del 28 dicembre 2004
che fissa, per la campagna 2005, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca 2 , in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca 3 , in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati.
(2) Questi aiuti hanno come scopo d'incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o conservare i prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione.
(3) L'ammontare dell'aiuto dovrebbe essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza.
(4) L'ammontare degli aiuti non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di pesca 2004, gli importi dell'aiuto al riporto, di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000, e quelli dell'aiuto forfettario, di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono indicati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2004. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 .
2 GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34 .
3 GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10 .
1. Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole ( Solea spp. ) dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000
2. Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000
3. Ammontare del premio forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000