del 12 gennaio 2005
che modifica gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, negli ovini e nei caprini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili 1 , in particolare l’articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.
(2) Con parere del 4 e 5 aprile 2002 relativo a una strategia per indagare sulla possibile presenza dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nei piccoli ruminanti, il comitato scientifico direttivo (CSD) ha raccomandato una strategia d’indagine per quanto riguarda la popolazione di piccoli ruminanti della Comunità.
(3) Il laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per le TSE ha creato un gruppo di esperti in materia di tipizzazione dei ceppi, al fine di definire meglio la strategia raccomandata dal CSD. Tale strategia prevede anzitutto la realizzazione di uno screening di tutti i casi confermati di TSE nei piccoli ruminanti al livello dei laboratori nazionali di riferimento. In secondo luogo, essa prevede che si effettui una prova interlaboratorio («ring trial»), con almeno tre metodi differenti, presso laboratori selezionati sotto la direzione dell’LCR in tutti i casi in cui il primo screening non abbia potuto escludere la presenza della BSE. Essa prevede infine che si effettui una tipizzazione dei ceppi sui topi qualora il risultato della tipizzazione molecolare necessiti una conferma.
(4) È necessario assicurarsi che ai laboratori che effettuano gli esami di conferma pervenga materiale cerebrale di qualità ottimale e di quantità sufficiente, prelevato da animali risultati positivi allo scrapie.
(5) Quando la tipizzazione molecolare dei casi confermati di scrapie isoli materiale sospetto di BSE o insolito, è opportuno che l’autorità competente abbia accesso al materiale cerebrale di altri animali infetti presenti nell’azienda, per agevolare l’ulteriore indagine del caso.
(6) Quattro laboratori hanno partecipato con successo a una prova interlaboratorio condotta dall’LCR tra luglio 2003 e marzo 2004 per controllarne la competenza nell’uso dei metodi di tipizzazione molecolare. L’LCR dovrebbe controllare la competenza di altri laboratori in rapporto all’uso di uno dei metodi di tipizzazione molecolare entro aprile 2005.
(7) Nel frattempo, vista la necessità di estendere e accelerare la sorveglianza dei caprini in seguito a un caso sospetto rilevato in una capra, e viste le informazioni inviate al gruppo di esperti dell’LCR dai laboratori di alcuni Stati membri quanto alla loro capacità di effettuare le analisi molecolari, i suddetti laboratori dovrebbero ricevere un’autorizzazione provvisoria per tali analisi, in attesa dei risultati del controllo di competenza.
(8) Gli Stati membri presentano volontariamente relazioni mensili in materia di TSE, che si aggiungono alla relazione annuale prevista dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001. Le informazioni inviate con le relazioni annuali e mensili dovrebbero essere armonizzate e andrebbero inviate informazioni ulteriori, riguardanti in particolare l’età dei bovini sottoposti ai test, al fine di valutare la presenza della BSE nelle diverse fasce d’età.
(9) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.
(10) In ragione della necessità sempre più urgente di distinguere la BSE dallo scrapie, è opportuno che le modifiche introdotte dal presente regolamento entrino in vigore al più presto.
(11) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2005. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 della Commissione ( GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12 ).
Gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue:
Le dimensioni minime del campione sono state calcolate in modo da rilevare una presenza negli animali macellati pari allo 0,03 %, con un margine di affidabilità del 95 %.»
1 Le dimensioni dei campioni sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di ovini dei singoli Stati membri e intendono fornire obiettivi raggiungibili. Le dimensioni dei campioni pari a 10 000, 1 500, 500 e 100 animali consentiranno di rilevare una presenza pari rispettivamente allo 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % e 3 %, con un’affidabilità del 95 %.
2 Le dimensioni dei campioni sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di caprini dei singoli Stati membri, e intendono fornire obiettivi raggiungibili. Le dimensioni dei campioni pari a 5 000, 1 500, 500 e 50 animali consentiranno di rilevare una presenza pari rispettivamente allo 0,06 %, 0,2 %, 0,6 % e 6 %, con un’affidabilità del 95 %. Qualora uno Stato membro incontri delle difficoltà nel riunire un numero di caprini morti sufficiente a raggiungere le previste dimensioni del campione, può scegliere di integrare il proprio campione effettuando test su caprini macellati per il consumo umano di età superiore ai 18 mesi, in ragione di tre caprini macellati per il consumo umano per ogni caprino morto.