32005L0067•Direttiva 2005/67/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, che modifica, per adeguarli, gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE del Consiglio nonché gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti l’omologazione dei trattori agricoli o forestali (Testo rilevante ai fini del SEE)
32005L0067Directive8 nov 2005
del 18 ottobre 2005
che modifica, per adeguarli, gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE del Consiglio nonché gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti l’omologazione dei trattori agricoli o forestali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta 1 , in particolare l’articolo 12,
vista la direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente 2 , in particolare l’articolo 11,
vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli che abroga la direttiva 74/150/CEE 3 , in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2003/37/CE ha introdotto il nuovo obbligo del montaggio di ancoraggi per cinture di sicurezza per l’omologazione CE di veicoli agricoli o forestali completi in conformità con la direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore 4 . Giacché la direttiva 76/115/CEE contempla l’omologazione di varie categorie di veicoli a motore non agricoli, è necessario specificare quali disposizioni di tale direttiva si applichino a determinati trattori agricoli o forestali.
(2) Le disposizioni di cui all’appendice 1 dell’allegato I della direttiva 76/115/CEE per i sedili centrali rivolti verso l'avanti di categoria N 3 sono adeguate per trattori la cui velocità massima prevista è pari o inferiore a 40 km/h.
(3) In data 29 marzo 2005, il Consiglio OCSE ha approvato la decisione C(2005) 1, contenente le nuove versioni dei codici OCSE per le prove dei trattori agricoli e forestali.
(4) È opportuno adeguare i riferimenti ai codici OCSE contenuti nelle direttive 2003/37/CE, 86/298/CEE e 87/402/CEE per tenere conto della decisione C(2005) 1 del Consiglio OCSE.
(5) Le direttive 86/298/CEE, 87/402/CEE e 2003/37/CE vanno pertanto modificate di conseguenza.
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.
Gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.
Gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE sono modificati conformemente all'allegato III della presente direttiva.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2005. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 26 . Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
2 GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
3 GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/13/CE della Commissione ( GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 35 ).
4 GU L 24 del 30.1.1976, pag. 6 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione ( GU L 187 del 26.1.1996, pag. 95 ).
Gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE sono modificati come segue:
| 2) | a): Alla linea 26.1., capitolo B, parte I, la dicitura «Punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza» è sostituita dalla dicitura «Ancoraggi delle cinture di sicurezza 3 |
|---|
I documenti di prova devono essere conformi alla decisione C(2005) 1 dell’OCSE. L’equivalenza del documento di prova può essere riconosciuta solo se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono stati testati.
Durante un periodo transitorio di un anno decorrente dalla data di pubblicazione della decisione sul sito web dell’OCSE, ovvero fino al 21 aprile 2006, possono essere accettate anche le relazioni sulle prove conformi ai codici di cui alla decisione C(2000) 59, nella versione modificata da ultimo dalla decisione C(2003) 252.
DS: sarà oggetto di una direttiva specifica.»
Gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE sono modificati come segue:
| 1) | «1.: Si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al punto 1 del codice 7 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione del punto 1.1.» | «1. | Si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al punto 1 del codice 7 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione del punto 1.1.» |
|---|---|---|---|
| «1. | Si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al punto 1 del codice 7 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione del punto 1.1.» |
Gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE sono modificati come segue:
Nell'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente: «Si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al punto 1 del codice 6 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione del punto 1.1.»
L'allegato II è sostituito dalla dicitura seguente: «ALLEGATO II Prescrizioni tecniche I requisiti tecnici per l’omologazione dei dispositivi di protezione, montati sulla parte anteriore, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta, sono quelli di cui al punto 3 del codice 6 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione dei punti 3.2.4 (“Relazioni sulle prove”), 3.5 (“Modifiche minori”), 3.6 (“Etichettatura”) e 3.7 (“Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza”).»
. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003. ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003. ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/13/CE della Commissione (). ↩ ↩2 ↩3
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/38/CE della Commissione (). ↩ ↩2
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