del 27 gennaio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) 1 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 22 e l'articolo 26, secondo comma,
visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) 2 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, primo e secondo comma, l'articolo 34 e l'articolo 38, secondo comma,
visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) 3 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 20 e l'articolo 24, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1690/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che modifica i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto riguarda le condizioni di riesportazione e di rispedizione di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento, occorre stabilire le modalità di applicazione delle nuove disposizioni del Consiglio e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione 4 .
(2) È opportuno semplificare e riunire tutte le disposizioni relative alle modalità di rispedizione e riesportazione dei prodotti ammessi a beneficiare dei regimi specifici di approvvigionamento.
(3) L'esportazione di alcuni prodotti agricoli è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione. Per ragioni di semplificazione amministrativa è opportuno esentare dall'obbligo di presentazione del titolo di esportazione i prodotti che hanno beneficiato di un regime specifico di approvvigionamento e sono riesportati senza restituzione all'esportazione.
(4) Occorre precisare le modalità di recupero del beneficio concesso e le conseguenze per la registrazione in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore degli impegni assunti nell'ambito dei regimi specifici di approvvigionamento.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i competenti comitati di gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 20/2002 è modificato come segue:
- All'articolo 9, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. L'operatore che intende rispedire o riesportare prodotti come tali o condizionati alle condizioni di cui all'articolo 16 deve, all'atto della presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2, primo comma, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando, se del caso, l'ubicazione degli impianti di condizionamento. 4. Il trasformatore che intende esportare e/o spedire prodotti trasformati alle condizioni di cui all'articolo 16 o 17 deve, all'atto della presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2, primo comma, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando l'ubicazione degli impianti di trasformazione.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o aprile 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 ( GU L 305 dell'1.10.2004, pag. 1 ).
2 GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.
3 GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004.
4 GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 489/2004 ( GU L 79 del 17.3.2004, pag. 18 ).