dell’8 marzo 2005,
che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare 1 , in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2001/25/CE stabilisce le norme minime di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro. Tali requisiti si basano sulle norme definite dalla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia (convenzione STCW) e dal codice sulla formazione della gente di mare, sul rilascio dei brevetti e sui servizi di guardia (codice STCW).
(2) La convenzione STCW e il codice STCW sono stati modificati dalle risoluzioni MSC.66(68) e MSC.67(68) del comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale, entrate in vigore il 1 o gennaio 1999, dalla risoluzione MSC.78(70), entrata in vigore il 1 o gennaio 2003 e dalle circolari STCW.6/Circ.3 e STCW.6/Circ.5, con validità decorrente rispettivamente dal 20 maggio 1998 e dal 26 maggio 2000.
(3) La nuova regola V/3 della convenzione STCW, che è stata aggiunta dalla risoluzione MSC.66(68), stabilisce nuovi requisiti minimi obbligatori in materia di formazione e qualifiche di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro.
(4) Occorre pertanto modificare la direttiva 2001/25/CE.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nella direttiva 2001/25/CE, allegato I, il capo V è modificato come segue:
- nella regola V/2, al paragrafo 3 è aggiunto il testo seguente: «… o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.»;
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 settembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate in applicazione della presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2005. Per la Commissione Jacques BARROT Vicepresidente
1 GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/103/CE ( GU L 326 del 13.12.2003, pag. 28 ).
2 GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione ( GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10 ).