32005L0083•Direttiva 2005/83/CE della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)
32005L0083Directive14 dic 2005
del 23 novembre 2005
che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,
vista la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore 2 , in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 72/245/CEE è una delle direttive particolari a norma della procedura di omologazione stabilita dalla direttiva 70/156/CEE.
(2) I requisiti di compatibilità elettromagnetica e le norme sulle prove per gli apparecchi elettrici ed elettronici sono stati costantemente aggiornati grazie al lavoro di normalizzazione del Comitato internazionale speciale delle perturbazioni radioelettriche (CISPR) e dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO). La direttiva 2004/104/CE della Commissione 3 , che modifica la direttiva 72/245/CEE, ha pertanto introdotto riferimenti alle procedure di prova definite nelle più recenti edizioni delle rispettive norme.
(3) Dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/104/CE, alcune norme sono state sostituite da versioni più recenti, al fine di adeguarle al progresso tecnico. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti a tali norme di cui alla direttiva 72/245/CEE.
(4) È inoltre necessario apportare alcune correzioni redazionali.
(5) La direttiva 72/245/CEE deve quindi essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE sono modificati in conformità dell’allegato della presente direttiva.
1. Entro e non oltre il 30 settembre 2006 gli Stati membri approvano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o ottobre 2006. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2005. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/49/CE della Commissione ( GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12 ).
2 GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/49/CE.
3 GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13 .
La direttiva 72/245/CEE è modificata come segue:
| 1) | a): Al punto 2.1.12 a), la frase «che rallentano o modificano l’andatura: motore, cambio, freni, sterzo, sospensioni, dispositivi di limitazione della velocità,» è sostituita dalla frase «che rallentano o modificano l’andatura, quali motore, cambio, freni, sterzo, sospensioni, dispositivi di limitazione della velocità». |
|---|
| 2) | a): Al punto 1.2, il riferimento «ISO DIS 11451-2: 2003» è sostituito da «ISO 11451-2: 3 a edizione 2005». | a) | Al punto 1.2, il riferimento «ISO DIS 11451-2: 2003» è sostituito da «ISO 11451-2: 3 a edizione 2005». | b) | Ai punti 3.1, 3.1.1 e 4.1.1, il riferimento «ISO DIS 11451-1: 2003» è sostituito da «ISO 11451-1: 3 a edizione 2005». |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Al punto 1.2, il riferimento «ISO DIS 11451-2: 2003» è sostituito da «ISO 11451-2: 3 a edizione 2005». | ||||
| b) | Ai punti 3.1, 3.1.1 e 4.1.1, il riferimento «ISO DIS 11451-1: 2003» è sostituito da «ISO 11451-1: 3 a edizione 2005». |
| 3) | «3.1.: La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2 a edizione 2002), clausola 6.4 — metodo della cella blindata anecoica (ALSE — Absorber lined shielded enclosure ).» | «3.1. | La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2 a edizione 2002), clausola 6.4 — metodo della cella blindata anecoica (ALSE — Absorber lined shielded enclosure ).» |
|---|---|---|---|
| «3.1. | La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2 a edizione 2002), clausola 6.4 — metodo della cella blindata anecoica (ALSE — Absorber lined shielded enclosure ).» |
| 4) | «3.1.: La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2 a edizione 2002), clausola 6.4 — metodo della cella blindata anecoica (ALSE — Absorber lined shielded enclosure ).» | «3.1. | La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2 a edizione 2002), clausola 6.4 — metodo della cella blindata anecoica (ALSE — Absorber lined shielded enclosure ).» |
|---|---|---|---|
| «3.1. | La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2 a edizione 2002), clausola 6.4 — metodo della cella blindata anecoica (ALSE — Absorber lined shielded enclosure ).» |
| 5) | a): Il punto 1.2.1 è sostituito dal testo seguente: «1.2.1. Le UEE devono soddisfare i requisiti di una combinazione qualsiasi dei seguenti metodi di prova, a discrezione del costruttore, purché sia coperta l’intera gamma di frequenze indicata al punto 3.1 del presente allegato: — Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 — Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 — Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. — Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 — Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato Gamma di frequenza e condizioni generali di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3 a edizione 2005.» — «1.2.1. — Le UEE devono soddisfare i requisiti di una combinazione qualsiasi dei seguenti metodi di prova, a discrezione del costruttore, purché sia coperta l’intera gamma di frequenze indicata al punto 3.1 del presente allegato: — Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 — Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 — Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. — Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 — Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato Gamma di frequenza e condizioni generali di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3 a edizione 2005.» — — — Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 — — — Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 — — — Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. — — — Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 — — — Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato «1.2.1.: Le UEE devono soddisfare i requisiti di una combinazione qualsiasi dei seguenti metodi di prova, a discrezione del costruttore, purché sia coperta l’intera gamma di frequenze indicata al punto 3.1 del presente allegato: — Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 — Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 — Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. — Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 — Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato Gamma di frequenza e condizioni generali di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3 a edizione 2005.» — — — Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 — — — Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 — — — Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. — — — Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 — — — Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato —: Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 —: Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 —: Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. —: Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 —: Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato | a) | «1.2.1.: Le UEE devono soddisfare i requisiti di una combinazione qualsiasi dei seguenti metodi di prova, a discrezione del costruttore, purché sia coperta l’intera gamma di frequenze indicata al punto 3.1 del presente allegato: — Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 — Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 — Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. — Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 — Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato Gamma di frequenza e condizioni generali di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3 a edizione 2005.» — — — Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 — — — Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 — — — Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. — — — Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 — — — Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato —: Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 —: Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 —: Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. —: Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 —: Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato | «1.2.1. | —: Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 | — | Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 | — | Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 | — | Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. | — | Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 | — | Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato | b) | «2.1.: Le condizioni di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3 a edizione 2005.» | «2.1. | Le condizioni di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3 a edizione 2005.» | c) | —: MA, con una modulazione di 1 kHz e un tasso di modulazione dell’80 % nella gamma di frequenze 20-800 MHz, | — | MA, con una modulazione di 1 kHz e un tasso di modulazione dell’80 % nella gamma di frequenze 20-800 MHz, | — | MF, t = 577 μs, periodo=4 600 μs, nella gamma di frequenze 800-2 000 MHz, | d) | «3.2.: Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli indicati nella norma ISO 11452-1: 3 a edizione 2005 all’interno della gamma di frequenze da 20 a 2 000 MHz. Altrimenti, se per l’intera banda di frequenza il costruttore fornisce misure effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025: 1 a edizione 1999 e riconosciuto dall’ente di omologazione, il servizio tecnico può scegliere un numero ridotto di frequenze caratteristiche nella banda (p. es. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 e 1 800 MHz) per confermare che l’UEE soddisfa i requisiti del presente allegato.» | «3.2. | Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli indicati nella norma ISO 11452-1: 3 a edizione 2005 all’interno della gamma di frequenze da 20 a 2 000 MHz. Altrimenti, se per l’intera banda di frequenza il costruttore fornisce misure effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025: 1 a edizione 1999 e riconosciuto dall’ente di omologazione, il servizio tecnico può scegliere un numero ridotto di frequenze caratteristiche nella banda (p. es. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 e 1 800 MHz) per confermare che l’UEE soddisfa i requisiti del presente allegato.» | e) | Il punto 4.1.2 è sostituito dal testo seguente: «4.1.2. Metodologia Per stabilire le condizioni del campo elettromagnetico si utilizza il cosiddetto «metodo di sostituzione» secondo la norma ISO 11452-2: 2 a edizione 2004. La prova va effettuata con polarizzazione verticale.» | f) | Il punto 4.1.2 è sostituito dal testo seguente: «4.2.2. Metodologia La prova viene effettuata conformemente alla norma ISO 11452-3: 2 a edizione 2001. A seconda dell’UEE da testare, l’ente che esegue la prova sceglie se accoppiare il campo massimo con l’UEE o con il cablaggio all’interno della cellula TEM.» | g) | —: La sonda d’iniezione va posta a 150 mm dall’UEE da testare. | — | La sonda d’iniezione va posta a 150 mm dall’UEE da testare. | — | Il metodo di riferimento va usato per calcolare le correnti iniettate dalla potenza diretta. | — | La gamma delle frequenze del metodo è limitata dalle caratteristiche della sonda d’iniezione.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «1.2.1.: Le UEE devono soddisfare i requisiti di una combinazione qualsiasi dei seguenti metodi di prova, a discrezione del costruttore, purché sia coperta l’intera gamma di frequenze indicata al punto 3.1 del presente allegato: — Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 — Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 — Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. — Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 — Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato Gamma di frequenza e condizioni generali di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3 a edizione 2005.» — — — Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 — — — Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 — — — Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. — — — Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 — — — Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato —: Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 —: Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 —: Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. —: Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 —: Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato | «1.2.1. | —: Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 | — | Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 | — | Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 | — | Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. | — | Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 | — | Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato | ||||||||||||||||||||||||||||
| «1.2.1. | —: Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 | — | Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 | — | Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 | — | Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. | — | Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 | — | Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2 a ed. 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2 a ed. 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Prova Bulk current injection : secondo la norma ISO 11452-4: 3 a ed. 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Prova in stripline : secondo la norma ISO 11452-5: 2 a ed. 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | «2.1.: Le condizioni di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3 a edizione 2005.» | «2.1. | Le condizioni di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3 a edizione 2005.» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «2.1. | Le condizioni di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3 a edizione 2005.» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | —: MA, con una modulazione di 1 kHz e un tasso di modulazione dell’80 % nella gamma di frequenze 20-800 MHz, | — | MA, con una modulazione di 1 kHz e un tasso di modulazione dell’80 % nella gamma di frequenze 20-800 MHz, | — | MF, t = 577 μs, periodo=4 600 μs, nella gamma di frequenze 800-2 000 MHz, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MA, con una modulazione di 1 kHz e un tasso di modulazione dell’80 % nella gamma di frequenze 20-800 MHz, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | MF, t = 577 μs, periodo=4 600 μs, nella gamma di frequenze 800-2 000 MHz, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | «3.2.: Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli indicati nella norma ISO 11452-1: 3 a edizione 2005 all’interno della gamma di frequenze da 20 a 2 000 MHz. Altrimenti, se per l’intera banda di frequenza il costruttore fornisce misure effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025: 1 a edizione 1999 e riconosciuto dall’ente di omologazione, il servizio tecnico può scegliere un numero ridotto di frequenze caratteristiche nella banda (p. es. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 e 1 800 MHz) per confermare che l’UEE soddisfa i requisiti del presente allegato.» | «3.2. | Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli indicati nella norma ISO 11452-1: 3 a edizione 2005 all’interno della gamma di frequenze da 20 a 2 000 MHz. Altrimenti, se per l’intera banda di frequenza il costruttore fornisce misure effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025: 1 a edizione 1999 e riconosciuto dall’ente di omologazione, il servizio tecnico può scegliere un numero ridotto di frequenze caratteristiche nella banda (p. es. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 e 1 800 MHz) per confermare che l’UEE soddisfa i requisiti del presente allegato.» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «3.2. | Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli indicati nella norma ISO 11452-1: 3 a edizione 2005 all’interno della gamma di frequenze da 20 a 2 000 MHz. Altrimenti, se per l’intera banda di frequenza il costruttore fornisce misure effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025: 1 a edizione 1999 e riconosciuto dall’ente di omologazione, il servizio tecnico può scegliere un numero ridotto di frequenze caratteristiche nella banda (p. es. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 e 1 800 MHz) per confermare che l’UEE soddisfa i requisiti del presente allegato.» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | Il punto 4.1.2 è sostituito dal testo seguente: «4.1.2. Metodologia Per stabilire le condizioni del campo elettromagnetico si utilizza il cosiddetto «metodo di sostituzione» secondo la norma ISO 11452-2: 2 a edizione 2004. La prova va effettuata con polarizzazione verticale.» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f) | Il punto 4.1.2 è sostituito dal testo seguente: «4.2.2. Metodologia La prova viene effettuata conformemente alla norma ISO 11452-3: 2 a edizione 2001. A seconda dell’UEE da testare, l’ente che esegue la prova sceglie se accoppiare il campo massimo con l’UEE o con il cablaggio all’interno della cellula TEM.» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g) | —: La sonda d’iniezione va posta a 150 mm dall’UEE da testare. | — | La sonda d’iniezione va posta a 150 mm dall’UEE da testare. | — | Il metodo di riferimento va usato per calcolare le correnti iniettate dalla potenza diretta. | — | La gamma delle frequenze del metodo è limitata dalle caratteristiche della sonda d’iniezione.» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | La sonda d’iniezione va posta a 150 mm dall’UEE da testare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | Il metodo di riferimento va usato per calcolare le correnti iniettate dalla potenza diretta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | La gamma delle frequenze del metodo è limitata dalle caratteristiche della sonda d’iniezione.» |
{
"legislation": {
"id": "32005l0083",
"hash": "a208bafae8fabe27bd1bb3daf253d3288a601b0dcf05dc62a44189dfa9a7b9a7",
"celex": "32005L0083",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Directive 2005/83/CE de la Commission du 23 novembre 2005 portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès technique, des annexes I, VI, VII, VIII, IX et X de la directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b7f3ff0c-e11f-4eff-85ac-03dfc3b2e6bd.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Directive 2005/83/EC of 23 November 2005 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Annexes I, VI, VII, VIII, IX and X to Council Directive 72/245/EEC relating to the radio interference (electromagnetic compatibility) of vehicles (Text with EEA relevance)",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b7f3ff0c-e11f-4eff-85ac-03dfc3b2e6bd.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Direttiva 2005/83/CE della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b7f3ff0c-e11f-4eff-85ac-03dfc3b2e6bd.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Richtlinie 2005/83/EG der Kommission vom 23. November 2005 zur Änderung der Anhänge I, VI, VII, VIII, IX und X der Richtlinie 72/245/EWG des Rates über die Funkentstörung (elektromagnetische Verträglichkeit) von Kraftfahrzeugen zwecks ihrer Anpassung an den technischen Fortschritt (Text von Bedeutung für den EWR)",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b7f3ff0c-e11f-4eff-85ac-03dfc3b2e6bd.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:08:04.644Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005L0083",
"adoptionDate": "2005-11-23",
"effectiveDate": "2005-12-14",
"expirationDate": "2014-10-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32005L0083",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b7f3ff0c-e11f-4eff-85ac-03dfc3b2e6bd.0011.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}