32004R2272•Regolamento (CE) n. 2272/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 relativo alle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cumarina spedita dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia
32004R2272Regulation1 gen 2005
del 22 dicembre 2004
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 relativo alle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cumarina spedita dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 (in seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,
vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) A seguito di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 769/2002 2 (in seguito denominato «il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 3 479 EUR/t sulle importazioni di cumarina, classificabile al codice NC ex 2932 21 00 , originaria della Repubblica popolare cinese (in seguito denominata «RPC»).
2. Domanda
(2) Il 24 febbraio 2004 la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base, una domanda per l'apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cumarina originarie della RPC (in seguito denominata «la domanda»). La domanda è stata presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) (in seguito denominato «il richiedente») per conto dell'unico produttore comunitario.
(3) Dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di cumarina originarie della RPC, la configurazione degli scambi ha subito un cambiamento, come dimostra l'aumento notevole delle importazioni dello stesso prodotto dall'India e dalla Thailandia.
(4) Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in India e in Thailandia di cumarina originaria della RPC. È stato inoltre affermato che non c'erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a giustificare tali cambiamenti, a parte l'istituzione del dazio sulle importazioni di cumarina originarie della RPC.
(5) Infine, il richiedente ha dichiarato che gli effetti riparatori del dazio istituito sulla cumarina originaria della RPC risultavano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni di cumarina originarie della RPC sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di cumarina dall'India e dalla Thailandia. Esistevano, inoltre, elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avveniva a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure vigenti e che tali prezzi erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per la cumarina originaria della RPC.
3. Apertura
(6) Con il regolamento (CE) n. 661/2004 3 (in seguito denominato «il regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cumarina originarie della RPC con le importazioni di cumarina spedita dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario di tali paesi e, conformemente agli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5 del regolamento di base, ha chiesto alle autorità doganali di registrare, a decorrere dal 9 aprile 2004, le importazioni di cumarina spedita dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario di tali paesi, classificabile al codice NC ex 2932 21 00 (codici TARIC 2932 21 00 11 e 2932 21 00 15). La Commissione ha informato le autorità della RPC, dell'India e della Thailandia dell'apertura dell'inchiesta.
4. Inchiesta
(7) La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC, dell'India e della Thailandia, ai produttori/esportatori, agli importatori della Comunità notoriamente interessati e al richiedente. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RPC e dell'India (non sono noti produttori thailandesi), nonché agli importatori della Comunità menzionati nella domanda o che hanno collaborato all'inchiesta della Commissione che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base o l'elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.
(8) Non sono pervenute risposte dai produttori o dagli esportatori della RPC o della Thailandia. Hanno risposto entro la scadenza al questionario un produttore esportatore indiano e un importatore non collegato della Comunità. La Commissione ha effettuato una verifica presso la sede del seguente produttore esportatore indiano:
— Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, Nasik, India
5. Periodo dell'inchiesta
(9) L'inchiesta ha riguardato il periodo 1 o aprile 2003-31 marzo 2004 (in seguito denominato «il PI»). Per esaminare la modificazione della configurazione degli scambi sono stati raccolti dati riguardanti il periodo compreso tra il 2000 e la fine del PI.
B. ESITO DELL'INCHIESTA
1. Considerazioni generali/livello di collaborazione
a) Thailandia
(10) Nessun produttore o esportatore thailandese di cumarina si è manifestato o ha collaborato all'inchiesta. Pertanto, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, è stato necessario elaborare conclusioni relative alle esportazioni di cumarina spedita dalla Thailandia verso la Comunità sulla base dei dati disponibili. All'inizio dell'inchiesta, le autorità della Thailandia erano state informate sulle conseguenze della mancata collaborazione, come previsto all'articolo 18, paragrafo 6 del regolamento di base.
b) India
(11) Ha collaborato un produttore esportatore indiano, Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, India («Atlas»), che in volume e valore rappresenta più del 90 % delle importazioni complessive di cumarina dall'India durante il PI.
(12) Atlas ha dichiarato nelle risposte al questionario che nessuna delle sue società collegate è impegnata, direttamente o indirettamente, nel commercio e nella produzione di cumarina. Tuttavia, durante una verifica è stato accertato che Atlas acquista dalle sue due società collegate in India, Monolith Chemicals Pvt. Ltd. e Aims Impex Pvt. Ltd., la cumarina originaria della RPC che dette società importano in India.
c) RPC
(13) Nessun produttore o esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta.
(14) È stato comunicato alle società interessate che l'omessa collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Esse sono state inoltre informate sulle conseguenze della mancata collaborazione.
2. Prodotto in esame e prodotto simile
(15) Il prodotto che sarebbe oggetto di elusione è, come indicato nel regolamento iniziale, la cumarina attualmente classificabile al codice NC ex 2932 21 00 . La cumarina è una polvere cristallina biancastra dall'odore caratteristico di fieno appena tagliato. È impiegata principalmente come sostanza chimica aromatica e come fissante nella preparazione di composti profumati, che sono utilizzati nella produzione di detersivi, cosmetici e profumi.
(16) La cumarina può essere ottenuta attraverso due diversi processi di sintesi, partendo dal fenolo (reazione di Perkin), o dall’o-Cresolo (reazione di Raschig). Tuttavia, la cumarina prodotta tramite questi due processi ha le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base ed è destinata alle stesse applicazioni.
(17) In base alle informazioni raccolte durante l'inchiesta dall'unico produttore indiano che ha collaborato e tenuto conto della omessa collaborazione degli altri produttori indiani e delle parti interessate thailandesi, si deve concludere, in mancanza di prove contrarie, che la cumarina esportata nella Comunità dalla RPC e quella spedita dall'India e dalla Thailandia hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinate alle stesse applicazioni. Esse devono pertanto essere considerate prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.
3. Modificazione della configurazione degli scambi
(18) Come summenzionato, la modificazione della configurazione degli scambi è stata attribuita al trasbordo in India e in Thailandia.
Thailandia
(19) Dal momento che nessuna società thailandese ha collaborato all'inchiesta, le esportazioni dalla Thailandia nella Comunità sono state determinate sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, per stabilire i prezzi all'esportazione e i quantitativi importati dalla Thailandia sono stati utilizzati i dati Eurostat, le informazioni più attendibili a disposizione.
(20) Durante il PI le importazioni di cumarina dalla Thailandia, inesistenti nel 2000, ammontavano a 211 tonnellate. Le importazioni dalla Thailandia sono iniziate nell'ottobre 2001, alcuni mesi dopo l'apertura del riesame in previsione della scadenza conclusosi nel 2002 (qui di seguito denominato «l’inchiesta precedente»), quando non era possibile escludere che le misure istituite dal regolamento (CE) 600/96 del Consiglio, del 25 marzo 1996, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese 4 , sarebbero state confermate. Rispetto al volume complessivo delle importazioni di cumarina nella Comunità, la quota delle importazioni spedite dalla Thailandia, pari allo 0 % nel 2000, è salita al 50 % durante il PI, mentre durante lo stesso periodo la quota di importazioni nella Comunità di cumarina proveniente dalla RPC è rimasta stabile al 7 %. Inoltre, le statistiche cinesi sulle esportazioni classificate secondo il codice NC mostrano che durante lo stesso periodo le esportazioni di cumarina dalla RPC in Thailandia hanno registrato un aumento notevole, da 1 tonnellata nel 2000 a 270 tonnellate nel PI. È stato altresì notato che le importazioni dalla Thailandia hanno compensato in qualche modo il calo delle importazioni dalla RPC dopo l’istituzione iniziale delle misure con il regolamento (CE) n. 600/96.
(21) Tenuto conto della omessa collaborazione e in mancanza di prove contrarie, si conclude che tra il 2000 e il PI si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, la Thailandia e la Comunità dovuta al trasbordo di cumarina originaria della RPC in Thailandia.
India
(22) La quota delle importazioni spedite dall'India rispetto al volume complessivo delle importazioni di cumarina nella Comunità è salita dall'11 % nel 2000 al 35 % nel PI, mentre nello stesso periodo la quota delle importazioni comunitarie di cumarina dalla RPC è rimasta stabile al 7 %. Inoltre, le statistiche cinesi sulle esportazioni classificate secondo il codice NC mostrano che durante lo stesso periodo le esportazioni di cumarina dalla RPC in India sono aumentate considerevolmente, passando da 88 tonnellate nel 2000 a 687 tonnellate nel PI. È stato altresì notato che le importazioni dall’India hanno compensato in qualche modo il calo delle importazioni dalla RPC dopo l’istituzione iniziale delle misure con il regolamento (CE) n. 600/96.
a) Produttore esportatore indiano che ha collaborato
(23) Atlas ha incrementato in maniera sostanziale e senza interruzione le sue esportazioni nella Comunità (da 100 5 nell'esercizio finanziario 2000/2001 6 a 1 957 nel PI). Nello stesso periodo sono aumentati notevolmente i quantitativi di cumarina originaria della RPC acquistati dalla società (da 100 nell'esercizio finanziario 2000/2001 a 1 411 nel PI). Si conclude pertanto che Atlas ha deciso di importare cumarina di origine cinese e di riesportarla nella Comunità dopo averla modificata leggermente, incrementando così in maniera sostanziale la quota delle importazioni spedite dall'India nella Comunità.
b) Società che non hanno collaborato
(24) Nella domanda figurava un altro produttore indiano. Per quanto riguarda questa società che non ha collaborato, e naturalmente ogni altro eventuale produttore che abbia deciso di non collaborare, il volume e il valore delle esportazioni sono stati determinati sulla base delle informazioni disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, per stabilire i prezzi all'esportazione e i quantitativi esportati dal queste società sono stati utilizzati i dati Eurostat, le informazioni più attendibili a disposizione. In questo modo, è stato calcolato che le importazioni dalle società che non hanno collaborato sono leggermente diminuite. Inoltre, va notato che durante il PI le importazioni dalle società che non hanno collaborato rappresentavano soltanto il 4-7 % 7 in volume e in valore delle importazioni complessive di cumarina dall'India. Tenuto conto della mancata collaborazione e della quota di mercato ridotta delle società che non hanno collaborato, si ritiene che le informazioni disponibili circa queste società non siano tali da invalidare le conclusioni relative ad una modificazione della configurazione degli scambi.
c) Conclusione per l'India
(25) In base alle suddette osservazioni, si conclude che tra il 2000 e il PI si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra l’India, la RPC e la Comunità dovuta al fatto che la società che ha collaborato ha riesportato, dopo averla leggermente modificata, la cumarina originaria della RPC importata in India e che le società che non hanno collaborato hanno effettuato il trasbordo della cumarina originaria della RPC in India.
4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica
Thailandia
(26) Per quanto riguarda le importazioni dalla Thailandia, tenuto conto della omessa collaborazione e della mancanza di prove contrarie, si conclude che, dato che le importazioni sono iniziate alcuni mesi dopo l'apertura dell'inchiesta precedente, probabilmente in previsione della proroga delle misure antidumping vigenti, la modificazione della configurazione degli scambi è stata causata dalle misure antidumping e non da un'altra motivazione o giustificazione economica sufficiente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base.
India
(27) È stato accertato che il produttore esportatore indiano che ha collaborato, Atlas, ha importato cumarina prodotta a partire dall’o–Cresolo dalla RPC attraverso due società indiane collegate. La cumarina importata è stata nuovamente depurata da Atlas e il prodotto ottenuto è stato poi riesportato nella Comunità. Nel PI, il volume di cumarina sottoposto a questa lavorazione rappresentava il 75 % 8 della produzione complessiva di Atlas. Il volume restante (25) % 8 rappresentava l'effettiva produzione indiana di cumarina ottenuta a partire dal fenolo. Dato che il codice NC dichiarato per la cumarina importata dalla RPC è lo stesso dichiarato per la cumarina sottoposta ad ulteriore depurazione riesportata da Atlas nella Comunità, si ritiene che i prodotti siano identici e che pertanto il prodotto riesportato nella Comunità mantenga la sua origine cinese.
(28) Atlas ha obiettato che il codice NC è soltanto un elemento indicativo ai fini delle determinazione dell'origine delle merci e che l'ulteriore processo di depurazione della cumarina deve essere considerato l'ultima trasformazione sostanziale effettuata in un'azienda attrezzata a tal fine, con conseguente fabbricazione di un nuovo prodotto. Pertanto, secondo Atlas, la cumarina sottoposta ad ulteriore depurazione dalla società aveva origine indiana.
(29) È stato accertato che l'ulteriore processo di depurazione della cumarina, già utilizzabile dall'industria cosmetica, non modifica l'origine del prodotto.
(30) Inoltre, l'inchiesta ha accertato che i costi della suddetta operazione non erano elevati e si è pertanto giunti alla conclusione che questo processo consisteva soltanto nel modificare leggermente la cumarina, per migliorarne la purezza, e non nel fabbricare un nuovo prodotto. Quindi, alla cumarina nuovamente depurata è applicabile la definizione del prodotto in esame. Questa conclusione non è stata contestata da Atlas.
(31) Atlas ha obiettato inoltre che, dovendo valutare se la trasformazione potesse essere considerata sostanziale, sarebbe stato opportuno considerare il valore della cumarina importata dalla RPC perso durante l’ultima depurazione come un costo derivante da questo stesso processo. Tuttavia, la perdita di valore della cumarina causata dalla depurazione avviene all'atto dell'acquisto del prodotto e pertanto non può essere considerata un costo connesso alla depurazione stessa.
(32) La società ha aggiunto che la principale motivazione per l’esportazione di cumarina originaria della RPC era il rischio di scioperi in India. Tuttavia, anche considerando, di per sé, tale rischio una giustificazione plausibile per le decisioni della società, gli scioperi potevano influire su entrambi i processi produttivi di Atlas, cioè sia sulla produzione di cumarina indiana ottenuta a partire dal fenolo, sia sulla depurazione della cumarina originaria della RPC ottenuta partendo dall’o-Cresolo. Pertanto, gli scioperi non possono essere considerati una giustificazione sufficiente per l'aumento del volume di cumarina originaria della RPC utilizzata da Atlas nel processo produttivo da circa il 25 % nel 2000 a più del 70 % nel PI 8 .
(33) Per questo motivo, si ritiene che la modificazione della configurazione degli scambi sia stata causata dalle misure antidumping e non da un'altra motivazione o giustificazione economica sufficiente ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base.
(34) Per quanto riguarda le società indiane che non hanno collaborato, le loro esportazioni sono diminuite dopo l'esercizio finanziario 2001/2002, a fronte del notevole aumento della quota di mercato di Atlas, ma, tenuto conto dell’esiguità dei quantitativi in questione, si ritiene che questo fatto non incida sulle conclusioni relative ad una modificazione della configurazione degli scambi.
5. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili
Thailandia
(35) Appare chiaro dall'analisi dei flussi commerciali di cui sopra che la modificazione della configurazione delle importazioni comunitarie è legata all'applicazione di misure antidumping. Sul mercato comunitario, le importazioni dichiarate come originarie della Thailandia, che ammontavano a 211 tonnellate nel PI, erano inesistenti fino all'ottobre 2001. Questo volume rappresentava il 30,7 % del consumo comunitario durante il PI dell'inchiesta precedente.
(36) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi medi delle importazioni dalla Thailandia erano persino più bassi di quelli delle importazioni dalla RPC durante l'inchiesta precedente e quindi inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. I prezzi medi delle importazioni dalla Thailandia erano poi inferiori del 20 % ai prezzi all'esportazione cinesi durante il PI dell'inchiesta in corso.
(37) Di conseguenza, si conclude che la modificazione dei flussi commerciali e i prezzi anormalmente bassi delle esportazioni dalla Thailandia hanno compromesso gli effetti riparatori del dazio sia in termini di prezzi che di quantitativi.
India
(38) Appare chiaro dall'analisi dei flussi commerciali di cui sopra che la modificazione della configurazione degli scambi è legata all'applicazione di misure antidumping. Mentre nel 2000 le importazioni spedite dall'India rappresentavano soltanto l'11 % del volume complessivo delle importazioni di cumarina nella Comunità, nel PI raggiungevano il 35%. Questo volume rappresentava il 18-22 % 9 del consumo comunitario durante il PI dell'inchiesta precedente.
(39) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi medi delle importazioni dall'India erano persino più bassi di quelli delle importazioni dalla RPC durante l'inchiesta precedente e quindi inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. I prezzi medi delle importazioni dall'India erano poi inferiori del 14 % ai prezzi all'esportazione cinesi durante il PI dell'inchiesta in corso.
(40) Di conseguenza, si conclude che la modificazione dei flussi commerciali e i prezzi anormalmente bassi delle esportazioni dall'India hanno compromesso gli effetti riparatori delle misure antidumping sia in termini di prezzi che di quantitativi.
(41) Atlas ha giudicato eccessivo confrontare i prezzi all'esportazione cinesi praticati nei confronti della Comunità nel 1994 (vale a dire il PI preso in considerazione durante l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure iniziali nel 1996) con i prezzi all'esportazione indiani praticati oggi sullo stesso mercato perché tra i due PI sono trascorsi dieci anni.
(42) In realtà, però, i prezzi all'esportazione indiani sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione cinesi stabiliti nel PI del riesame in previsione della scadenza conclusosi nel 2002.
6. Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari
Thailandia
(43) Ai fini della determinazione dell'esistenza del dumping in relazione al prodotto in questione esportato dalla Thailandia nella Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i dati Eurostat a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
(44) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, occorre dimostrare l'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari.
(45) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base per quanto riguarda il trasporto e l'assicurazione, sulla base degli elementi contenuti nella domanda, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
(46) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell'ambito dell'inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emersa l'esistenza di un dumping per quanto riguarda le importazioni di cumarina dalla Thailandia nella Comunità. Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è superiore al 100 %.
India
(47) Ai fini della determinazione dell'esistenza del dumping in relazione al prodotto in questione esportato dall'India nella Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i prezzi all'esportazione indicati dal produttore indiano che ha collaborato e, per le società che non hanno collaborato, i dati Eurostat a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
a) Produttore esportatore che ha collaborato
(48) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione per Atlas, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base per quanto riguarda il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione e i costi accessori, l'imballaggio e le conversioni di valuta, secondo i dati forniti da Atlas.
(49) A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell'ambito dell'inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono emerse pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni di cumarina spedita da Atlas. Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è superiore all’80 %.
(50) Atlas ha obiettato che le conclusioni tratte dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata durante l'inchiesta precedente e la media ponderata dei prezzi all'esportazione durante il PI della presente inchiesta non sono corrette perché tra i PI delle due inchieste sono trascorsi dieci anni.
(51) Tuttavia, la Commissione ha ricavato i dati per il calcolo della media ponderata del valore normale dal riesame in previsione della scadenza che si è concluso nel 2002 e pertanto il tempo trascorso tra i PI delle due inchieste si riduce a due anni. Ciò è conforme a quanto previsto all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base.
b) Società che non hanno collaborato
(52) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base per quanto riguarda il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione e i costi accessori, l'imballaggio e le conversioni di valuta, secondo i dati forniti da Atlas.
(53) A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell'ambito dell'inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono emerse pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di cumarina proveniente dalle società indiane che non hanno collaborato. Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è superiore al 60 %.
C. MISURE
(54) Viste le suddette risultanze sull'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, le misure antidumping vigenti sulle importazioni del prodotto in questione originarie della RPC dovrebbero essere estese allo stesso prodotto spedito dall'India e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario dell'India o della Thailandia.
(55) Il dazio esteso dovrebbe essere quello istituito all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento iniziale.
(56) A norma degli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5 del regolamento di base, che dispone l'applicazione delle misure estese alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle importazioni di cumarina spedita dall'India e dalla Thailandia al loro ingresso nella Comunità, conformemente al regolamento di apertura. Tuttavia, tenuto conto della natura fungibile del prodotto e delle particolari circostanze del caso, non è stato possibile distinguere con certezza le transazioni relative alla cumarina effettivamente prodotta in India da quelle relative alla cumarina importata dalla Cina, sottoposta ad un ulteriore processo di depurazione e successivamente riesportata nella Comunità. Di conseguenza, la riscossione retroattiva del dazio antidumping esteso sulle importazioni di cumarina spedita dall'India non dovrebbe essere applicata alle importazioni di cumarina esportata da Atlas durante il periodo di registrazione.
D. RICHIESTE DI ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE O DALL'ESTENSIONE DEL DAZIO
(57) L'unico produttore esportatore che ha collaborato, Atlas, ha presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e dalla prevista estensione delle misure antidumping, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base.
(58) Dall'inchiesta è emerso che Atlas ha eluso le misure antidumping in vigore riesportando, dopo averla modificata leggermente, la cumarina originaria della RPC. È stato inoltre accertato che la società ha esportato nella Comunità cumarina effettivamente ottenuta in India a partire dal fenolo (cfr. considerando un numero 27). A norma dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base, essendo stata coinvolta in pratiche di elusione, Atlas non può ottenere l'esenzione.
E. IMPEGNO
(59) Tuttavia, tenuto conto della natura fungibile del prodotto e delle difficoltà incontrate da Atlas per distinguere il prodotto fabbricato in India a partire dal fenolo e la cumarina di origine cinese sottoposta ad un ulteriore processo di depurazione e riesportata nella Comunità, in via eccezionale si ritiene opportuno accettare un impegno, in base al quale Atlas è tenuta a vendere nella Comunità cumarina effettivamente prodotta in India per un quantitativo massimo corrispondente a quello venduto sul mercato comunitario durante il PI. La cumarina venduta nell'ambito dell'impegno non sarà soggetta al pagamento del dazio esteso.
(60) L'impegno di Atlas può essere accettato con una decisione della Commissione.
(61) In questo contesto, Atlas si è impegnata a fornire alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate in merito alle sue esportazioni nella Comunità, in modo che essa possa controllare efficacemente il rispetto dell'impegno.
(62) Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia il rispetto da parte della società degli impegni assunti, quando la domanda di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato. Queste informazioni permetteranno alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione anche la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping.
In considerazione di quanto precede, l'impegno offerto è stato considerato accettabile e la società in questione è stata informata dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi principali su cui si basa l'accettazione.
(63) Se Atlas viola l'impegno o se quest'ultimo si dimostra inattuabile, la Commissione può revocarne l'accettazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 sulle importazioni di cumarina, classificabile al codice NC ex 2932 21 00 , originaria della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di cumarina, classificabile al codice NC ex 2932 21 00 , spedita dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario dell'India o della Thailandia (codici TARIC 2932 21 00 11 e 2932 21 00 15).
(2) Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 661/2004 della Commissione e degli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96, fatta eccezione per le merci esportate da Atlas Fine Chemicals Pvt Ltd., Debhanu Mansion, Nasik-Pune Highway, Nasik Road, MS 422 101, India, (codice addizionale TARIC A579).
3. In deroga al paragrafo 1, il dazio antidumping definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell'articolo 2.
4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esenti dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1, purché le merci siano prodotte da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nella pertinente decisione della Commissione, periodicamente modificata, e siano state importate ai sensi della suddetta decisione.
2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che: a) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato; e b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.
1. Le domande di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Commercio Direzione B Ufficio: J-79 05/17 B-1049 Bruxelles Fax (32 2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877.
2. Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni dalle società che ne hanno fatto richiesta dal dazio esteso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1.
Si dà ordine alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 661/2004 della Commissione.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente C. VEERMAN
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU L 123 del 9.5.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2003 ( GU L 272 del 23.10.2003, pag. 1 ).
3 GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 99 .
4 GU L 86 del 4.4.1996, pag. 1 .
5 Per motivi di riservatezza, i dati forniti in questo paragrafo sono stati indicizzati.
6 Indica il periodo compreso tra il 1 o aprile di un dato anno e il 31 marzo dell’anno successivo.
7 Per motivi di riservatezza è indicata una fascia di valori.
8 Per motivi di riservatezza, non sono forniti i dati esatti.
9 Per motivi di riservatezza è indicata una fascia di valori.
Nella fattura commerciale relativa alla cumarina venduta nella Comunità dalla società assoggettata all'impegno devono essere indicate le seguenti informazioni:
1. l’intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE AD UN IMPEGNO»;
2. il nome della società menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale;
3. il numero della fattura commerciale;
4. la data di rilascio della fattura commerciale;
5. il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria;
| 6. | —: il numero di codice del prodotto utilizzato ai fini dell'inchiesta e dell'impegno, | — | il numero di codice del prodotto utilizzato ai fini dell'inchiesta e dell'impegno, | — | una descrizione chiara delle merci corrispondente al numero di codice del prodotto in questione, | — | il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione), | — | il codice NC, | — | la quantità (da indicare alla voce kg). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | il numero di codice del prodotto utilizzato ai fini dell'inchiesta e dell'impegno, | ||||||||||
| — | una descrizione chiara delle merci corrispondente al numero di codice del prodotto in questione, | ||||||||||
| — | il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione), | ||||||||||
| — | il codice NC, | ||||||||||
| — | la quantità (da indicare alla voce kg). |
7. il nome della società operante come importatore nella Comunità a cui la società ha rilasciato direttamente la fattura commerciale che accompagna le merci assoggettate all'impegno;
8. il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: «Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione n. [INSERIRE NUMERO]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2003 (). ↩ ↩2
Per motivi di riservatezza, i dati forniti in questo paragrafo sono stati indicizzati. ↩ ↩2
Indica il periodo compreso tra il 1o aprile di un dato anno e il 31 marzo dell’anno successivo. ↩ ↩2
Per motivi di riservatezza è indicata una fascia di valori. ↩ ↩2
Per motivi di riservatezza, non sono forniti i dati esatti. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Per motivi di riservatezza è indicata una fascia di valori. ↩ ↩2
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