del 23 novembre 2005
che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,
vista la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore 2 , in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 72/245/CEE è una delle direttive particolari a norma della procedura di omologazione stabilita dalla direttiva 70/156/CEE.
(2) I requisiti di compatibilità elettromagnetica e le norme sulle prove per gli apparecchi elettrici ed elettronici sono stati costantemente aggiornati grazie al lavoro di normalizzazione del Comitato internazionale speciale delle perturbazioni radioelettriche (CISPR) e dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO). La direttiva 2004/104/CE della Commissione 3 , che modifica la direttiva 72/245/CEE, ha pertanto introdotto riferimenti alle procedure di prova definite nelle più recenti edizioni delle rispettive norme.
(3) Dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/104/CE, alcune norme sono state sostituite da versioni più recenti, al fine di adeguarle al progresso tecnico. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti a tali norme di cui alla direttiva 72/245/CEE.
(4) È inoltre necessario apportare alcune correzioni redazionali.
(5) La direttiva 72/245/CEE deve quindi essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE sono modificati in conformità dell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Entro e non oltre il 30 settembre 2006 gli Stati membri approvano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o ottobre 2006. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2005. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/49/CE della Commissione ( GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12 ).
2 GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/49/CE.
3 GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13 .
La direttiva 72/245/CEE è modificata come segue:
- Ai punti 2 e 3 dell’allegato X, il riferimento «ISO 7637-2: 2002» è sostituito da «ISO 7637-2: 2004».