32005R0167•Regolamento (CE) n. 167/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
32005R0167Regulation1 feb 2005
del 31 gennaio 2005
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo 2 , indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.
(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
(3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.
(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o febbraio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2005. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).
2 GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ( GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14 ).
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 31 gennaio 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 1
| In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri | ||
|---|---|---|---|
| 1701 99 10 | Zucchero bianco | 39,76 | 39,76 |
1 I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1 o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1 o febbraio 2005.
I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (). ↩ ↩2
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