del 19 gennaio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i metalli pesanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari 1 , in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
dopo consultazione del comitato scientifico per l’alimentazione umana e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione 2 definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari. Tali misure, specificamente modificate dal regolamento (CE) n. 221/2002 3 , della Commissione, comprendono i tenori massimi dei metalli pesanti piombo, cadmio e mercurio.
(2) Al fine di tutelare la sanità pubblica, è essenziale che il tenore dei contaminanti non comporti rischi sanitari. I tenori massimi di piombo, cadmio e mercurio devono essere sicuri e al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA = as low as reasonably achievable) sulla base di pratiche corrette di manifattura, di coltivazione e di pesca. Sulla scorta di nuove informazioni sull’ottenibilità di tenori massimi in talune specie acquatiche, occorre sottoporre a revisione le relative disposizioni dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 per tali contaminanti in taluni prodotti alimentari. Le disposizioni rivedute mantengono un livello elevato di tutela della salute dei consumatori.
(3) Il regolamento (CE) n. 466/2001 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2005. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 684/2004 ( GU L 106 del 15.4.2004, pag. 6 ).
3 GU L 37 del 7.2.2002, pag. 4 .
La Parte 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificata come segue:
1 Se è il pesce ad essere destinato al consumo, il tenore massimo si applica all’intero pesce.
2 Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 ).
3 Se è il pesce ad essere destinato al consumo, il tenore massimo si applica all’intero pesce.
4 Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 ).
5 Se è il pesce ad essere destinato al consumo, il tenore massimo si applica all’intero pesce.
7 Pesci della categoria a) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 ).
6 Pesci e prodotti della pesca delle categorie a), c) e f) di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ( GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 ).