale di un’entità e dal modo in cui l’entità ha finanziato l’acquisto dell’attività poiché i flussi finanziari futuri che ci si attende deriveranno da un’attività non dipendono dal modo in cui l’entità ha finanziato l’acquisto dell’attività.
A20. Il paragrafo 55 dispone che il tasso di attualizzazione utilizzato sia al lordo delle imposte. Quindi, quando il criterio utilizzato per stimare il tasso di attualizzazione è al netto degli effetti fiscali, esso è rettificato per riflettere un tasso al lordo delle imposte.
A21. L’entità normalmente usa un unico tasso di attualizzazione per la stima del valore d’uso di un’attività. Tuttavia, l’entità usa tassi di attualizzazione distinti per esercizi successivi differenti quando il valore d’uso riflette una differenza di rischio per i diversi esercizi o condizioni differenti nella struttura dei tassi di interesse.
L’emendamento della presente appendice deve essere applicato quando un’entità applica lo IAS 16 Immobili impianti e macchinari (come rivisto nella sostanza nel 2003). Esso è superato dal momento che lo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività ( come rivisto nella sostanza nel 2004) entra in vigore. La presente appendice sostituisce gli emendamenti consequenziali apportati dallo IAS 16 (come rivisto nella sostanza nel 2003) allo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività (emesso nel 1998). Lo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004) integra le disposizioni dei paragrafi nella presente appendice. Di conseguenza, gli emendamenti derivanti dallo IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 2003) non sono necessari una volta che un’entità è soggetta allo IAS 36 (rivisto nella sostanza nel 2004). Di conseguenza, questa appendice è applicabile esclusivamente alle entità che scelgono di applicare lo IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 2003) prima della data della sua entrata in vigore).
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 38
Attività immateriali
SOMMARIO
Finalità 1
Ambito di applicazione 2-7
Definizioni 8-17
Attività immateriali 9-17
Identificabilità 11-12
Controllo 13-16
Benefici economici futuri 17
Rilevazione e valutazione 18-67
Acquisizioni distinte 25-32
Attività acquisita come parte di un’aggregazione aziendale 33-43
Misurazione del fair value (valore equo) di attività immateriali acquisite in un’aggregazione aziendale 35-41
Spese successive relative ad un progetto di ricerca e sviluppo in corso acquisito 42-43
Acquisizioni per mezzo di contributi pubblici 44
Permute di attività 45-47
Avviamento generato internamente 48-50
Attività immateriali generate internamente 51-67
Fase di ricerca 54-56
Fase di sviluppo 57-64
Costo di un’attività immateriale generata internamente 65-67
Rilevazione di un costo 68-71
Costi sostenuti in passato che non devono essere rilevati come attività 71
Valutazione dopo la rilevazione iniziale 72-87
Modello del costo 74
Modello della rideterminazione del valore 75-87
Vita utile 88-96
Attività immateriali con vita utile finita 97-106
Periodo e metodo di ammortamento 97-99
Valore residuo 100-103
Revisione del periodo e del metodo di ammortamento 104-106
Attività immateriali con vita utile indefinita 107-110
Revisione della stima della vita utile 109-110
Recuperabilità del valore contabile – perdite per riduzione durevole di valore 111
Cessazioni e dismissioni 112-117
Informazioni integrative 118-128
Generale 118-123
Attività immateriali valutate dopo la rilevazione iniziale utilizzando il modello della rideterminazione del valore 124 -125
Spese di ricerca e sviluppo 126-127
Informazioni aggiuntive 128
Disposizioni transitorie e data di entrata in vigore 129 -132
Permuta di attività similari 131
Applicazione anticipata 132
Sostituzione dello IAS 38 (emesso nel 1998) 133
Il presente Principio rivisto nella sostanza sostituisce lo IAS 38 (1998) Attività immateriali e dovrebbe essere applicato:
(a) all’acquisizione delle attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali per le quali l’accordo è avvenuto in data 31 marzo 2004 o successiva.
(b) a tutte le altre attività immateriali, a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 31 marzo 2004 o da data successiva.
E’ incoraggiata una applicazione anticipata.
FINALITÀ
1. La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile delle attività immateriali non specificatamente trattate in altri Principi. Il presente Principio richiede che le entità rilevino un’attività immateriale se, e solo se, vengono soddisfatte specifiche condizioni. Il Principio precisa, inoltre, come determinare il valore contabile delle attività immateriali e richiede alcune informazioni specifiche in merito alle attività immateriali.
AMBITO DI APPLICAZIONE
4. Alcune attività immateriali possono essere contenute in oggetti di consistenza fisica quali per esempio possono essere un compact disc (nel caso di un software per computer), una documentazione legale (nel caso di una licenza o di un brevetto) o un filmato. Per determinare se un’attività che incorpora elementi sia immateriali che materiali debba essere trattata secondo le disposizioni dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari o come un’attività immateriale secondo, invece, le disposizioni del presente Principio, l’entità usa un giudizio soggettivo per valutare quale sia l’elemento più significativo. Per esempio, un software per il controllo computerizzato di una macchina utensile che non può operare senza quello specifico software è una parte integrante dell’hardware cui è collegato e, quindi, è trattato come un elemento di immobili, impianti e macchinari. Nello stesso modo è trattato il sistema operativo di un computer. Quando il software non è parte integrante dell’hardware cui è collegato, il software viene trattato come un’attività immateriale.
5. Il presente Principio si applica, fra l’altro, anche alle spese di pubblicità, formazione, avviamentoo, attività di ricerca e sviluppo. Le attività di ricerca e sviluppo sono rivolte allo sviluppo di conoscenze. Perciò, sebbene tali attività possano concretizzarsi in beni di consistenza fisica (per es., un prototipo), la componente fisica dell’attività risulta secondaria rispetto alla sua componente immateriale, ossia la conoscenza in esso contenuta.
6. Nel caso di un’operazione di leasing finanziario, l’attività oggetto del contratto può essere sia materiale sia immateriale. Dopo l’iniziale rilevazione, il locatario contabilizza l’attività immateriale posseduta tramite leasing finanziario secondo quanto previsto dal presente Principio. Diritti derivanti da accordi di licenze per oggetti quali film cinematografici, videocassette, opere letterarie, brevetti e diritti d’autore sono esclusi dall’ambito di applicazione dello IAS 17 e rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio.
7. Esclusioni dall’ambito di applicazione di un Principio possono verificarsi se le attività od operazioni sono così specifiche da dar luogo a problematiche contabili che potrebbero necessitare di un diverso trattamento. Tali problemi sorgono nella contabilizzazione delle spese di esplorazione, o sviluppo ed estrazione dei giacimenti di petrolio, gas e minerali per le industrie estrattive e nel caso di contratti assicurativi. Perciò, il presente Principio non si applica alle spese sostenute in tali attività e contratti. Tuttavia, si applica ad altre attività immateriali utilizzate (quali, per esempio, software per computer), e altre spese sostenute (quali, per esempio, costi di avvio), in industrie estrattive o dagli assicuratori.
DEFINIZIONI
Attività immateriali
9. Le entità frequentemente consumano risorse o contraggono debiti per l’acquisizione, lo sviluppo, il mantenimento o il miglioramento di risorse immateriali quali, per esempio, le conoscenze scientifiche o tecniche, la progettazione e l’attuazione di nuovi processi o sistemi, le licenze, il patrimonio intellettuale, le conoscenze di mercato e i marchi (inclusi i nomi del prodotto e i titoli editoriali). Esempi comuni di elementi compresi in queste ampie voci sono i software per computer, i brevetti, i diritti d’autore, i filmati cinematografici, le anagrafiche clienti, i diritti ipotecari, le licenze di pesca, le quote di importazioni, le concessioni in franchising , le relazioni commerciali con clienti o fornitori, la fidelizzazione della clientela, le quote di mercato e i diritti di marketing.
10. Non tutti gli elementi elencati nel paragrafo 9 soddisfano la definizione di attività immateriale, ossia l’identificabilità, il controllo della risorsa in oggetto e l’esistenza di benefici economici futuri. Se uno degli elementi che rientrano nell’ambito del presente Principio non soddisfa la definizione data di attività immateriale, la spesa per acquisire o generare la stessa internamente è rilevata come un costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta. Tuttavia, se l’elemento è acquisito tramite un’aggregazione aziendale, esso costituisce parte integrante dell’avviamento rilevato alla data dell’acquisizione (vedere paragrafo 68).
Identificabilità
11. La definizione di un’attività immateriale richiede che questa sia identificabile per poter essere distinta dall’avviamento. L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale rappresenta un pagamento effettuato dall’acquirente quale anticipazione di futuri benefici economici derivanti da attività che non sono in grado di essere identificate individualmente e rilevate separatamente. Questi possono risultare dalla sinergia tra attività identificabili acquisite o da attività che, singolarmente, non hanno le caratteristiche per poter essere rilevate in bilancio ma per le quali l’acquirente è pronto a sostenere egualmente un pagamento nell’ambito dell’aggregazione aziendale.
Controllo
13. L’entità ha il controllo di un’attività se l’entità ha il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa in oggetto e può, inoltre, limitare l’accesso a tali benefici da parte di terzi. La capacità dell’entità di controllare i benefici economici futuri derivanti da un’attività immateriale trae origine, in genere, da diritti legali che sono tutelabili in sede giudiziale. In assenza di diritti legali, è più difficile dimostrare che esiste controllo. Tuttavia, la tutela giuridica di un diritto non è una condizione necessaria per il controllo poiché l’entità può essere in grado di controllare i benefici economici futuri in qualche altra maniera.
14. La conoscenza del mercato e la conoscenza tecnica possono dar luogo a benefici economici futuri. L’entità controlla questi benefici se, per esempio, tali conoscenze sono protette da diritti legali quali diritti di autore, restrizioni ad accordi commerciali (qualora permessi) o un obbligo legale da parte dei dipendenti di rispettare obblighi di riservatezza.
15. L’entità può disporre di personale dotato di particolari competenze e può essere in grado di identificare ulteriori miglioramenti delle competenze che conducono a benefici economici futuri attraverso programmi di formazione. L’entità può inoltre aspettarsi che il personale continuerà a mettere a disposizione della stessa le proprie competenze. Tuttavia, solitamente un’entità non ha un controllo sufficiente sugli attesi benefici economici futuri derivanti da un gruppo di dipendenti con particolari competenze e dalla formazione affinché questi elementi soddisfino la definizione di attività immateriale. Per una simile ragione, non è verosimile che specifiche capacità direttive o elevate abilità tecniche soddisfino la definizione di attività immateriale, a meno che queste siano soggette a tutela giuridica in merito al loro utilizzo e all’ottenimento dei connessi benefici economici futuri attesi, e che soddisfino anche le restanti parti della definizione.
16. L’entità può avere un portafoglio clienti o una quota di mercato e prevede che, grazie agli sforzi compiuti nel costruire le relazioni e la fedeltà commerciale con la clientela, i clienti continueranno a intrattenere rapporti commerciali con l’entità medesima. Tuttavia, in assenza di diritti legali a tutela, o altri mezzi di controllo, della fedeltà commerciale della clientela, l’entità solitamente non ha un sufficiente controllo sui benefici economici attesi derivanti dalle relazioni e dalla fedeltà commerciale perché tali elementi (per es. portafoglio clienti, quote di mercato, relazioni commerciali e fedeltà della clientela) soddisfino la definizione di attività immateriale. In assenza di diritti legali per proteggere i rapporti con la clientela, le operazioni di scambio per tutelare tali rapporti o altre simili relazioni non contrattuali con la clientela (se non rientranti nell’ambito di un’aggregazione aziendale) provarono evidenza che nonostante tutto l’entità è in grado di controllare i benefici economici futuri attesi derivanti dalle relazioni con la clientela. Poiché tali operazioni di scambio, inoltre. sono evidenza che i rapporti con la clientela sono separabili, tali relazioni con la clientela soddisfano la definizione di attività immateriale.
Benefici economici futuri
17. I benefici economici futuri derivanti da un’attività immateriale possono includere i proventi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo od altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività da parte dell’entità. Per esempio, l’uso della proprietà intellettuale in un processo produttivo può nel futuro ridurre i costi di produzione piuttosto che incrementarne i proventi.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
19. I paragrafi 25-32 trattano l’applicazione dei criteri di rilevazione alle attività immateriali acquisite separatamente, e i paragrafi 33-43 trattano la loro applicazione alle attività immateriali acquisite in un’aggregazione aziendale. Il paragrafo 44 tratta la valutazione iniziale di attività immateriali acquisite per mezzo di un contributo pubblico, i paragrafi 45-47 delle permute di attività, e i paragrafi 48-50 il trattamento dell’avviamento generato internamente. I paragrafi 51-67 trattano la rilevazione iniziale e la valutazione delle attività immateriali generate internamente.
20. La natura delle attività immateriali è tale che, in molti casi, non ci sono incrementi a una tale attività o sostituzioni di una sua parte. Di conseguenza, la maggior parte delle spese successive sono probabilmente sostenute per il mantenimento dei benefici economici futuri attesi compresi in un’attività immateriale esistente piuttosto che soddisfare la definizione di attività immateriale e i criteri di rilevazione nel presente Principio. Inoltre, è spesso difficile attribuire spese successive direttamente a una specifica attività immateriale piuttosto che all’attività aziendale nel suo complesso. Perciò, solo raramente una spesa successiva - sostenuta dopo l’iniziale rilevazione di un’attività immateriale acquisita o dopo il completamento di un’attività immateriale generata internamente - sarà rilevata nel valore contabile di un’attività. Coerentemente con le disposizioni del paragrafo 63, le spese successive per marchi, testate giornalistiche, diritti di utilizzazione di titoli editoriali, anagrafiche clienti e altri elementi simili nella sostanza (sia acquistati o generati internamente) sono sempre imputati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. Ciò perché tale spesa non può essere distinta dalle spese per sviluppare l’attività aziendale nel suo complesso.
22. L’entità deve valutare la probabilità che si verifichino benefici economici futuri usando presupposti ragionevoli e sostenibili che rappresentano la migliore stima della direzione aziendale dell’insieme di condizioni economiche che esisteranno nel corso della vita utile dell’attività.
23. L’entità si comporta con discernimento nel valutare il grado di probabilità connesso al flusso di benefici economici attribuibili all’utilizzo dell’attività sulla base delle fonti d’informazione disponibili al tempo della rilevazione iniziale, dando un maggior peso alle fonti d’informazione esterne.
24. Un’attività immateriale deve essere misurata inizialmente al costo.
Acquisizioni distinte
25. Normalmente, il prezzo che un’entità paga per acquisire separatamente un’attività immateriale riflette le aspettative circa la probabilità che i futuri benefici economici attesi incorporati nell’attività affluiranno all’entità. In altre parole, l’effetto della probabilità si riflette nel costo dell’attività. Quindi, il criterio di rilevazione basato sulla probabilità nel paragrafo 21(a) si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite separatamente.
26. Inoltre, il costo di un’attività immateriale acquisita separatamente generalmente può essere determinato attendibilmente. Ciò è particolarmente vero nel caso in cui il corrispettivo dell’acquisto sia denaro liquido o altre attività monetarie.
31. Alcune operazioni si verificano in connessione con lo sviluppo di un’attività immateriale, ma non sono necessarie per portare l’attività nella condizione necessaria per operare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Queste operazioni secondarie possono verificarsi prima o durante le attività di sviluppo. Poiché le operazioni secondarie non sono necessarie per portare un’attività nella condizione necessaria per operare nel modo inteso dalla direzione aziendale, i proventi e gli oneri connessi a operazioni secondarie sono rilevati immediatamente nel conto economico e inclusi nelle rispettive voci del conto economico.
32. Se il pagamento di un’attività immateriale viene differito oltre i normali termini di credito, il suo costo è il prezzo equivalente per contanti. La differenza tra questo importo e il pagamento complessivo è contabilizzata come onere finanziario lungo la durata del credito a meno che sia capitalizzata secondo il trattamento di capitalizzazione permesso previsto dallo IAS 23 Oneri finanziari .
Attività acquisita come parte di un’aggregazione aziendale
33. In conformità all’ IFRS 3 Aggregazioni aziendali , se un’attività immateriale è acquisita in un’aggregazione aziendale, il suo costo è il fair value (valore equo) alla data di acquisizione. Il fair value (valore equo) di un’attività immateriale riflette le aspettative di mercato circa la probabilità che i benefici economici futuri inerenti l’attività affluiranno all’entità. In altre parole, l’effetto dell’elemento probabilità si riflette nella determinazione del fair value (valore equo) dell’attività immateriale. Quindi, il criterio di rilevazione basato sulla probabilità nel paragrafo 21(a) si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali.
Misurazione del fair value (valore equo) di attività immateriali acquisite in un’aggregazione aziendale
35. Il fair value (valore equo) di attività immateriali acquisite in un’aggregazione aziendale può normalmente essere determinato con attendibilità sufficiente per essere rilevato separatamente dall’avviamento. Se, per le stime utilizzate per determinare il fair value (valore equo) di un’attività immateriale vi è un intervallo di risultati possibili con diverse probabilità, tale fattore di incertezza entra nella valutazione del fair value (valore equo) dell’attività, piuttosto che la stessa incertezza evidenzi un’incapacità di valutare il fair value (valore equo) attendibilmente. Se un’attività immateriale acquisita in un’aggregazione aziendale ha una vita utile finita, sussiste una presunzione relativa che il fair value (valore equo) possa essere determinato attendibilmente.
36. Un’attività immateriale acquisita in un’aggregazione aziendale potrebbe essere separabile, ma soltanto insieme con una attività immateriale o materiale collegata. Per esempio, la testata di un giornale potrebbe non essere vendibile separatamente dal database degli abbonati, o il marchio di un’acqua minerale potrebbe essere connesso a una particolare sorgente e potrebbe non essere venduto separatamente dalla medesima. In tali casi, l’acquirente rileva il gruppo di attività come un’attività singola separata dall’avviamento se i singoli fair value (valore equo) delle attività dell’assieme non sono misurabili attendibilmente.
37. Similarmente, i termini «marca» o «nome della marca» sono spesso utilizzati come sinonimi per i marchi di fabbrica e altri marchi. Tuttavia, i primi sono termini di marketing generici tipicamente utilizzati per riferirsi a un gruppo di attività complementari quali un marchio di fabbrica (o un marchio di servizi) e il suo relativo nome commerciale, formule, ricette e competenza tecnica. L’acquirente rileva come singola attività un gruppo di attività immateriali complementari che comprendono una marca se i singoli fair value (valori equi) delle attività complementari non sono misurabili attendibilmente. Se i singoli fair value (valori equi) individuali delle attività complementari sono attendibilmente valutabili, un acquirente può rilevare tali attività come un’attività singola a condizione che le attività individuali abbiano vite utili simili.
39. I prezzi quotati in un mercato attivo forniscono la stima più attendibile del fair value (valore equo) di un’attività immateriale (vedere anche paragrafo 78). Il prezzo di mercato corretto è solitamente il prezzo corrente d’offerta. Se i prezzi correnti di offerta non sono disponibili, il prezzo della più recente operazione simile può fornire una base da cui stimare il fair value (valore equo), purché non vi sia stato alcun cambiamento rilevante nelle circostanze economiche tra la data dell’operazione e la data alla quale è stimato il fair value (valore equo) dell’attività.
40. Se non esiste alcun mercato attivo per un’attività immateriale, il suo fair value (valore equo) è l’importo che l’entità avrebbe pagato per l’attività alla data dell’acquisizione in una transazione normale tra parti consapevoli e disponibili, sulla base delle migliori informazioni disponibili. Nel determinare tale importo, l’entità tiene conto del risultato di operazioni recenti per attività similari.
Spese successive relative ad un progetto di ricerca e sviluppo in corso acquisito
Acquisizioni per mezzo di contributi pubblici
44. In alcune circostanze, un’attività immateriale può essere acquisita senza dover sostenere oneri, o per un corrispettivo nominale, tramite un contributo pubblico. Ciò può verificarsi nel caso in cui un governo trasferisca o assegni all’entità attività immateriali quali diritti aeroportuali, licenze per l’attivazione di stazioni radio o televisive, licenze di importazione, quote o diritti per accedere ad altre risorse limitate. Secondo quanto previsto dallo IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica , l’entità può scegliere se rilevare inizialmente sia l’attività immateriale sia il contributo al fair value (valore equo). Se l’entità opta per non rilevare inizialmente l’attività al fair value (valore equo), essa rileva inizialmente l’attività al valore nominale (secondo l’altro trattamento permesso dallo IAS 20) maggiorato di qualsiasi spesa direttamente attribuibile per predisporre l’attività al suo inteso utilizzo.
Permute di attività
45. Una o più attività immateriali possono essere acquisite in permuta di una o più attività non monetarie o in cambio di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente discussione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un’attività non monetaria con un’altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriale è valutato al fair value (valore equo) a meno che (a) l’operazione di scambio manchi di sostanza commerciale o (b) né il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta né quello dell’attività scambiata sia valutabile attendibilmente. L’attività acquisita è misurata in questo modo anche se un’entità non può stornare immediatamente l’attività scambiata. Se l’attività acquisita non è misurata al fair value (valore equo), il suo costo è determinato dal valore contabile dell’attività scambiata.
47. Il paragrafo 21(b) specifica che una condizione per rilevare un’attività immateriale è che il costo dell’attività possa essere determinato attendibilmente. Il fair value (valore equo) di un’attività immateriale per la quale non esistono operazioni comparabili di mercato è attendibilmente valutabile se (a) la variabilità nell’intervallo di stime ragionevoli del fair value (valore equo) non è ampia per tale attività o (b) se le probabilità delle varie stime rientranti nell’intervallo possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella stima del fair value (valore equo). Se un’entità è in grado di determinare attendibilmente il fair value (valore equo) sia dell’attività ricevuta che dell’attività scambiata, allora il fair value (valore equo) dell’attività scambiata è utilizzato per valutare il costo a meno che il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta sia più chiaramente evidente.
Avviamento generato internamente
48. L’avviamento generato internamente non deve essere rilevato come un’attività.
49. In alcune circostanze, viene sostenuta una spesa con il proposito di generare benefici economici futuri, ma ciò non si concretizza nella creazione di un’attività immateriale che soddisfa i criteri di rilevazione previsti nel presente Principio. Tale spesa è spesso descritta come un contributo all’avviamento generato internamente. L’avviamento generato internamente non è rilevato come un’attività perché non è una risorsa identificabile (ossia non è separabile, né può derivare da diritti contrattuali o altri diritti legali) controllata dall’entità che può essere attendibilmente misurata al costo.
50. Le differenze tra il valore di mercato dell’entità e il valore contabile delle sue attività nette identificabili possono risultare in un qualsiasi momento da una serie di fattori che condizionano il valore dell’entità. Tuttavia, tali differenze non rappresentano il costo di attività immateriali controllate dall’entità.
Attività immateriali generate internamente
53. Se un’entità non è in grado di distinguere la fase di ricerca dalla fase di sviluppo di un progetto interno di formazione di un’attività immateriale, tratta contabilmente il costo derivante da questo progetto come se fosse sostenuto esclusivamente nella fase di ricerca.
Fase di ricerca
54. Nessuna attività immateriale derivante dalla ricerca (o dalla fase di ricerca di un progetto interno) deve essere rilevata. Le spese di ricerca (o della fase di ricerca di un progetto interno) devono essere rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute.
55. Nella fase di ricerca di un progetto interno, un’entità non può dimostrare che esista un’attività immateriale che genererà probabili benefici economici futuri. Perciò, questa spesa è rilevata come costo quando viene sostenuta.
Fase di sviluppo
58. Nella fase di sviluppo di un progetto interno, l’entità può, in alcuni casi, identificare un’attività immateriale e dimostrare che l’attività genererà probabili futuri benefici economici. Ciò perché la fase di sviluppo di un progetto è più avanzata della fase di ricerca.
60. Per dimostrare come un’attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri, l’entità valuta i benefici economici futuri ottenibili dall’attività utilizzando i principi dello IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività . Se le attività genereranno benefici economici solo in combinazione con altre attività, l’entità applica il concetto delle unità generatrici di flussi finanziari dello IAS 36.
61. La disponibilità di risorse per completare, utilizzare e ottenere benefici da un’attività immateriale può essere dimostrata, per esempio, da un piano aziendale che illustra le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo e la capacità dell’entità di procurarsi tali risorse. In alcune circostanze, l’entità dimostra la disponibilità di finanziamenti esterni ottenendo conferma da un finanziatore della sua volontà di finanziare il progetto.
62. I sistemi di contabilità analitica dell’entità possono spesso misurare in modo attendibile il costo da sostenere per generare internamente un’attività immateriale, come per esempio, i costi del personale e altre spese sostenute per garantirsi diritti d’autore o licenze o per sviluppare software.
63. Marchi, testate giornalistiche, diritti di editoria, anagrafiche clienti ed elementi simili nella sostanza, se generati internamente non devono essere rilevati come attività immateriali.
64. Le spese sostenute per generare internamente marchi, testate giornalistiche, diritti editoria, anagrafiche clienti e altri elementi simili nella sostanza non possono essere distinte dal costo sostenuto per sviluppare l’attività aziendale nel suo complesso. Perciò, tali elementi non vengono rilevati come attività immateriali.
Costo di un’attività immateriale generata internamente
65. Ai fini del paragrafo 24 il costo di un’attività immateriale generata internamente è rappresentato dalla somma delle spese sostenute dalla data in cui per la prima volta l’attività immateriale soddisfa i criteri previsti per la rilevazione contabile contenute nei paragrafi 21, 22 e 57. Il paragrafo 71 vieta la successiva capitalizzazione di costi precedentemente rilevati come spese.
RILEVAZIONE DI UN COSTO
70. Il paragrafo 68 non preclude la rilevazione contabile di un pagamento anticipato tra le poste dell’attivo nel caso in cui il pagamento per la consegna di beni o per la prestazione di servizi sia avvenuto prima della consegna dei beni o della prestazione dei servizi.
Costi sostenuti in passato che non devono essere rilevati come attività
71. Le spese sostenute per un elemento immateriale inizialmente rilevate come costi di periodo non devono essere ad una data successiva rilevate come parte del costo di un’attività immateriale.
VALUTAZIONE DOPO LA RILEVAZIONE INIZIALE
72. Un’entità deve scegliere quale principio contabile tra la contabilizzazione al costo del paragrafo 74 e il modello della rideterminazione del valore del paragrafo 75.Se un’attività immateriale è contabilizzata con il modello della rideterminazione del valore, tutte le altre attività nella sua classe devono inoltre essere contabilizzate utilizzando lo stesso modello, salvo l’assenza di un mercato attivo per tali attività.
73. Una classe di attività immateriali è un gruppo di attività aventi natura e uso simile nell’attività dell’entità. La valutazione degli elementi contenuti nella classe di attività immateriali è rideterminata simultaneamente per evitare valutazioni selettive di attività ed evitare che gli importi rilevati in bilancio siano composti da una combinazione di costi e valori riferiti a date differenti.
Modello del costo
74. Dopo la rilevazione iniziale, un’attività immateriale deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammontari complessivi degli ammortamenti e delle perdite per riduzione durevole di valore accumulati.
Modello della rideterminazione del valore
75. Dopo la rilevazione iniziale, un’attività immateriale deve essere iscritta in bilancio all’importo rideterminato, cioè al fair value ( valore equo ) alla data di rideterminazione del valore e al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione durevole di valore accumulati. Per l’applicazione delle rideterminazioni del valore in conformità alle disposizioni del presente Principio, il fair value ( valore equo ) deve essere misurato facendo riferimento a un mercato attivo. Le rideterminazioni devono essere effettuate con una regolarità tale da far sì che alla di riferimento del bilancio il valore contabile dell’attività non si discosti significativamente dal suo fair value ( valore equo ).
77. Si applica il modello della rideterminazione del valore dopo che un’attività è stata inizialmente rilevata al costo. Tuttavia, se solo parte del costo di un’attività immateriale è rilevata come attività poiché questa solo soddisfaceva i criteri previsti per la rilevazione fino a un certo momento del processo (vedere paragrafo 65), il modello di rideterminazione del valore può essere applicato all’intera attività. Inoltre, il modello della rideterminazione del valore può essere applicato a un’attività immateriale ottenuta per mezzo di un contributo pubblico e rilevata a un valore nominale (vedere paragrafo 44).
78. È insolito che esista un mercato attivo con le caratteristiche descritte nel paragrafo 8 per un’attività immateriale, sebbene ciò si possa verificare. Per esempio, in alcune giurisdizioni, possono esistere mercati attivi per il libero trasferimento di licenze per taxi, licenze di pesca o quote di produzione. Tuttavia, non possono esistere mercati attivi per marchi, giornali, testate giornalistiche, diritti editoriali di musica e film, brevetti o marchi di fabbrica, perché ognuna di queste attività è unica nel suo genere. Inoltre, sebbene attività immateriali siano acquistate e vendute, i contratti sono negoziati tra compratori e venditori individuali, e le transazioni sono relativamente infrequenti. Per le citate motivazioni, il prezzo pagato per un’attività potrebbe non essere evidenza sufficiente del fair value (valore equo) di un’altra attività. Inoltre, i prezzi sono spesso non disponibili al pubblico.
79. La frequenza delle rideterminazioni del valore dipende dalla volatilità dei fair value (valore equo) delle attività immateriali oggetto di rideterminazione. Se il fair value (valore equo) di un’attività differisce in maniera rilevante dal valore contabile, si rende necessaria un’ulteriore rideterminazione. Alcune attività immateriali possono subire movimentazioni significative e volatili nel fair value (valore equo) e perciò necessitano di rideterminazioni annuali. Rideterminazioni così frequenti non sono, invece, necessarie per le attività immateriali con variazioni di fair value (valore equo) irrilevanti.
81. Se un’attività immateriale, compresa in una classe di attività immateriali il cui valore è rideterminato, ed il valore dell’attività non può essere rideterminaoa in assenza di un mercato attivo per la stessa, essa deve essere iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione durevole di valore accumulati.
82. Se il fair value ( valore equo ) di un’attività immateriale rideterminata non può più essere misurato facendo riferimento a un mercato attivo, il valore contabile dell’attività deve essere il valore rideterminato alla data dell’ultima rideterminazione fatta con riferimento al mercato attivo al netto degli ammortamenti e delle perdite per riduzione durevole di valore accumulati.
83. Il fatto che un mercato attivo di un’attività immateriale rideterminata non esista più può indicare che l’attività ha subito una riduzione durevole di valore e che ciò deve essere verificato applicando quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività .
84. Se il fair value (valore equo) dell’attività può essere determinato facendo riferimento a un mercato attivo a una successiva data di valutazione, il modello della rideterminazione del valore viene applicato a partire da quella data.
85. Se il valore contabile di un’attività immateriale è aumentato a seguito di una rideterminazione, l’incremento deve essere accreditato direttamente a patrimonio netto alla voce eccedenza (surplus) di rivalutazione. Tuttavia, l’aumento deve essere rilevato a conto economico nella misura in cui esso annulla una rideterminazione in diminuzione del valore della stessa attività rilevata precedentemente a conto economico.
86. Se il valore contabile di un’attività immateriale è diminuito a seguito di una rideterminazione del valore, la diminuzione deve essere rilevata a conto economico. Tuttavia, la diminuzione deve essere addebitata direttamente al patrimonio netto come riserva di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di rivalutazione in riferimento a tale attività.
87. L’ammontare complessivo dell’eccedenza (surplus) di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto può essere trasferito direttamente alla voce utili a nuovo quando l’eccedenza (surplus) viene realizzata. L’intera eccedenza (surplus) può essere realizzata quando l’attività è dismessa o ceduta. Tuttavia, parte dell’eccedenza (surplus) può essere realizzata anche in quanto l’attività è utilizzata dall’entità; in tal caso, l’importo realizzato dell’eccedenza (surplus) è rappresentato dalla differenza tra l’ammortamento basato sul valore contabile rivalutato dell’attività e l’ammortamento che sarebbe stato rilevato ove basato sul costo storico dell’attività. Il giroconto dall’eccedenza di rivalutazione (surplus) agli utili portati a nuovo non transita dal conto economico.
VITA UTILE
88. Un’entità deve valutare se la vita utile di un’attività immateriale è finita o indefinita e, se finita, la sua durata, o la quantità di prodotti o simili misure che costituiscono la vita utile. Un’attività immateriale deve essere considerata dall’entità con una vita utile indefinita quando, sulla base di un’analisi dei fattori rilevanti, non vi è un limite prevedibile all’esercizio fino al quale si prevede che l’attività generi flussi finanziari netti in entrata per l’entità.
89. La contabilizzazione di un’attività immateriale si basa sulla sua vita utile. Un’attività immateriale con una vita utile finita è ammortizzata (vedere paragrafi 97-106), e un’attività immateriale con una vita utile indefinita non lo è (vedere paragrafi 107-110). Gli esempi illustrativi che accompagnano il presente Principio spiegano come determinare la vita utile per le diverse attività immateriali, e quale deve essere la conseguente contabilizzazione per tali attività in base alle determinazioni della vita utile.
91. Il termine «indefinito» non significa «infinito». La vita utile di un’attività immateriale riflette soltanto il livello delle spese di manutenzione future richieste per mantenere l’attività al livello di rendimento stimato al tempo della valutazione della vita utile dell’attività nonché la capacità e l’intenzione dell’entità di raggiungere tale livello. La conclusione che la vita utile di un’attività immateriale è indefinita non dovrebbe dipendere da spese future pianificate eccedenti quanto richiesto per mantenere l’attività a tale livello di rendimento.
92. Data l’esperienza passata di rapidi cambiamenti tecnologici, i software e molte altre attività immateriali sono soggetti a obsolescenza tecnologica. Perciò, è verosimile che la loro vita utile sia breve.
93. La vita utile di un’attività immateriale può essere molto lunga o anche indefinita. L’incertezza giustifica la stima della vita utile di un’attività immateriale secondo criteri prudenziali, ma non giustifica la scelta di una vita che è irrealisticamente breve.
94. La vita utile di ‘un’attività immateriale che deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali non deve superare la durata dei diritti contrattuali o di altri diritti legali, ma può essere più breve a seconda del periodo durante il quale l’entità prevede di utilizzare tale attività. Se i diritti contrattuali o altri diritti legali sono conferiti per un periodo limitato che può essere rinnovato, la vita utile dell’attività immateriale deve includere il periodo(i) di rinnovo soltanto qualora vi sia evidenza a sostegno del rinnovo da parte dell’entità, senza costi significativi.
95. Vi possono essere sia fattori economici che legali che influenzano la vita utile di un’attività immateriale. I fattori economici determinano il periodo in cui i benefici economici futuri saranno ricevuti dall’entità. I fattori legali possono limitare il periodo durante il quale l’entità controlla l’accesso a tali benefici. La vita utile è il più breve periodo determinato sulla base di questi fattori.
ATTIVITÀ IMMATERIALI CON VITA UTILE FINITA
Periodo e metodo di ammortamento
97. Il valore ammortizzabile di un’attività immateriale con una vita utile finita deve essere ripartito in base a un criterio sistematico lungo la sua vita utile. L’ammortamento deve iniziare quando l’attività è disponibile all’uso, per esempio quando è nella posizione e nella condizione necessaria perché sia in grado di operare nella maniera intesa dalla direzione aziendale. L’ammortamento deve cessare alla prima data disponibile in cui l’attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) secondo quanto previsto dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate e la data in cui l’attività è stata eliminata contabilmente. Il metodo di ammortamento utilizzato deve riflettere l’andamento in base al quale i benefici economici futuri del bene si suppone siano consumati dall’entità. Se tale andamento non può essere determinato attendibilmente, deve essere utilizzato il metodo a quote costanti. La quota di ammortamento deve essere rilevata in ogni esercizio nel conto economico, a meno che il presente o altro Principio permetta o richieda che questa sia inserita nel valore contabile di un’altra attività.
98. Possono essere utilizzati più metodi di ammortamento per allocare sistematicamente il valore ammortizzato di un’attività lungo il corso della vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità di prodotto. Il metodo utilizzato è selezionato in base alla attesa modalità di consumo dei benefici economici futuri generati da un bene ed è applicato uniformemente da esercizio a esercizio, a meno che ci sia un cambiamento nella attesa modalità di consumo di tali benefici economici futuri. Raramente, al limite mai, vi è evidenza probatoria a sostegno di un metodo di ammortamento delle attività immateriali con vita utile finita che risultano in un ammortamento accumulato inferiore rispetto a quello derivante dall’applicazione del metodo a quote costanti.
99. L’ammortamento è normalmente rilevato nel conto economico. Tuttavia, a volte i benefici economici futuri contenuti in un’attività sono assorbiti nella produzione di altre attività. In questo caso, la quota di ammortamento costituisce parte del costo dell’altro bene ed è inclusa nel suo valore contabile. Per esempio, l’ammortamento delle attività immateriali utilizzate in un processo produttivo è incluso nel valore contabile delle rimanenze (vedere IAS 2 Rimanenze ).
Valore residuo
101. Il valore ammortizzabile di un’attività con una vita utile finita è calcolato al netto del valore residuo. Un valore residuo diverso da zero sottintende che l’entità si aspetta di cedere l’attività immateriale prima della fine della sua vita economica.
102. La stima del valore residuo di un’attività si basa sull’importo recuperabile dalla dismissione al prezzo in vigore alla data della stima per la vendita di un’attività similare giunta alla fine della sua vita utile e che ha operato in condizioni similari a quelle in cui l’attività sarà utilizzata. Il valore residuo è rivisto almeno a ogni chiusura d’esercizio. Un cambiamento nel valore residuo dell’attività è contabilizzato come cambiamento di stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
103. Il valore residuo di un’attività immateriale può aumentare sino a raggiungere un importo pari a o maggiore del valore contabile dell’attività. Se questo accade, la quota di ammortamento dell’attività è zero a meno che, e fino a che, il suo valore residuo successivamente diminuisce a un importo inferiore al valore contabile dell’attività.
Revisione del periodo e del metodo di ammortamento
104. Il periodo e il metodo di ammortamento per un’attività immateriale con una vita utile finita devono essere rivisti almeno a ogni chiusura di esercizio. Se la vita utile attesa dell’attività si rivela differente rispetto alle stime precedentemente effettuate, il periodo di ammortamento deve essere conseguentemente modificato. Se vi è stato un significativo cambiamento nell’andamento degli utilizzi dei benefici economici futuri derivanti dall’attività, il metodo di ammortamento deve essere modificato al fine di poter riflettere il cambiamento avvenuto. Tali cambiamenti devono essere contabilizzati come cambiamenti di stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.
105. Nel corso della vita di un’attività immateriale, può divenire palese che la stima della vita utile non è appropriata. Per esempio, la rilevazione di una perdita per riduzione durevole di valore può indicare che è necessario modificare il periodo di ammortamento.
106. Nel tempo, l’andamento dei benefici economici futuri che si suppone affluiranno all’entità da un’attività immateriale può cambiare. Per esempio, può divenire evidente che il metodo scalare decrescente sia più appropriato del metodo a quote costanti. Un altro esempio riguarda il caso in cui l’utilizzo dei diritti contenuti in una licenza sia differito in attesa dell’attuazione di altre fasi del piano aziendale. In questa circostanza, i benefici economici che affluiscono dall’attività possono essere ricevuti solo in esercizi successivi.
ATTIVITÀ IMMATERIALI CON VITA UTILE INDEFINITA
107. Un’attività immateriale con una vita utile indefinita non deve essere ammortizzata.
Revisione della stima della vita utile
109. La vita utile di un’attività immateriale che non è ammortizzata deve essere rivista ad ogni periodo di riferimento per determinare se i fatti e le circostanze continuano a supportare una della determinazione di vita utile indefinita per tale attività. Se ciò non avviene, il cambiamento nella determinazione di vita utile da indefinita a finita deve essere contabilizzato come cambiamento di stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
110. Secondo quanto previsto dallo IAS 36, la rideterminazione della vita utile di un’attività immateriale come finita piuttosto che indefinita indica che l’attività può avere subito una riduzione durevole di valore. Ne deriva che l’entità verifica l’attività per riduzione durevole di valore confrontando il suo valore recuperabile, determinato secondo quanto previsto dallo IAS 36, con il suo valore contabile, e rilevando eventuali eccedenze del valore contabile rispetto al valore recuperabile come una perdita per riduzione durevole di valore.
RECUPERABILITÀ DEL VALORE CONTABILE – PERDITE PER RIDUZIONE DUREVOLE DI VALORE
111. Per determinare se un’attività immateriale ha subito una riduzione durevole di valore, l’entità applica lo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività . Tale Principio spiega quando e come l’entità riesamina il valore contabile delle proprie attività, come determina il valore recuperabile di un’attività e quando rileva o storna una perdita per riduzione durevole di valore.
CESSAZIONI E DISMISSIONI
113. L’utile o la perdita derivante dall’eliminazione contabile di un’attività immateriale deve essere determinato per differenza tra il ricavo netto dalla dismissione, qualora ve ne sia, e il valore contabile dell’attività. Esso deve essere rilevato nel conto economico quando l’attività è eliminata contabilmente (a meno che lo IAS 17 Leasing disponga diversamente per la vendita e la retrolocazione). Gli utili non devono essere classificati come ricavi.
114. La dismissione di un’attività immateriale può verificarsi in vari modi (per es. tramite vendita, stipula di un contratto di leasing finanziario, o una donazione). Nel determinare la data della dismissione di tale attività, un’entità applica i criteri nello IAS 18 Ricavi per la rilevazione dei ricavi dalla vendita dei beni. Lo IAS 17 si applica alla dismissione con operazioni di vendita e retrolocazione.
115. Se secondo quanto previsto dal principio di rilevazione nel paragrafo 21 un’entità rileva nel valore contabile di un’attività il costo di una sostituzione per una parte di un’attività immateriale, in tal caso storna il valore contabile della parte sostituita. Se per un’entità non è possibile determinare il valore contabile della parte sostituita, può utilizzare il costo della sostituzione come un’indicazione di quello che era il costo della parte sostituita al momento in cui essa fu acquistata o generata internamente.
116. Il corrispettivo da ricevere per la dismissione di un’attività immateriale è rilevato inizialmente al fair value (valore equo). Se il pagamento dell’attività immateriale è differito, il corrispettivo ricevuto è rilevato inizialmente all’equivalente del prezzo per contanti. La differenza tra il valore nominale del corrispettivo e il prezzo equivalente per contanti è rilevato come interesse secondo quanto previsto dallo IAS 18, riflettendo l'effettivo rendimento originato dal credito.
117. L’ammortamento di un’attività immateriale con una vita utile finita non cessa se l’attività immateriale non è più utilizzata, a meno che essa sia stata pienamente ammortizzata o sia classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione che è classificato come posseduto per la vendita) secondo quanto previsto dall’IFRS 5.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Generale
120. L’entità evidenzia l’informativa sulle attività immateriali che hanno subito una riduzione durevole di valore secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 36 in aggiunta alle informazioni richieste dal paragrafo 118 (e)(iii) a (v).
123. Nel descrivere il(i) fattore (fattori) che ha (hanno) svolto un ruolo significativo nel determinare che la vita utile di un’attività immateriale è indefinita, l’entità considera la lista di fattori contenuta nel paragrafo 90.
Attività immateriali valutate dopo la rilevazione iniziale utilizzando il modello della rideterminazione del valore
125. Può essere necessario aggregare le classi delle attività rideterminate in classi più ampie per finalità informative. Tuttavia, le classi non possono essere aggregate se ciò provoca una combinazione di una classe di attività immateriali che include gli importi valutati sia secondo il modello del costo che secondo il modello della rideterminazione del valore.
Spese di ricerca e sviluppo
126. L’entità deve evidenziare gli importi complessivi delle spese di ricerca e sviluppo imputate a conto economico nel corso dell’esercizio.
127. Le spese di ricerca e sviluppo comprendono tutte le spese che sono direttamente attribuibili alle attività di ricerca e sviluppo (vedere paragrafi 66 e 67 per una guida sul tipo di spesa da includere ai fini dell’informativa richiesta nel paragrafo 126).
Informazioni aggiuntive
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
129. Se un’entità sceglie, secondo quanto previsto dal paragrafo 85 dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali di applicare l’IFRS 3 a partire da qualsiasi data antecedente le date di entrata in vigore esposte nei paragrafi 78-84 dell’ IFRS 3, deve inoltre applicare il presente Principio prospetticamente da tale medesima data. Quindi, l’entità non deve rettificare il valore contabile delle attività immateriali rilevate in tale data. Tuttavia, l’entità deve, in tale data, applicare il presente Principio per rivedere le vite utili delle attività immateriali rilevate. Se, come risultato di tale revisione, l’entità cambia la sua valutazione della vita utile di un’attività, tale cambiamento deve essere contabilizzato come cambiamento di stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
Permuta di attività similari
131. La disposizione dei paragrafi 129 e 130(b) di applicare il presente Principio prospetticamente implica che, se uno scambio di attività era stato valutato prima della data di entrata in vigore del presente Principio sulla base del valore contabile dell’attività ceduta, l’entità non ridetermina il valore contabile dell’attività acquisita per riflettere il suo fair value (valore equo) alla data di acquisizione.
Applicazione anticipata
132. Le entità a cui il paragrafo 130 si applica sono incoraggiate ad applicare le disposizioni del presente Principio prima delle date di entrata in vigore specificate nel paragrafo 130. Tuttavia, se un’entità applica il presente Principio prima di tali date di entrata in vigore, deve inoltre applicare anche l’IFRS 3 e lo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività (come rivisto nella sostanza nel 2004) allo stesso tempo.
SOSTITUZIONE DELLO IAS 38 (EMESSO NEL 1998)
133. Questo Principio sostituisce lo IAS 38 Attività immateriali (emesso nel 1998).
Nel presente Principio, gli importi monetari sono espressi in unità di valuta (CU).