del 27 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 1 , in particolare l’articolo 13, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) Le norme che disciplinano la produzione animale biologica sono state armonizzate di recente e stante l’attuale evoluzione del settore il mercato non offre una varietà sufficiente di animali allevati con metodi biologici. Pertanto è ancora necessario favorire lo sviluppo della produzione animale biologica.
(2) Il regolamento (CE) n. 2277/2003 2 , che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91, ha prolungato sino al 31 dicembre 2004 il periodo di transizione per introdurre nel sistema di allevamento biologico animali allevati con metodi convenzionali. Tuttavia, questa proroga si è dimostrata insufficiente, in particolare nel caso della produzione di pollame, che comprende diverse fasi in cui sono coinvolti vari settori specializzati.
(3) Di conseguenza è ancora necessario ricorrere ad animali allevati con metodi non biologici. Occorre pertanto adattare le disposizioni relative all’origine degli animali.
(4) Sebbene sia già possibile rafforzare le disposizioni relative all’origine delle pollastrelle destinate alla produzione di uova, le norme di produzione per detti animali non sono state ancora armonizzate. Fino a quando non saranno definite tali norme, in mancanza di pollastrelle allevate con metodi biologici, è opportuno consentire che siano introdotte in unità di produzione animale biologica pollastrelle destinate alla produzione di uova, di età non superiore a 18 settimane e allevate con metodi non biologici, purché prima del loro inserimento nel sistema di allevamento biologico siano rispettate determinate condizioni.
(5) È necessario modificare conseguentemente l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91.
(6) Poiché la misura ha carattere urgente in quanto alcune disposizioni relative all’origine degli animali scadono il 31 dicembre 2004, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/2004 della Commissione ( GU L 272 del 20.8.2004, pag. 11 ).
2 GU L 336 del 23.12.2003, pag. 68 .
L’allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue: