del 23 dicembre 2004
relativo all’apertura, per l’anno 2005, di contingenti tariffari applicabili all’importazione nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Romania
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
vista la decisione n. 98/626/CE del Consiglio, del 5 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati nei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente 2 , in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il protocollo n. 3 dell’accordo europeo con la Romania sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali di tale accordo, dispone la riduzione nell'elemento agricolo dei dazi applicabili all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati, originari della Romania, entro i limiti dei contingenti tariffari. Questi contingenti devono essere applicabili per il 2005.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario 3 , stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in virtù di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti tariffari annuali per i prodotti agricoli trasformati originari della Romania, figuranti nell’allegato, sono aperti dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2005 alle condizioni di cui all’allegato.
Articolo 2
I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vice presidente
1 GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 del Consiglio ( GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5 ).
2 GU L 301 dell’11.11.1998, pag. 1 .
3 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ( GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1 ).
1 EAR = elementi agricoli ridotti (calcolati in conformità con gli importi di base fissati nel protocollo 3 dell’accordo) applicabili entro i limiti quantitativi dei contingenti. Tali elementi agricoli ridotti sono eventualmente soggetti al dazio massimo indicato nella tariffa doganale comune, e nel caso dei prodotti delle sottovoci 1704 10 91 , 1704 10 99 , 2105 00 10 , 2105 00 91 o 2106 90 10 , al dazio massimo stabilito nell’accordo.
Esclusi prodotti aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 70 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), delle sottovoci NC ex 1704 90 51 , ex 1704 90 99 , ex 1806 20 80 , ex 1806 20 95 , ex 1806 90 90 o ex 2106 90 98 .