del 16 novembre 2005
che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
Preamble
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato 2 ,
considerando quanto segue:
(1) È opportuno che la soglia applicabile agli appalti riguardanti alcuni servizi sovvenzionati a più del 50 % resti allineata alla soglia applicabile agli appalti di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali, così come era inteso fosse previsto con l’adozione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi 3 .
(2) Questo allineamento dovrebbe essere salvaguardato anche nel quadro della revisione delle soglie prevista dall’articolo 78 della direttiva 2004/18/CE.
(3) A causa di un errore materiale, l’articolo 78 della direttiva 2004/18/CE non garantisce attualmente l’allineamento voluto. È opportuno pertanto rettificare le lettere b) e c) dell’articolo 78, paragrafo 2, spostando dall’articolo 78, paragrafo 2, lettera b) all’articolo 78, paragrafo 2, lettera c) il riferimento all’articolo 8, primo comma, lettera b),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
All’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, le lettere b) e c), sono sostituite dalle seguenti:
«b) la soglia prevista dall’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell’allegato IV;
c) le soglie previste all’articolo 8, primo comma, lettera b) e all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle elencate nell’allegato IV.»
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Strasburgo, addì 16 novembre 2005. Per il Parlamento europeo Il presidente J. BORRELL FONTELLES Per il Consiglio Il presidente Bach of LUTTERWORTH
1 Parere del 28 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
2 Parere del Parlamento europeo del 27 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2005.
3 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione ( GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17 ).