del 23 dicembre 2004
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE 1 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione 2 stabilisce il contenuto della scheda aziendale da utilizzare.
(2) Occorre che i dati raccolti per la scheda aziendale tengano conto dell’evoluzione della politica agricola comune. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 3 , modifica profondamente le modalità di erogazione dei sussidi agli agricoltori all’interno della Comunità. Per poter monitorare correttamente l’evoluzione dei redditi agricoli e fornire una base sufficiente per le analisi aziendali, è necessario che la scheda aziendale rifletta tali modifiche.
(3) Occorre procedere a un adeguamento della scheda aziendale per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.
(4) È quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2237/77.
(5) Considerato che alcune delle modifiche si applicano a decorrere dal 2004, è opportuno che le modifiche apportate alla scheda aziendale si applichino a partire dall’esercizio contabile 2004.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2237/77 sono modificati rispettivamente in conformità degli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2004 che inizia nel corso del periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 1 o luglio 2004.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione ( GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97 ).
2 GU L 263 del 17.10.1977, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1837/2001 ( GU L 255 del 24.9.2001, pag. 1 ).
3 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48 ).
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2237/77 è modificato come segue:
GU L 160, del 26.6.1999, pag. 1 .
GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21 .
GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 .
L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2237/77 è modificato come segue:
- Nella sezione K, il testo del titolo e dei primi tre capoversi è sostituito dal seguente: «K. PRODUZIONE (esclusi gli animali) Alcune rubriche relative a prodotti sono suddivise in sottorubriche. In tal caso, i dati delle colonne da 4 a 10 devono figurare sia nella sottorubrica, sia nella rubrica corrispondente e l'insieme delle sottorubriche è inserito nella rubrica corrispondente. Occorre prevedere voci distinte per i seminativi coltivati su terreni a ripos, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1782/2003. Occorre inoltre prevedere voci distinte se lo stesso prodotto è coltivato su terreni irrigui e su terreni non irrigui. I dati relativi ai raccolti in pieno campo devono essere registrati nella rubrica corrispondente, ad eccezione delle superfici, che non vanno registrate. Lo stesso vale per le coltivazioni su terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore a un anno.»
Se del caso, questi codici possono essere utilizzati anche per i pagamenti diretti nazionali complementari nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia.”