32004R2249•Regolamento (CE) n. 2249/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 686/2004 recante misure transitorie relative alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli freschi a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea
32004R2249Regulation31 dic 2004
del 27 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 686/2004 recante misure transitorie relative alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli freschi a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 686/2004 della Commissione 1 prevede la possibilità di programmi operativi transitori per le organizzazioni di produttori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.
(2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario 2 i programmi operativi sono eseguiti nell'arco di periodi annui che vanno dal 1 o gennaio al 31 dicembre. L'esecuzione dei programmi operativi può tuttavia avere inizio solo dopo la loro approvazione da parte delle competenti autorità nazionali. Di conseguenza, la durata dei programmi operativi transitori deve poter essere di alcuni mesi nel 2004 e di un intero periodo di dodici mesi nel 2005. Occorre pertanto stabilire disposizioni per il calcolo del periodo di riferimento e dell'aiuto da erogare ai programmi operativi transitori.
(3) Occorre chiarire che l'aiuto è dovuto per la parte del programma operativo transitorio che viene eseguita nel 2004, ma solo per la sua durata effettiva, calcolata proporzionalmente dal giorno della sua approvazione.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 686/2004.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 686/2004 è modificato come segue:
al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma: «In deroga all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1433/2003, nel 2004 l'esecuzione dei programmi operativi decorre dalla data di approvazione da parte delle autorità nazionali competenti e termina il 31 dicembre.»;
è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1433/2003, ai fini dell'applicazione dell'aiuto per il 2004, il valore della produzione immessa in commercio nel periodo di riferimento è moltiplicato per il numero di giorni compresi tra la data di approvazione del programma operativo e il 31 dicembre 2004 (entrambi i giorni sono inclusi nel calcolo) ed è quindi suddiviso per 366.».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 106 del 15.4.2004, pag. 10 .
2 GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1813/2004 ( GU L 319 del 20.10.2004, pag. 5 ).
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