del 23 agosto 2005
che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali 1 , in particolare l’articolo 10,
vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale 2 , in particolare l’articolo 10,
vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli 3 , in particolare l’articolo 7,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 4 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state iscritte le seguenti sostanze attive esistenti: iprodione con la direttiva 2003/31/CE della Commissione 5 ; propiconazolo con la direttiva 2003/70/CE della Commissione 6 ; molinato con la direttiva 2003/81/CE della Commissione 7 .
(2) Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state iscritte le seguenti nuove sostanze attive: mesotrione con la direttiva 2003/68/CE della Commissione 8 ; siltiofam, picoxystrobin, flufenacet, iodosulfuron-metile-sodio e fostiazato con la direttiva 2003/84/CE della Commissione 9 .
(3) L’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si era basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all’utilizzazione proposta. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale utilizzazione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della summenzionata direttiva. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui.
(4) Qualora non esistano quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.
(5) Le quantità massime di residui comunitarie e i valori raccomandati dal Codex alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Il Codex prevede un numero limitato di quantità massime di residui per l’iprodione e il propiconazolo. Sono già state fissate quantità massime di residui comunitarie di cui alle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per l’iprodione [direttiva 93/58/CEE del Consiglio 10 ] e il propiconazolo [direttiva 94/30/CE del Consiglio 11 ]. Nell’ambito della presente direttiva si è tenuto conto di tali quantità massime. Le quantità massime di residui del Codex la cui revoca sarà raccomandata nel prossimo futuro non sono state prese in considerazione. Le quantità massime di residui basate su quelle del Codex sono state esaminate alla luce dei rischi per i consumatori. Ne è risultato che esse non presentano alcun rischio nel quadro dei parametri tossicologici fondati sugli studi di cui dispone la Commissione.
(6) Per quanto riguarda l’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, sono state portate a termine le relative valutazioni scientifiche e tecniche sotto forma di rapporti di riesame della Commissione. Le relazioni di valutazione delle sostanze citate sono state portate a termine alle date fissate nelle direttive della Commissione indicate nei considerando 1 e 2. Tali relazioni stabiliscono la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per le sostanze in questione. L’esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità 12 nonché del parere del comitato scientifico per le piante 13 sulla metodologia applicata. Si è concluso che le quantità massime di residui proposte non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.
(7) Per un’adeguata tutela del consumatore contro l’esposizione a residui derivanti da impieghi non autorizzati di prodotti fitosanitari, occorre fissare quantità massime di residui provvisorie per le corrispondenti combinazioni prodotto/antiparassitario al limite inferiore di determinazione analitica.
(8) La fissazione a livello comunitario di tali quantità massime provvisorie non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze in questione conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere l’approntamento di utilizzazioni aggiuntive della sostanza attiva in questione. Dopodiché la quantità massima di residui provvisoria dovrebbe diventare definitiva.
(9) È quindi necessario modificare le quantità massime di residui di cui agli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE affinché si possa sorvegliare e controllare l’osservanza del divieto del loro impiego e proteggere il consumatore. Ove le quantità massime di residui siano già state definite negli allegati delle suddette direttive, è opportuno modificarle. Qualora le quantità massime di residui non siano ancora state definite, occorre fissarle per la prima volta.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
(11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo1
La direttiva 86/362/CEE è modificata come segue:
-
nell’allegato II, parte A, sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui per il mesotrione, il siltiofam, il picoxystrobin, il flufenacet, lo iodosulfuron-metile-sodio, il fostiazato e il molinato che figurano nell’allegato I della presente direttiva;
-
nell’allegato II, parte A, i valori delle quantità massime di residui per il propiconazolo e l’iprodione sono sostituiti da quelli che figurano nell’allegato II della presente direttiva.
Articolo 2
La direttiva 86/363/CEE è modificata come segue:
-
nell’allegato II, parte A, sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui per il picoxystrobin che figurano nell’allegato III della presente direttiva;
-
nell’allegato II, parte B, i valori delle quantità massime di residui per il propiconazolo sono sostituiti da quelli che figurano nell’allegato IV della presente direttiva.
Articolo 3
La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:
-
nell’allegato II sono aggiunti i valori delle quantità massime di residui per il mesotrione, il siltiofam, il picoxystrobin, il flufenacet, lo iodosulfuron-metile-sodio, il fostiazato e il molinato che figurano nell’allegato V della presente direttiva;
-
nell’allegato II i valori delle quantità massime di residui per il propiconazolo e l’iprodione sono sostituiti da quelli che figurano nell’allegato VI della presente direttiva.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 24 febbraio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 febbraio 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2005. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/46/CE della Commissione ( GU L 177 del 9.7.2005, pag. 35 ).
2 GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/46/CE della Commissione.
3 GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/46/CE della Commissione.
4 GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1 ).
5 GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3 .
6 GU L 184 del 23.7.2003, pag. 9 .
7 GU L 224 del 6.9.2003, pag. 29 .
8 GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12 .
9 GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20 .
10 GU L 211 del 23.8.1993, pag. 6 .
11 GU L 189 del 23.7.1994, pag. 70 .
12 Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
13 Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\_en.html).
Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.
Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.
Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.
1 Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiori al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, la quantità massima è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.
2 Per determinare i residui nel latte di vacca crudo e nel latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4 % in peso. Nel latte crudo e nel latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.
Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 0401 , 0402 , 0405 00 , 0406 :
— aventi tenore di grassi inferiore al 2 % in peso, la quantità massima è pari alla metà di quella fissata per il latte crudo e il latte intero;
— aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, la quantità massima è espressa in mg/kg di grassi. In tal caso la quantità massima è pari a 25 volte quella fissata per il latte crudo e il latte intero.
3 Per le uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10 %, la quantità massima è espressa in mg/kg di grassi. In tal caso la quantità massima è pari a 10 volte quella fissata per le uova fresche.
4 Le note ( 1 ), ( 2 ) e ( 3 ) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.
Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.
Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.
Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; salvo modificazione, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 13 settembre 2009.